Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28555 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28555 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Bologna il 12/10/1996
avverso l’ordinanza del 29/11/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per l’imputato la memoria difensiva l’avv. NOME COGNOME che ha concluso
chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Questore di Bologna con provvedimento in data 20/11/2024, notificato in data 26/11/2024, alle ore 10:10, imponeva a COGNOME Matteo le prescrizioni di cui all’art. 6 della I. n. 401 del 1989. Il P.M., nel termine di 48 ore prescritt richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna con provvedimento depositato in data 29/11/2024, alle ore 09:00, convalidava il provvedimento del Questore.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME MatteoCOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 6, comma 3, I 401/1989 e ad 178, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., lamentando che il Gip aveva affermato che l’attribuibilità del fatto contestato al COGNOME emergeva dal video presentLin atti, nonostante agli atti , come da attestazione di Cancelleria che il difensore si era fatto rilasciare, non fosse presente alcun video ma solo singoli fotogrammi; la motivazione, pertanto, era di mero stile e disancorata dalla realtà oppure il video non era stato messo a disposizione della difesa; era, quindi, evidente la violazione di legge e del diritto di difesa.
Con il secondo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai presupposti di cui all’art. 6 I n. 401/1989, lamentando che il Gip aveva espresso con riferimento ai presupposti legittimanti la misura una motivazione priva di confronto con le argomentazioni contenute nella memoria difensiva tempestivamente depositata; la motivazione, inoltre, era letteralmente identica a quella adottata nello stesso giorno con riferimento ad altro prevenuto, la cui condotta era del tutto differente da quella addebitata al COGNOME.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il PG ha depositato requisitoria scritta; il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l’attribuibilità al medesimo delle condotte
addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6, L. 13 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con adeguat discorso argomentativo, ha congruamente svolto il ruolo di garanzia e di control che la legge gli demanda.
Nel provvedimento impugnato, sono stati esposti e valutati i fatti emergen dal risultato delle indagini della Questura di Bologna, dimostrativi della pericol di COGNOME NOME, richiamando il contenuto della CNR della Questura di Bologna del 11.11.2024, nella quale si evidenziavano condotte violente tenute dal COGNOME durante l’evento sportivo svoltosi in data 6.10.2024 presso Unipol Arena Casalecchio.
E’ stata ritenuta comprovata l’attribuibilità di tali condotte al ricorr ragione della individuazione del predetto da parte del personale della Questura Bologna e dei fotogrammi in atti; il riferimento contenuto nell’ordinanza fotogrammi e non al video dai quali gli stessi sono stati estrapolati, è chi quanto si fa esplicito riferimento ai “fotogrammi in atti”.
Da tali emergenze il Giudice ha tratto la consequenziale e ragionevol conclusione circa la pericolosità del soggetto e l’inadeguatezza del mero diviet accesso per prevenire il ripetersi di fenomeni violenti.
La motivazione è congrua, adeguatamente circostanziata ed immune da vizi logici.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna non solo compiutamente esaminato e valutato la sussistenza dei requisiti richiesti d legge per l’imposizione dell’obbligo di presentazione ma ha anche considerato memoria difensiva presentata in data 26/11/2024, espressamente menzionata nella parte espositiva del provvedimento.
Il ricorrente propone un motivo del tutto generico, non indicando quali sia le deduzioni difensive che non sarebbero state considerate dal Giudice per indagini preliminari; la genericità del motivo determina, quindi, l’inammissibi della doglianza.
Va, infatti, ricordato che questa Corte (Sez.5,n.24437 del 17/01/201 Rv.276511 – 01) ha affermato che la parte che deduce l’omessa valutazione d memorie difensive ha l’onere di indicare, pena la genericità del motivo impugnazione, l’argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nel memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato, in quanto l’omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità de decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica del motivazione.
Nella specie, il ricorrente non evidenzia, in maniera specifica, quale sia l’elemento decisivo per la ricostruzione dei fatti non valutato dal Giudice di merito,
la cui ricostruzione fattuale è sorretta da adeguata e logica motivazione.
Generica e priva di concretezza è anche la censura con la quale si lamenta che la motivazione sarebbe identica a quella di altro provvedimento emesso nei
confronti di altro prevenuto.
3. In definitiva, il ricorso è per un motivo infondato e per altro inammissibile e va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.
616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26/03/2025