Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13204 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13204 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Bologna il 15/07/2021
avverso l’ordinanza del 29/11/2024 del Giudice delle indagini prelimiluiri d Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sost Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigett del ricorso;
letta per l’imputato la memoria difensiva dell’avv. NOME COGNOME ci e concluso insistendo per l’annullamento nei termini dedotti nel ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Questore di Bologna con provvedimento in data 20/11/2024, nctiFicato in data 26/11/2024, alle ore 16:30, imponeva a COGNOME Alessandro le preser izioni di cui all’art. 6 della I. n. 401 del 1989. Il P.M., nel termine di 48 ore prescrit richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini prelimimri del Tribunale di Bologna con provvedimento depositato in data 29/11/2024, d’Ile ore 09:00, convalidava il provvedimento del Questore.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di si: guito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 6, comma 3, I 401/19E9 e art 178, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., lamentando che il Gip aveva afferm31: D che l’attribuibilità del fatto contestato al COGNOME emergeva dal video presenti ii i at nonostante agli atti , come da attestazione di Cancelleria che il difensore era fatto rilasciare, non fosse presente alcun video ma solo singoli fotogranni; la motivazione, pertanto, era di mero stile e disancorata dalla realtà oppure I video non era stato messo a disposizione della difesa; era, quindi, evidente la violazione di legge e del diritto di difesa.
Con il secondo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai presupposti di cui all’art. 6 I n. 401/1989, lamenl:ando che il Gip aveva espresso con riferimento ai presupposti legittimanti la MiStIN una motivazione priva di confronto con le argomentazioni contenute nella memoria difensiva tempestivamente depositata; la motivazione, inoltre, era letteralmente identica a quella adottata nello stesso giorno con riferimento ad altro prevenuto, la cui condotta era del tutto differente da quella addebitata al COGNOME.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il PG ha depositato requisitoria scritta; il difensore del ricorrenil e ha depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasior e dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urlienza
che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la peri :A: lo concreta ed attuale del soggetto; c) l’attribuibilità al medesimo delle c1:11 . dotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6, L. 13 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con aceguat discorso argomentativo, ha congruamente svolto il ruolo di garanzia e di ci” tro che la legge gli demanda.
Nel provvedimento impugnato, sono stati esposti e valutati i fatti eme . genti dal risultato delle indagini della Questura di Bologna, dimostrativi pericol COGNOME NOME, richiamando il contenuto della CNR della Questura di Uct ‘ogna del 11.11.2024, nella quale si evidenziavano condotte violente tenute dal COGNOME durante l’evento sportivo svoltosi in data 6.10.2024 presso Unipol Are la Casalecchio.
E’ stata ritenuta comprovata l’attribuibilità di tali condotte al Pucce ragione della individuazione del predetto da parte del personale della Questura Bologna e dei fotogrammi in atti; il riferimento contenuto nell’ordiminza fotogrammi e non al video dai quali gli stessi sono stati estrapolati, è chi quanto si fa esplicito riferimento ai tlfotogrammi in atti”.
Da tali emergenze il Giudice ha tratto la consequenziale e ragionevol conclusione circa la pericolosità del soggetto e l’inadeguatezza del mero divi?.t accesso per prevenire il ripetersi di fenomeni violenti.
La motivazione è congrua, adeguatamente circostanziata ed immune cl a vizi logici.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna non solo compiutamente esaminato e valutato la sussistenza dei requisiti richiesi da legge per l’imposizione dell’obbligo di presentazione ma ha anche considenito memoria difensiva presentata in data 26/11/2024, espressamente men ?limata nella parte espositiva del provvedimento.
Il ricorrente propone un motivo dei tutto generico, non indicando qua’i sia le deduzioni difensive che non sarebbero state considerate dal Giudice er indagini preliminari; la genericità del motivo determina, quindi, l’inannmiss b della doglianza.
Va, infatti, ricordato che questa Corte (Sez.5,n.24437 del 17/01/t01 Rv.276511 – 01) ha affermato che la parte che deduce l’omessa valutazione di memorie difensive ha l’onere di indicare, pena la genericità del moti’if impugnazione, l’argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nel memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato, in quanto l’omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità del
decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica del motivazione.
Nella specie, il ricorrente non evidenzia, in maniera specifica, qua e l’elemento decisivo per la ricostruzione dei fatti non valutato dal Giudice di FT erito, la cui ricostruzione fattuale è sorretta da adeguata e logica motivazione.
Generica e priva di concretezza è anche la censura con la quale si I :11 . lenta che la motivazione sarebbe identica a quella di altro provvedimento emes!,o n confronti di altro prevenuto.
In definitiva, il ricorso è per un motivo infondato e per altro inamnii e va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai sensi N’ 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;p processuali.
Così deciso il 25/02/2025