Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45116 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45116 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal nel procedimento a carico di
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 21/03/2023 emessa dal Tribunale di Tivoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio; lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che chiede l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Tivoli non ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME eseguito in data 20 marzo 2023 in flagranza dei reati di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d. P.R. 9 ottobre 1990 n.309 per la detenzione a fini di spaccio di un quantitativo di cocaina del peso di g. 36,94 e di un quantitativo di hashish del peso di g. 6,5, ritenendo che l’arresto fosse stato eseguito illegittimamente per il diverso reato di cui al comma quinto del medesimo articolo, per il quale è consentito solo come
arresto facoltativo, considerato che non era stato svolto alcun accertamento circa l’effettivo quantitativo di principio attivo delle sostanze stupefacenti sequestrate e non si era tenuto conto della personalità dell’indagato, incensurato e gravato da un procedimento pendente per un reato di diversa natura.
Il G.i.p. aveva, poi, escluso anche la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato ipotizzato, evidenziando che la cocaina non era suddivisa in dosi / mentre assai scarso era il peso della sostanza del tipo hashish, sicché, tenuto conto anche delle condizioni economiche agiate dell’arrestato.come documentate dalla difesa, non disponeva la convalida e rigettava altresì la richiesta di applicazione di misura cautelare.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, deducendo il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione apparente, chiedendo l’annullamento del provvedimento di non convalida, sul rilievo che il Giudice avrebbe esorbitato dai limiti cognitivi di tale giudizio ch secondo la giurisprudenza di questa Corte è circoscritto, oltre che all’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., alla valutazione della legittimità dell’operato della polizia sulla base degli elementi di fatto conosciuti al momento dell’adozione della misura precautelare, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l’apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, NOME, Rv. 262502).
Alle ragioni del ricorso ha aderito anche il Procuratore Generale della Corte di cassazione che, nella sua memoria scritta, ha richiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, evidenziando la superfluità di un giudizio rescissorio che avrebbe solo una valenza formale, trattandosi di un procedimento che ha già esaurito i suoi effetti, residuando solo la verifica della legittimi dell’operato degli agenti che hanno proceduto all’arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, secondo la constante giurisprudenza di legittimità, l’interesse del pubblico ministero per il ricorso in cassazione avverso l’ordinanza di mancata convalida dell’arresto sussiste sotto plurimi aspetti, tra cui quello/evitare che, in sede di fungibilità della detenzione (art. 657 cod.proc.pen.), l’indagato
possa costituirsi, per eventuali reati in precedenza commessi, un titolo per fruire di una detrazione di pena derivante da una privazione della libertà personale senza titolo, oltre all’interesse a rimuovere le condizioni per una potenziale domanda di riparazione per ingiusta detenzione da parte dell’indagato ed all’interesse a vedere riconosciuta la correttezza dell’operato della polizia giudiziaria che ha eseguito l’arresto con un intervento che l’ufficio del pubblico ministero ha condiviso e fatto proprio, non disponendone l’immediata liberazione.
2. Ciò premesso, risulta palese il travisamento operato dal giudice che ha qualificato come facoltativo ed illegittimo l’arresto previsto, invece, come obbligatorio per il più grave reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 attraverso una riqualificazione del reato ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, senza considerare la diversa tipologia delle sostanze detenute ed il quantitativo non irrilevante di cocaina del peso di g. 36,94, circostanze che rendevano tutt’altro che irragionevole la valutazione della maggiore gravità del fatto operata dagli agenti al momento dell’arresto.
Pertanto, l’ordinanza impugnata appare viziata per motivazione carente, non essendo stata fornita una adeguata e coerente spiegazione della diversa qualificazione del reato, in contrasto ai dati oggettivi emergenti dal verbale di arresto, disattendendo l’orientamento ormai consolidato secondo cui in tema di convalida dell’arresto per il reato di detenzione di stupefacenti non è neppure necessario il preventivo esame del “narcotest”, indispensabile, invece, per qualificare la gravità indiziaria ai fini dell’emissione della misura cautelare, essendo sufficiente il riconoscimento della sostanza da parte degli operatori di polizia in base alla loro specifica esperienza (Sez. 3, n. 30331 del 23/04/2021, Silipigni, Rv. 281725).
Nel caso di specie il narcotest il risultava essere stato anche effettuato con esito positivo, sicché la valutazione della gravità del fatto è stata operata dalla Polizia Giudiziaria sulla base di plurime circostanze, del tutto pretermesse in sede di giudizio di convalida, costituite oltre che dal dato ponderale della cocaina (g. 36,94) anche dalla diversa tipologia della sostanza e dal rinvenimento di un bilancino di precisione, elementi che rendevano senz’altro giustificata la valutazione operata in punto di gravità del fatto, considerando anche il comportamento dell’indagato che aveva manifestato estrema agitazione ed insofferenza al momento del controllo stradale tanto da indurre gli agenti a sottoporlo ad una perquisizione personale.
Va ricordato, peraltro, che anche in tema di arresto facoltativo in flagranza il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla
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base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e tro quindi, ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità o sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, NOME, Rv. 252949; Sez. 1, n. 15296 del 04/04/2006, Oprea, Rv. 234211).
A tal fine, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l’hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell’arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell’arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 267999), verificando se l’atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentavano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall’art. 381 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1329 del 06/05/1993, COGNOME, Rv. 195470).
Infine, in adesione all’orientamento oramai prevalente della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, Morelli, Rv. 264026), l’annullamento va disposto senza rinvio, trattandosi di situazione in cui appare superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio con riferimento ad una fase oramai esauritasi, nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente la correttezza dell’operato della polizia giudiziaria e, perciò, l’esistenza dei presupposti che avrebbero giustificato la relativa convalida, già riconosciuti con la presente decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara la legittimità a- dell’arresto eseguito nei confronti di COGNOME NOME.
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