Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7451 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 7451  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza in data 1.8.2023 del Tribunale di AVV_NOTAIO lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 1.8.2023 il Gip presso il Tribunale di AVV_NOTAIO ha convalidato, accogliendo la richiesta del PM, il decreto emesso dal AVV_NOTAIO della stessa città in data 22.7.2023, ritualmente notificato all’interessato il 30.7.2023 alle ore 14.32, con cui è stato imposto a NOME COGNOME il divieto per la durata di un dieci anni di accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale estero in cui si svolgono manifestazioni sportive di calcio, pallacanestro, pallavolo, rugby e pallanuoto ed il contemporaneo obbligo per la durata di un quinquennio di presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le
partite di calcio disputate dalla squadra di calcio del AVV_NOTAIO pari, quando giocate in casa, a tre volte per ogni partita, ovverosia 20 minuti dopo il primo tempo, 20 minuti dopo il secondo tempo e 20 minuti dopo la fine della competizione, e quando giocate fuori casa, ad una volta mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo.
Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per Cassazione, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamenta:
1) la violazione del diritto di difesa essendo stata la convalida depositata in data 1.8.2023 senza indicazione di orario, con conseguente violazione del termine di 48 ore univocamente fissato dalla giurisprudenza per consentire all’interessato di presentare memorie e deduzioni;
2) la mancanza di motivazione in ordine alla congruità della durata delle prescrizioni, omettendo in tal modo di dare conto del controllo di proporzionalità di una misura che in quanto incidente sulla libertà personale, deve investire tutti i presupposti necessari ai fini della sua legittimità;
3) la irragionevole gravosità delle prescrizioni atteso che, se la ratio a cui sono sottese è quella di evitare che un soggetto ritenuto pericoloso non si rechi allo stadio, del tutto sufficiente è a tal fine l’obbligo di presentazione limitato a una due volte nell’arco dei venti minuti in cui la squadra di cui il sottoposto è tifo gioca in casa e ad una sola volta quando le partite sono disputate fuori casa, come del resto prescritto da quasi tutte le Questure d’Italia, rilevando altresì che d tutto distonica rispetto alla afflittività delle misure previste per le partite disp dal AVV_NOTAIO risulta la mancanza di previsioni di sorta allorquando sia la squadra della Nazionale italiana a scendere in campo, come invece prescritto nel provvedimento del AVV_NOTAIO 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per essere il vizio rilevato con il primo profilo di censu assorbente.
La natura dilatoria del termine di 48 ore decorrente dalla notifica del decreto del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o ad un comando di polizia entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l’interessato può presentare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida risulta funzionale, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, all’esercizio del diritto di difesa del destinatario della misura impositiva, ricaden fra quelle di limitazione della libertà personale, dell’obbligo di presentazion all’autorità di pubblica sicurezza: conseguentemente deve ritenersi viziata per violazione di legge la convalida che intervenga prima del decorso del termine suddetto volto a garantire il “contraddittorio cartolare” a tutela del diritto di di
dell’interessato (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016 – dep. 17/02/2016, COGNOME, Rv. 26622301; Sez.3^ n. 20776 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 24718201).
Nella specie, il provvedimento del AVV_NOTAIO risulta notificato al sottoposto in data 30.7.2023 alle ore 14.32 mentre l’ordinanza di convalida è stata depositata in cancelleria il giorno 1.8.2023, senza indicazione dell’ora. Non potendosi per effetto dell’omessa attestazione dell’orario verificare il compiuto decorso del termine dilatorio prescritto dall’art.6, comma 3 0 legge 13.12.1989 n.401, si è in presenza di una incertezza sulla tempestività della convalida, non risolvibile alla stregua degli atti, che necessariamente comporta la caducazione della stessa misura di prevenzione, in applicazione del principio affermato, in relazione ad analoga fattispecie, dalle Sezioni Unite secondo il quale “in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, qual è quella in tema di provvedimenti di interdizione dell’accesso a manifestazioni sportive, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolari formale dei provvedimenti giudiziari” (Sez. U. n.4441 del 29.11.2005, COGNOME, Rv. 232711).
Si impone, quindi, un annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con contestuale dichiarazione di cessazione di efficacia del provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO in data 22.7.2023, limitatamente all’obbligo di presentazione imposto al ricorrente, con i conseguenti adempimenti a carico della Cancelleria
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO in data 22.7.2023 limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO
Così deciso il 25.1.2024