Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49639 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 49639 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Verona c/ COGNOME NOME, nato a Noventa Vicentina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Verona il 28/7/2023
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata; letta la memoria di replica, depositata nell’interesse di NOME COGNOME, con cui si è chiesto di rigettare il ricorso
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 luglio 2023 il Tribunale di Verona non ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME e ha disposto l’immediata liberazione dell’arrestato, se non detenuto per altra causa.
NOME COGNOME era stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Verona, che ha dedotto violazione di legge, per avere il Tribunale ritenuto che difettasse il presupposto della sussistenza degli indizi di reato sulla base di una valutazione anticipata sulla fondatezza dell’accusa mentre avrebbe dovuto vagliare solo che l’arresto fosse contenuto nei limiti della ragionevolezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in sede di convalida dell’arresto (anche facoltativo) in flagranza, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’ar 386, comma 3, e dall’art. 390, comma 1, del codice di rito, deve limitarsi alla verifica della legittimità dell’operato della Polizia giudiziaria sulla base di u controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all’ipotizzabilit di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza valutare l’idoneità o meno degli indizi a configurare i reati ipotizzati, né in termini gravità indiziaria, riservata alla successiva valutazione sull’applicabilità di una misura coercitiva, né in termini di apprezzamento della responsabilità dell’indagato, riservato alla cognizione del giudice di merito (Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, P.M. in proc. Scalici, Rv. 258230 – 01; Sez. 6, n. 6878 del 5/02/2009, P.M. in proc. Perri, Rv. 243072 – 01).
A tali principi non si è attenuto il Tribunale di Verona, il quale non ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME, avvenuto nella flagranza del reato ipotizzato, avendo osservato che non si potesse escludere la destinazione dello stupefacente all’uso personale, considerati la modica quantità di sostanza e il mancato rinvenimento di contanti e strumenti, utilizzati dagli spacciatori per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente.
Ciò pur a fronte – come segnalato nel ricorso – della detenzione da parte del ricorrente di stupefacente di diversa qualità (7,5 grammi di hashish, 1,7 grammi di cocaina e 10 pasticche di ecstasy), dell’alta potenzialità drogante, tipica delle pasticche di ecstasy, e del precedente per possesso di stupefacenti, oltre ai due precedenti di polizia, entrambi per delitti, riportati nonostante la giovane età.
Si è in presenza, dunque, di una valutazione di merito, peraltro assertivamente operata, completamente estranea al giudizio di convalida, nel cui ambito sarebbe stata necessaria e sufficiente la sola verifica sulla ragionevolezza dell’operato della Polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell’adozione della misura pre – cautelare.
L’annullamento del provvedimento impugnato, che ne consegue, deve essere pronunciato senza rinvio, essendo la fase di convalida ormai definitivamente esaurita e dovendo questa Corte limitarsi a dare atto della legittimità, emergente per tabulas, dell’atto compiuto dalla Polizia giudiziaria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto risulta legittimamente eseguito.
Così deciso all’udienza del 21 novembre 2023 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME
Il Prèsidente