Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2759 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2759 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale Roma nel procedimento a carico di
NOME nato in Burundi il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME nato in Ruanda il DATA_NASCITA
NOME nato in Burundi il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato in Tanzania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 30 agosto 2023 dal Tribunale di Roma lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME impugnata e la convalida dell’arresto.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma non ha convalidato l’arresto di NOME, NOME, NOME e NOME in relazione ai reati di cui agli articoli 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato ne confronti di tutti gli indagati, e 337 cod. pen., contestato al solo NOME.
Propone ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deducendo due motivi di ricorso.
2.1,Con il primo motivo deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata convalida dell’arresto relativo al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, motivato dal Tribunale in ragione della mancata esecuzione del narcotest sulla sostanza in sequestro e, dunque, della impossibilità di ritenerne la natura stupefacente.
Deduce il ricorrente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il preventivo esame del narcotest, che, peraltro, è stato eseguito nel caso in esame, non è rilevante ai fini della convalida dell’arresto, attenendo invece al giudizio di gravità indiziari Deduce, inoltre, che, nel caso di specie, vi erano numerosi elementi sintomatici della natura stupefacente della sostanza in sequestro: in particolare, oltre al dato quantitativo e alle modalità di confezionamento della sostanza, il rinvenimento di denaro e di strumenti da taglio e pesatura; il comportamento tenuto dagli arrestati al momento della controllo presso l’abitazione / in quanto gli stessi tentavano di occultare la sostanza e di disfarsi di parte della stessa gettandola dalla finestra nonché, infine, il comportamento del COGNOME che, oltre ad opporre resistenza agli operanti, ingeriva due involucri, mettendo a rischio la sua incolumità personale. Si segnalano, infine i i plurimi precedenti specifici a carico di NOME e il precedente specifico a carico di NOME.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di mancanza di motivazione in merito alla non convalida dell’arresto per il reato di cui all’articolo 337 cod. pen giustificato dal Tribunale in considerazione dell’assenza dell’arrestato e della inopportunità di uno stralcio. Rileva, a tale riguardo, il ricorrente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’assenza dell’arrestato non impedisce al giudice di provvedere sulla convalida dell’arresto.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Quanto alla mancata convalida dell’arresto per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, va, innanzitutto, premesso che, ai fini del giudizio di convalida dell’arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione “ex ante” ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l’arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi – l’astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (cfr. Sez. 3, GLYPH n. 12954 del 12/01/2021, GLYPH Rv. 280896). Quale logico corollario di tale impostazione ermeneutica deve, dunque, ritenersi che il giudizio sulla gravità degli indizi di colpevolezza esula dal perimetro cognitivo demandato al giudice della convalida (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj Rv. 265885).
Sulla base di tale premessa ermeneutica, la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio condivisa e ribadita, ha, pertanto, escluso che, ai fini della convalida dell’arresto per il reato di detenzione di stupefacenti, sia necessario il preventivo esame del “narcotest”, indispensabile, invece, per qualificare la gravità indiziaria ai fini dell’emissione della misura cautelare, essendo sufficiente il riconoscimento della sostanza da parte degli operatori di polizia in base alla loro specifica esperienza (Sez. 3, n. 30331 del 23/04/2021, Silipigni, Rv. 281725; Sez. 4, n. 3380 del 15/12/2009, dep. 2010, Tomassini Rv. 246417).
2.1 Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che il Tribunale ha illegittimamente negato la convalida dell’arresto per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, omettendo di considerare le circostanze fattuali presentatesi agli operanti al momento dell’adozione della misura precautelare (la stessa ordinanza dà atto del rinvenimento del mannitolo unitamente alla sostanza in sequestro) e ponendo l’accento, quale unico fattore ostativo, sulla sola mancata esecuzione del narcotest.
3. Anche il secondo motivo è fondato.
Il Tribunale, infatti, pur dando atto del legittimo impedimento del COGNOME, in quanto ricoverato in ospedale per espellere gli ovuli ingeriti, ha illegittimamente ritenuto che tale situazione fosse ostativa alla convalida dell’arresto, omettendo di considerare, da un lato, le disposizioni processuali che disciplinano il giudizio di convalida
dell’arresto e, dall’altro, che il diniego della convalida è correlato esclusivamente alla insussistenza, secondo un giudizio ex ante, delle condizioni di legge o al mancato rispetto dei termini perentori previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1 cod. proc. pen. (art. 391, comma 4, cod. proc. pen.).
Va, infatti, considerato che l’art. 391, comma 3, cod. proc. pen. prevede che il giudice procede all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, «salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire»; il tal caso, il giudice sente, comunque, il difensore.
La norma, dunque, esclude la rilevanza ostativa dell’assenza dell’arrestato all’udienza di convalida, sia essa dovuta a impedimento o a rifiuto dell’interessato.
In particolare, quanto alla prima ipotesi, questa Corte ha condivisibilmente affermato che, qualora non sussista alcun legittimo impedimento, tale situazione non osta a che il giudice, nella sussistenza dei requisiti di legge, provveda alla convalida, perché in tal caso trova applicazione l’art. 391, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 41598 del 27/06/2018, Rv. 274148).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, sussista un legittimo impedimento dell’arrestato (o del fermato). Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio intende qui ribadire, in tema di giudizio di convalida dell’arresto e di contestuale giudizio direttissimo, la mancata presenza dell’arrestato all’udienza dovuta a legittimo impedimento non osta a che il giudice, nella sussistenza dei requisiti di legge, provveda alla convalida, essendo la possibile non comparizione dell’arrestato evenienza contemplata dall’art. 391, commi 3 e 7, cod. proc. pen., come richiamati dall’art. 449 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 53850 del 18/12/2014, Fini, Rv. 261682; Sez. 3, n. 27128 del 28/05/2008, Pape Rv. 240250).
Va, infine, aggiunto che la giurisprudenza di questa Corte è pervenuta ad analoghe conclusioni anche per il caso di legittimo impedimento del difensore dell’arrestato. Si è, infatti, affermato che, in tema di udienza di convalida dell’arresto, il giudice non è tenuto a pronunciarsi sull’istanza di rinvio per impedimento avanzata dal difensore di fiducia, stante il carattere d’urgenza della procedura, la quale postula sì l’assistenza difensiva dell’arrestato, ma non necessariamente quella del difensore di fiducia, come evincibile dal disposto dell’art. 391, comma 2, cod. proc. pen., il quale prevede che il giudice prosegua comunque nell’udienza di convalida in caso di mancata reperibilità od assenza del difensore di fiducia dell’arrestato, nominando un difensore di ufficio (così, da ultimo, Sez. 6, n. 34784 del 19/11/2020, Nastasi, Rv. 280149).
3.1 Tirando le fila delle considerazioni sota esposte, ritiene il Collegio che l’assenza dell’arrestato, sia essa dovuta o meno ad un legittimo impedimento, costituisce, dunque, una situazione che non ha alcuna valenza ostativa al giudizio di convalida dell’arresto, potendo, invece, rilevare, nel caso di contestuale richiesta di giudizio direttissimo (come nel caso in esame), solo ai fini della successiva e contestuale celebrazione di detto giudizio, quale causa del rinvio del dibattimento.
Tale conclusione appare, peraltro, coerente con il perimetro cognitivo del giudizio di convalida – circoscritto, come già chiarito nel par.2, alle sole circostanze conosciute o conoscibili dagli operanti al momento in cui fu eseguito l’arresto – nonché con l’oggetto di tale giudizio (art. 391, comma 4, cod. proc. pen.) e con la disciplina dell’impugnazione contenuta al comma 7 dell’art. 391 cod. proc. pen. / che prevede espressamente la possibilità dell’assenza dell’arrestato o del fermato al momento della lettura dell’ordinanza che decide sulla richiesta di convalida, nel qual caso i termini per l’impugnazione decorreranno, non dalla sua lettura, ma dalla sua notificazione all’interessato.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e dichiarata la legittimità dell’arresto eseguito nei confronti di NOME, NOME, NOME e NOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara la legittimità dell’arresto eseguito nei confronti di NOME, NOME, NOME e NOME.
Così deciso il 7 dicembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente