Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29563 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29563 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 30/10/1990
avverso l’ordinanza del 30/01/2025 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 30 gennaio 2025 il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto di NOME eseguito in data 30 gennaio 2025 alle ore 7 e 50 per il reato di cui agli artt. 624, 625 cod. pen.
Il Tribunale, di fronte al quale l’arrestato era stato presentato per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo, ha ritenuto che l’arresto fosse stato legittimamente eseguito perché il Torres era stato visto dai Carabinieri operanti nella metropolitana di Roma, linea A, tra le fermate di Repubblica e INDIRIZZO, mentre forniva il proprio contributo concorsuale all’azione criminosa posta in essere dal complice, avvicinandosi ai viaggiatori e spintonandoli, uscendo e rientrando dal treno alla stessa fermata, pur se il telefono era stato sottratto dall’altro soggetto poi datosi alla fuga.
Nel provvedimento il Giudice ha dato atto che la persona offesa ha sporto la querela che, essendo stata presentata in italiano, lingua dalla stessa non conosciuta, é stata tradotta in inglese da uno degli operanti, il Car. COGNOME che ha precisato di essere laureato in lingue.
Ha ritenuto altresì sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c) co proc. pen. e ha disposto nei confronti del Torres la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G.
Contro l’ordinanza di convalida l’ imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. con riferimento all’art. 337 cod.proc.pen.
Si assume che l’ordinanza impugnata va annullata nella parte in cui viene ritenuta valida la querela sporta dalla persona offesa, in quanto si fa riferimento al Car. COGNOME quale interprete mentre nel verbale di querela non si dà atto della sua presenza ma di quella del Mar. COGNOME, cosicché sussiste un chiaro difetto di procedibilità che avrebbe dovuto condurre il giudice a non convalidare l’arresto.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso é inammissibile per plurime ragioni.
In primis va rilevato che in sede di ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida dell’arresto possonoredursi esclusivamente vizi di
illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all’esisten meno della flagranza e all’osservanza dei termini, rimanendo escluse le questioni
relative ai vizi di motivazione che attengono, in punto di fatto, al giudizio di merito inerente l’affermazione della resposanbilità penale
( Sez.
6, n.
21771
del
18/05/2016, Rv. 267071 ).
Il motivo proposto
; oltre ad invocare un vizio di motivazione, risulta altresì
generico laddove si limita a censurare l’ordinanza impugnata per quanto attiene alle modalità di traduzione della querela.
Per contro, il giudice della convalida ha dato atto
/
con motivazione esente da aporie logiche/che l’atto di querela redatto in italiano, lingua non conosciuta dalla
persona offesa, é stato tradotto alla persona offesa in lingua inglese da uno degli operanti presenti al momento dell’arresto, ovvero il Car. COGNOME cui peraltro
il giudice della convalida ha chiesto chiarimenti.
Non vi sono elementi, e neanche vengono allegati, per ritenere che lo stesso non fosse presente al momento dell’arresto, né rileva che nel verbale di querela sia
menzionato un altro operante.
In conclusione in ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 luglio 2025 Il Consigli GLYPH stensore GLYPH
7 Il Presiden