Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5682 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5682 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a Sarzana il 01/12/1991
avverso l’ordinanza del Tribunale di La Spezia del 12/09/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12/09/2024, il Tribunale di La Spezia non convalidava l’arresto (facoltativo) in flagranza di reato operato dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Sarzana in data 11/09/2024 nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di cui all’articolo 73 d.P.R. 309/1990.
Avverso tale ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia lamentando, con il primo e unico motivo, violazione dell’articolo 386 cod. proc. pen..
Evidenzia il pubblico ministero che la valutazione, operata dal giudice, circa la destinazione al consumo personale, non concerne la fase della convalida, bensì quella, successiva, cautelare, e che una serie di motivi (la molteplicità delle sostanze stupefacenti rinvenute in casa dell’indagato, la presenza di un bilancino di precisione e dell’occorrente per la realizzazione di una seconda serra) consentissero di inferire la destinazione degli stupefacenti alla cessione.
Evidenzia anche l’irrilevanza delle dichiarazioni auto-indizianti rese dall’indagato.
In data 2 gennaio 2025 l’Avv. NOME COGNOME per l’indagato, depositava note
difensive in cui chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
2. Secondo il costante orientamento di questa Corte (v., ex multis , Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284596 – 01; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, COGNOME, Rv. 262502 – 01 Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 258230 – 01), «in sede di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare nØ la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), nØ l’apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito)».
Ancora, si Ł ritenuto (Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280896 – 01) che «in tema di convalida dell’arresto, il giudice Ł tenuto ad accertare, con valutazione ex ante – ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l’arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi – l’astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale». Nella circostanza, in cui l’arresto era stato eseguito per la detenzione di organismi vegetali da cui era ricavabile sostanza stupefacente, questa Corte ha precisato che non poteva giustificare la non convalida dell’arresto la circostanza che, nella contestazione provvisoria, fosse stato indicato un ridotto numero di piante – per di piø, a fronte della detenzione di una non indifferente quantità di semi di canapa indiana, di un bilancino e di una considerevole somma di danaro contante – in quanto non Ł richiesta, in detta fase, la valutazione dell’assenza di tipicità criminale della condotta di coltivazione, che presuppone, fra l’altro, un’ulteriore attività investigativa volta ad escludere significativi indici di inserimento del ‘coltivatore’ nel mercato illegale.
In conclusione, la giurisprudenza di legittimità ritiene che «la verifica e la valutazione in oggetto va fatta con riferimento all’uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria e solamente quando, in detta chiave di lettura, sia altrettanto ragionevole rilevare un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l’arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione» (Sez. 6, n. 19011 del 10/03/2003, Cric, Rv. 227241 – 01; conf.: Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, COGNOME Rv. 233969 – 01; Sez. 5, n. 21577 del 27/03/2009, COGNOME, Rv. 243885 – 01).
Coglie quindi nel segno il pubblico ministero ricorrente laddove evidenzia che, in presenza di tre distinti tipi di stupefacenti (25 gr. di marijuana , 21 gr. di hashish e una bustina di cocaina), di una pianta di cannabis indica completa di inflorescenze dell’altezza di 110 cm., nonchØ di una serra per la coltivazione di detta pianta, del materiale necessario per la realizzazione di una seconda serra e di un bilancino di precisione, la astratta configurabilità della condotta di detenzione a fini di spaccio si presentava come «ragionevole», mentre la valutazione operata dal giudice circa la possibile destinazione al consumo personale, fornita dall’imputato, va censurata, in quanto pertinente alla successiva fase della cautela.
Ricorre, pertanto, la violazione dell’articolo 386 cod. proc. pen..
Del tutto irrilevante Ł poi la eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni auto-indizianti rese
dall’indagato agli operanti di polizia giudiziaria all’atto del controllo su strada per violazione dell’articolo 63 cod. proc. pen., che hanno poi condotto gli stessi al rinvenimento, presso l’abitazione del COGNOME, degli stupefacenti sequestrati.
Dal provvedimento impugnato non Ł in realtà chiaro se il giudice, dalla dedotta inutilizzabilità, faccia discendere una inutilizzabilità «derivata» delle prove acquisite («a nulla rileva che, poi, … la perquisizione domiciliare abba dato esito positivo»).
Ad ogni buon conto, il Collegio evidenzia che nel processo penale vige il principio del male captum bene retentum .
Si Ł a tal proposito ritenuto che, in applicazione di tale principio, l’irregolarità del verbale di sequestro operato dalla P.G. non travolge il provvedimento di convalida del pubblico ministero (Sez.
2, n. 31225 del 25/06/2014, Mykhailo, Rv. 260033 – 01; Sez. 3, n. 41957 del 19/10/2005, COGNOME, Rv. 232747 – 01).
Una risalente, ma mai superata, pronuncia delle Sezioni Unite della Corte, ha poi affermato che, anche in caso di perquisizione illegittima, allorchØ ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 253, comma 1, cod. proc. pen., il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204643 – 01).
Anche la Corte costituzionale, dal canto suo, ha dichiarato inammissibili (sent. n. 219 del 2019) le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 191 c.p.p. in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, co. 2, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, nella parte in cui tale disposizione non prevede che la sanzione dell’inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori (c.d. «frutto dell’albero avvelenato»); nel caso di specie, si trattava di prove acquisite tramite sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, o atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, o comunque non convalidati dall’autorità giudiziaria con provvedimento motivato.
Il Giudice delle leggi ha, nella circostanza, ritenuto che in materia non possa trovare applicazione un principio di «inutilizzabilità derivata», istituto disciplinato solo per le nullità: non si possono infatti equiparare, senza invadere la discrezionalità del legislatore, fenomeni – quali quelli della nullità e della inutilizzabilità – del tutto autonomi e tutt’altro che sovrapponibili.
E’ stata quindi esclusa la possibilità di trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullità (principio recentemente ribadito con sentenza n. 247 del 2023).
Alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio ritiene che delle sostanze stupefacenti rinvenute nell’abitazione del COGNOME si dovesse tenere conto al fine della valutazione dello stato di «flagranza», elemento invece negletto dall’ordinanza impugnata.
4. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata.
L’annullamento deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, Ł finalizzato alla sola definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, sicchØ l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284323 – 01).
P.Q.M
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata perchØ l’arresto e’stato eseguito legittimamente.
Così Ł deciso, 08/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME NOME