Convalida dell’arresto: La Cassazione traccia i confini del ricorso
Comprendere i limiti di un’impugnazione è fondamentale nel diritto processuale penale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 8117/2024) offre un chiaro esempio su quali motivi possono essere sollevati in un ricorso contro la convalida dell’arresto. La decisione sottolinea una distinzione cruciale: il ricorso può vertere solo su vizi di legittimità e non può trasformarsi in un’occasione per rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti operata dal giudice.
I Fatti del Caso: Resistenza durante un Controllo
Il caso ha origine dalla convalida dell’arresto di un uomo e dall’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Bellona, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’arrestato, tramite il suo difensore, aveva proposto ricorso per cassazione sostenendo che l’intera vicenda fosse scaturita da una condotta pretestuosa e arbitraria dei militari intervenuti.
Secondo la difesa, nonostante gli agenti conoscessero già l’individuo, gli avevano chiesto ripetutamente i documenti e, dopo che egli aveva spostato il suo motoveicolo come richiesto, gli avevano intimato di seguirli in caserma senza un valido motivo. La difesa sosteneva che l’arresto fosse stato eseguito con violenza ingiustificata, tanto da provocare una frattura al braccio dell’uomo.
I Motivi del Ricorso: Arbitrarietà e Reazione Legittima
Il ricorso si basava principalmente su due argomenti:
1. Arbitrarietà dell’arresto: Si contestava la legittimità dell’azione dei pubblici ufficiali, definendola pretestuosa e sproporzionata.
2. Omessa applicazione della causa di non punibilità: Si invocava l’art. 393-bis del codice penale, che esclude la punibilità per chi reagisce a un atto arbitrario del pubblico ufficiale, sostenendo che la resistenza opposta fosse stata meramente passiva di fronte a un’azione violenta.
In sostanza, la difesa chiedeva alla Cassazione di riconsiderare l’intera dinamica dei fatti, accogliendo la versione dell’arrestato in contrapposizione a quella fornita dai militari.
L’Inammissibilità del Ricorso e la Convalida dell’Arresto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida dell’arresto è un rimedio a critica vincolata. Ciò significa che si possono contestare solo specifici vizi di legittimità e non la valutazione del merito dei fatti.
Il giudice della convalida aveva già esaminato le diverse versioni, ritenendo più plausibile quella fornita dai cinque carabinieri, secondo cui le lesioni riportate dall’uomo erano compatibili con la sua stessa reazione violenta finalizzata a sottrarsi all’ammanettamento. Tentare di ribaltare questa valutazione in sede di Cassazione costituisce una richiesta di rivalutazione del fatto, non consentita.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha chiarito che i motivi ammissibili per un ricorso di questo tipo riguardano esclusivamente:
* Il titolo del reato: ad esempio, se il fatto contestato non costituisce reato.
* L’esistenza o meno della flagranza: se l’arresto è avvenuto al di fuori delle condizioni previste dalla legge.
* L’osservanza dei termini procedurali.
Le questioni relative ai vizi di motivazione che attengono al giudizio di merito sull’affermazione della responsabilità penale, come la valutazione della credibilità delle testimonianze o la plausibilità delle diverse ricostruzioni, sono escluse. Citando un precedente orientamento (Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016), la Corte ha ribadito che il giudizio di convalida ha una funzione di controllo sulla legalità della misura pre-cautelare, non di anticipazione del giudizio di colpevolezza.
Conclusioni: Cosa Insegna questa Sentenza
La pronuncia in esame è un importante promemoria sulla natura e i limiti del ricorso per cassazione avverso la convalida dell’arresto. La fase della convalida serve a un controllo rapido sulla legittimità della privazione della libertà personale, non a stabilire la verità definitiva sui fatti. Quest’ultima è demandata al dibattimento, dove le prove vengono formate nel contraddittorio tra le parti. Proporre un ricorso in Cassazione per contestare la ricostruzione dei fatti accolta dal giudice della convalida è una strategia destinata all’insuccesso e comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti nel ricorso per cassazione contro la convalida dell’arresto?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che in questa sede si possono dedurre esclusivamente vizi di illegittimità, come quelli relativi al titolo del reato, all’esistenza della flagranza o all’osservanza dei termini, ma non si può chiedere una nuova valutazione dei fatti.
Quali sono i motivi per cui un ricorso contro la convalida dell’arresto può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se propone ragioni non consentite, come una rivalutazione nel merito delle prove o della plausibilità delle versioni fornite, anziché concentrarsi su questioni di pura legittimità giuridica dell’arresto.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8117 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8117 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
avverso la ordinanza del 05/09/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiarars l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Bellona in relazione ai reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
Avverso la ordinanza di convalida dell’arresto ha proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME deducendo:
2.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 349 cod. proc. pen. e 11 I. n. 191/78 in relazione alla arbitrarietà dell’arresto in flagranza in quanto i fatti che hanno dato luogo al procedimento scaturiscono da una condotta palesemente pretestuosa dei militari operanti che, nonostante la pregressa conoscenza del COGNOME, si sono da questi recati chiedendogli reiteratamente l’esibizione dei documenti di riconoscimento, nonostante avesse ottemperato alla richiesta di spostare il motoveicolo il cui parcheggio aveva determinato le proteste di un condomino. Alla ingiustificata richiesta di esibire i documenti seguiva l’altrettanto ingiustificata richiesta di seguire i Carabinieri in Caserma. Cosicchè l’arresto del ricorrente risulta essere stato operato con tanta violenza e imprudenza come si desume anche dalla frattura del braccio con necessità di gessatura dello stesso ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo violazione ed omessa applicazione dell’art. 393bis cod. pen. la cui ricorrenza, in costanza dei fatti sopra rappresentati e trattandosi di una resistenza passiva a fronte di un’azione sproporzionata, non è stata in alcun modo considerata dal giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni non consentite involgendo una rivalutazione in fatto rispetto a quella operata dal giudice della convalida che ha argomentatamente escluso – a fronte della convergente versione dei cinque carabinieri – la plausibilità della versione offerta dall’arrestato in ordine alla pretesa brutale aggressione ai suoi danni da parte degli operanti e ritenuto compatibili le conseguenze fisiche subite dal ricorrente alla sua stessa reazione violenta, finalizzata a sottrarsi all’ammanettamento.
Invero, è orientamento consolidato che in sede di ricorso per cassazion contro il provvedimento di convalida dell’arresto possono dedursi esclusivament vizi di illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, al o meno della flagranza e all’osservanza dei termini, rimanendo escluse le questio relative ai vizi di motivazione che attengono, in punto di fatto, al giudizio di inerente l’affermazione della responsabilità penale (Sez. 6, n. 21771 18/05/2016, Saluci, Rv. 267071).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma che si tima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 09/01/2024.