Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12184 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12184 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a GRAVINA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 del TRIBUNALE di SAVONA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ord impugnata
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona impugna l’ordinanza del giudice del Tribunale di Savona in composizione monocratica che all’esito dell’udienza non convalidava l’arresto di COGNOME NOME in data 12.12.2023, che era stato arrestato dai carabinieri di Cairo Montenotte per il reato di detenzione di grammi 9,7 lordi di sostanza stupefacente del tipo marijuana nonché di tre “spinelli” già pronti e divisi del peso rispettivo di grammi 0,5 o 0,4 cadauno.
Il pubblico ministero lamenta che il giudice non ha convalidato l’arresto omettendo totalmente di considerare una serie di elementi che sono indicativi della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta a COGNOME NOME. In particolare, secondo il pubblico ministero ricorrente, il giudice avrebbe omesso di valutare il frazionamento della sostanza suddivisa in un’unica confezione e in tre diverse dosi già confezionate nonché la circostanza che sull’autovettura nel vano portaoggetti vi fosse del denaro custodito separatamente (da una parte la somma di euro 200 e dentro un porta documenti la somma di euro 300) di cui l’indagato non avrebbe fornito alcuna attestazione sul riferito prelievo da uno sportello bancomat. Infine, il giudice non avrebbe posto in dovuta considerazione il rinvenimento nella stessa auto di un coltello quale oggetto notoriamente utilizzato per il taglio dello stupefacente.
Non avendo considerato tali elementi constati al momento dell’arresto da parte della polizia giudiziaria, pur potendosi configurare l’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice ha errato provvedendo a non convalidare l’arresto che invece appare legittimamente eseguito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si premetta che nell’ambito di altro procedimento relativo all’arresto di un altro soggetto per reati in materia di armi, veniva esaminato il telefono dove venivano trovate alcune fotografie e messaggi che facevano riferimento al possesso e vendita di tre pistole da parte del soggetto arrestato in quel procedimento al COGNOME NOME. Di conseguenza, i carabinieri procedevano ai sensi dell’art. 41 del testo unico di pubblica sicurezza, ad effettuare delle perquisizioni domiciliari presso l’abitazione del COGNOME che davano esito negativo per le armi e invece portavano ad un esito positivo in materia di stupefacenti. Infatti, all’interno di una scarpiera sulla terrazza del
piano superiore veniva rinvenuto un contenitore in plastica trasparente al cui interno vi era una busta contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per grammi 9,7 lordi nonché in un separato pacchetto di sigarette la medesima sostanza suddivisa e preparata in tre porzioni, cosiddetti spinelli, per il consumo individuale, ciascuno del peso di grammi 0,5 o 0,4.
La perquisizione estesa ai veicoli in uso al COGNOME NOME dava modo di accertare ulteriormente anche la presenza nel vano portaoggetti della somma di euro 500 complessivamente nonché di un coltello della lunghezza totale di centimetri 26 di cui il manico centimetri 14 e la lama centimetri 12.
Il Collegio rileva che la motivazione della mancata convalida dell’arresto esposta nell’ordinanza del 12.12.2023 considera quali elementi che depongono a favore dell’esclusione della finalità dello spaccio circa la detenzione della sostanza trovata nel possesso dell’indagato, alcune circostanze descritte e indicate nell’ordinanza stessa inerenti la qualificazione giuridica del fatto e l’uso dello stupefacente trovato nella disponibilità di NOME
L’ordinanza, infatti, evidenzia il dato della modesta quantità di stupefacente nonché il dato ponderale che non costituirebbe di per sé un valore determinante. Inoltre, l’ordinanza osserva che non sono stati rinvenuti strumenti che possano deporre per una parcellizzazione della sostanza per un uso commerciale, cioè per la cessione della stessa a terzi. Al riguardo l’avvenuto confezionamento di tre “spinelli” pare al giudice dell’udienza di convalida immediatamente riconducibile non alla cedibilità a terzi ma all’uso personale dello stupefacente.
Il ricorrente, a fronte della valutazione discrezionale di tali elementi, oppone tre ordini di considerazioni: il primo riguarda il frazionamento della sostanza tra un’unica confezione di grammi 9,7 e le tre dosi confezionate in forma di “spinello”. Il secondo ordine di considerazioni riguarda il rinvenimento della somma complessiva di euro 500 separatamente custodita in un gruppo di banconote per euro 200 e in un gruppo per euro 300. Infine, rileverebbe il rinvenimento di un coltello che può essere utilizzato notoriamente per il taglio dello stupefacente.
Il Collegio ritiene fondato il ricorso rilevando innanzi tutto che l’architettura processuale disegna il ruolo del giudice della convalida quale organo preposto ex post al controllo di legittimità dell’operato della polizia giudiziaria, che deve essere valutato, in particolare, in relazione alle date circostanze oggettive e soggettive di un fatto che potrebbe costituire uno dei reati per i quali è consentito, da parte degli operatori di polizia giudiziaria che si trovano a osservare tale fatto, intervenire operativamente anche
manu militari sul soggetto a cui sembrava attribuibile quel fatto. Pertanto, coerentemente con la giurisprudenza di questa Corte, si deve ribadire che “in tema di convalida dell’arresto, la valutazione del giudice, pur non potendo estendersi all’accertamento dell’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve, comunque, avere ad oggetto la sussistenza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, tra le quali è inclusa la configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata.” (Sez. 1, Sentenza n. 2082 del 05/10/2023 Cc. (dep. 17/01/2024 ), Sakija, Rv. 285657 – 01).
Nella valutazione oggetto dell’ordinanza impugnata il giudice della convalida, in effetti, prende in considerazione gli elementi desumibili dalle circostanze dell’arresto nonché dalla perquisizione e dal sequestro non per delineare ex post la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria (che in quel momento dava coerente sviluppo ad un fondato intuito investigativo emerso in altro procedimento in materia di armi) ma per considerare che complessivamente tali elementi non indicano in modo univoco la finalità dello spaccio.
Con tale sviluppo argomentativo l’ordinanza giunge alla mancata convalida sovrapponendo due diverse fasi: quella del procedimento di convalida della precautela e quella della valutazione sulla sussistenza e qualificazione giuridica del fatto accertato in flagranza al fine di applicare la misura cautelare richiesta. Pertanto, il complessivo giudizio unitario e il giudizio sui gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato, in ordine al fatto per il quale è richiesta l’applicazione di una misura cautelare, hanno permeato e inficiato la valutazione sulla convalida, costituita dalla verifica ex post dell’attività di polizia. Tale operato di polizia deve valutarsi rapportandosi al momento della flagranza e agli strumenti cognitivi concretamente utilizzabili dagli operatori. Si consideri, per tutti, il dato ponderale della sostanza che non poteva certo essere conosciuto ictu ()cui/ dai carabinieri, sul luogo e al momento del rinvenimento della sostanza.
Il Collegio ritiene invece che, nelle condizioni investigative in cui si trovavano ad operare i carabinieri, concernenti fatti esplicitamente confermativi di sospetti in materia di vendita o cessione di armi, era coerente attivare le prerogative concesse dall’art. 41 t.u.l.p.s. e procedere alla perquisizione del domicilio di COGNOME, che ha portato ad accertare la detenzione di sostanza stupefacente nella quantità e in circostanze idonee a far ritenere per gli operatori di polizia giudiziaria nella flagranza del reato, la necessità dell’adozione immediata della privazione della libertà personale con la precautela dell’arresto che, quindi, appare legittimamente eseguito.
Pertanto, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto · è stato legittimamente eseguito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
Il consigliere estensore