Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5177 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5177 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/07/2023 del GIP TRIBUNALE di TRANI
udita la relazione svolta dal Consi g liere NOME COGNOME ; lette le conclusioni del PG , DoiroR GLYPH PteTko G-PIEZA che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
GLYPH NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO, di convalida del provvedimento emesso in data 24/07/2023 dal AVV_NOTAIO, con il quale veniva disposto il divieto di accesso in i luoghi del territorio nazionale in cui si svolgono tutte le competizioni sportive calcis l’obbligo di presentazione all’autorità di Pubblica Sicurezza di Terni in occasione delle pa della squadra della RAGIONE_SOCIALE, anche amichevoli, quindici minuti e cento minuti dopo l’ora di inizio di ogni partita, eu na sola volta, trenta minuti dopo l’orario di inizio delle partite d i medesima squadra quando gioca in trasferta, per la durata di anni cinque.
2.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione del diritto al contraddi non avendo il Giudice di merito consentito al ricorrente di formulare argomentazioni difensiv posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 27/07/2023, all 18,20, e che la convalida da parte del G.i.p. è stata emessa e depositata in cancelleria in da 28/07/2023, alle ore 14,35. Il giudice non ha, dunque, rispettato il termine di 48 decorrente dalla notifica al prevenuto del provvedimento del questore, intervallo di tem necessario affinché l’interessato possa prendere visione della documentazione posta alla base della richiesta di convalida, estrarne copia e così depositare controdeduzioni difensive.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chie l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 de 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per t ragione, la convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile ch per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il mancato rispetto di tale ter per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimib funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del
provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di p può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla all’interessato poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga).
1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al 27/07/2023, alle ore 18,20, la richiesta del Pm è stata depositata in data 28/07/ 12,10 e a convalida da parte del G.i.p. risulta essere emessa e depositata in in data 28/07/2023, alle ore 14,35 ) s A.1 4)^ ,t i vt GLYPH NOME L, GLYPH NOME GLYPH f A GLYPH 44 t Ali 2 15 7 4
2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, det l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedi AVV_NOTAIO del 24/07/2023, limitatamente all’obbligo di pres Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO
Così deciso all’udienza del 6 dicembre 2023
il Consigliere estensore 0,
Il Presidente