Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33777 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33777 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Presidente –
NOME COGNOME
DEBORA TRIPICCIONE
Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di: NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/04/2025 del Tribunale di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico ministero impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, rigettava la richiesta di convalida dell’arresto di NOME, indagato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
In particolare, l’indagato non si sarebbe fermato all’alt impartito dalle forze dell’ordine, dandosi alla fuga a bordo dell’autovettura dal medesimo condotta, percorrendo a forte velocità e a fari spenti la via centrale del Comune di Signa, terminando la corsa a seguito dell’impatto con un immobile adiacente la strada e proseguendo la fuga a piedi.
Il ricorrente propone un unico motivo di ricorso, per violazione di legge, sostenendo che il giudice della convalida avrebbe erroneamente sovrapposto il proprio giudizio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’arresto, omettendo di limitarsi a valutare la legittimità della condotta tenuta dai pubblici agenti, sulla base degli elementi da questi appresi nell’immediatezza del fatto.
Il ricorso Ł stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Per consolidata giurisprudenza, in sede di convalida dell’arresto, il giudice, verificata l’osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l’operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla
ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, nØ la responsabilità dell’indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez.6, n. 15427 del 31/1/2023, Rv. 284596).
Applicando tale principio, il giudice si sarebbe dovuto limitare a prendere atto delle modalità della fuga poste in essere dall’indagato, di per sØ obiettivamente pericolose per la pubblica incolumità.
Rispetto alle modalità descritte dagli operanti, il Tribunale ha ritenuto assorbente il fatto che non vi sarebbe stato un pericolo per gli inseguitori, in tal modo formulando una valutazione nel merito e relativa alle condizioni di fatto percepite dagli agenti, così travalicando i limiti della verifica demandata in sede di convalida.
Peraltro, il reato previsto dall’art. 337 cod. pen. non si configura solo in presenza di una condotta di guida che ingeneri un pericolo per gli inseguitori.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine, si dia alla fuga, alla guida di un’autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l’incolumità personale degli altri utenti della strada (Sez.1, n. 41408 del 4/7/2019, Foriglio, Rv. 277137).
Quanto detto comporta che, se il Tribunale si fosse limitato allo scrutinio demandato in sede di convalida, applicando correttamente i principi in tema di resistenza a pubblico ufficiale, sarebbe dovuto pervenire alla convalida dell’arresto.
Alla luce di tali considerazioni, ne consegue la fondatezza del ricorso, dovendosi ritenere l’arresto legittimamente eseguito.
L’annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell’ordinanza di non convalida dell’arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, Ł finalizzato alla sola definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, sicchØ l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (Sez.3, n. 14971 del 10/11/2022, dep.2023, Rv. 284323).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perchŁ l’arresto Ł stato legittimamente eseguito.
Così Ł deciso, 30/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME