Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39960 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39960 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME VERDEROSA
SENTENZA
Sul ricorso presentato da: COGNOME NOME, nato a Sesto San Giovanni il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 27/08/2025 del Tribunale di Monza. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/08/2025, il Tribunale di Monza convalidava l’arresto operato nei confronti di COGNOME NOME, applicando allo stesso la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Avverso tale ordinanza l’imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge processuale in relazione all’articolo 382 cod. proc. pen.. Manca, secondo il ricorrente lo stato di flagranza che avrebbe potuto giustificare l’arresto, posto che appena fermato ha spontaneamente consegnato lo stupefacente, senza che stesse commettendo alcun reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Secondo il costante orientamento di questa Corte (v., ex multis , Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284596 – 01; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, NOME, Rv. 262502 01 Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 258230 – 01), «in sede di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare nØ la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), nØ l’apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito)».
Ancora, si Ł ritenuto (Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, La Spina, Rv. 280896 – 01) che «in tema di convalida dell’arresto, il giudice Ł tenuto ad accertare, con valutazione ex ante -ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l’arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi – l’astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale».
Nella circostanza, Nella circostanza, in cui l’arresto era stato eseguito per la detenzione di organismi vegetali da cui era ricavabile sostanza stupefacente, questa Corte ha precisato che non poteva giustificare la non convalida dell’arresto la circostanza che, nella contestazione provvisoria, fosse stato indicato un ridotto numero di piante – per di piø, a fronte della detenzione di una non indifferente quantità di semi di canapa indiana, di un bilancino e di una considerevole somma di danaro contante – in quanto non Ł richiesta, in detta fase, la valutazione dell’assenza di tipicità criminale della condotta di coltivazione, che presuppone, fra l’altro, un’ulteriore attività investigativa volta ad escludere significativi indici di inserimento del ‘coltivatore’ nel mercato illegale.
In conclusione, la giurisprudenza di legittimità ritiene che «la verifica e la valutazione in oggetto va fatta con riferimento all’uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria e solamente quando, in detta chiave di lettura, sia altrettanto ragionevole rilevare un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l’arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione» (Sez. 6, n. 19011 del 10/03/2003, Cric, Rv. 227241 – 01; conf.: Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, COGNOME, Rv. 233969 – 01; Sez. 5, n. 21577 del 27/03/2009, COGNOME, Rv. 243885 – 01).
Nel caso in esame, all’indagato Ł contestato il delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente.
Lo stesso COGNOME, in sede di interrogatorio garanzia reso in sede di convalida dell’arresto, ha precisato di detenere lo stupefacente ‘conto terzi’ e in particolare di soggetto di cui non ha voluto fornire il nome, il quale appoggiava la droga presso la sua abitazione ‘per prepararla’ in cambio di generi alimentari, sigarette o qualche ‘striscia’ di cocaina.
L’indagato ha quindi sostanzialmente confessato il suo ruolo di ‘retta’, ossia di soggetto non in possesso di compiti operativi, incaricato da altri di conservare lo stupefacente da destinare allo spaccio al dettaglio.
Trattasi, in tutta evidenza, di una ipotesi di concorso nel reato di cui all’articolo 73 d.P.R. 309/1990, la quale ricorre, a differenza dell’ipotesi della connivenza non punibile, allorchØ in luogo di un comportamento meramente passivo, il concorrente fornisca un consapevole contributo, che può manifestarsi anche in «forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare» (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280244 – 02).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68
del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 11/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME