Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6121 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6121 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 05/02/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
PIA VERDEROSA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 27/10/2025 del G.I.P. del Tribunale di Foggia; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 ottobre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri della Compagnia di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso la predetta ordinanza, il ricorrente NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo.
La difesa denuncia, ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen.
Deduce il ricorrente che il G.I.P. del Tribunale di Foggia avrebbe convalidato l’arresto con una motivazione di stile, basata sulla considerazione della situazione di flagranza in cui era stato eseguito l’arresto, del ‘considerevole’ quantitativo rinvenuto, ritenuto incompatibile con l’uso personale, e del rinvenimento di strumenti per la pesatura e il taglio, senza considerare in alcun modo le argomentazioni difensive offerte corredate da documentazione attestante lo stato di assuntore dell’arrestato e la sua capacità reddituale.
Lamenta il ricorrente come l’ordinanza impugnata abbia anche disatteso il principio consolidato nelle pronunce della Suprema Corte secondo cui, in sede di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., debba anche controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’arresto, controllo che nel caso di specie avrebbe portato a ritenere illegittimo l’esercizio del potere di arresto da parte della polizia giudiziaria avuto riguardo agli elementi fattuali percepiti all’atto dell’ingresso nell’abitazione del COGNOME, all’avvenuta consegna spontanea della sostanza stupefacente da parte del COGNOME e all’ininfluenza – ai fini
dell’astratta riconducibilità della sostanza sequestrata allo spaccio – degli oggetti risultanti dalla successiva perquisizione. In particolare, la presenza delle ‘cartine’ e l’assenza di elementi come la suddivisione in dosi delle sostanze sequestrate, del materiale per il confezionamento, delle sostanze da taglio e di denaro avrebbero dovuto indurre la polizia giudiziaria a ritenere ragionevolmente che la droga sequestrata fosse destinata a fini personali.
E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, con la quale si ribadisce la carenza di motivazione dell’ordinanza di convalida rispetto al complesso degli elementi caratterizzanti la condotta dell’indagato, non esaminati dal Giudice per le indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł manifestamente infondato.
In via preliminare, occorre innanzitutto richiamare la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Rv. 284596 e Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, NOME, Rv. 262502), secondo cui, in sede di convalida dell’arresto, il giudice, verificata l’osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l’operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della mera ragionevolezza, sulla base degli elementi fattuali al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare nØ la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), nØ l’apprezzamento sulla responsabilità dell’indagato (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito), in quanto apprezzamenti riservati appunto a distinte fasi del procedimento.
Il controllo del giudice deve avere come referente, dunque, la situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria, senza tenere conto degli elementi, non conosciuti o non conoscibili dalla stessa, successivamente emersi (Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, Pagano, Rv. 248479), accertando, dunque, con valutazione ex ante, l’astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, La Spina, Rv. 280896).
La giurisprudenza di legittimità ritiene, inoltre, che «la verifica e la valutazione in oggetto va fatta con riferimento all’uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria e solamente quando, in detta chiave di lettura, sia altrettanto ragionevole rilevare un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l’arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione» (Sez. 6, n. 19011 del 10/03/2003, Cric, Rv. 227241; conf.: Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, COGNOME, Rv. 233969; Sez. 5, n. 21577 del 27/03/2009, Celona, Rv. 243885).
L’ordinanza impugnata si Ł uniformata a tali principi.
Nel caso in esame, in cui all’indagato era contestato il delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish, il Giudice per le indagini preliminari, con motivazione esaustiva e conforme agli atti di indagine, dato atto che per il predetto reato Ł previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato ai sensi dell’art. 380, lett. h, cod. proc. pen., ha ritenuto sussistente la flagranza di reato, essendo stato il ricorrente rinvenuto in possesso di un considerevole quantitativo di stupefacente del tutto incompatibile con l’uso personale, sottolineandone il quantitativo (150 grammi) e il numero di dosi medie singole ricavabili (2.196), nonchØ di strumenti per la pesatura e il taglio della sostanza. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la sostanza stupefacente non era stata
consegnata spontaneamente nella sua totalità, dal momento che – come emerge dal verbale di arresto – il ricorrente, dopo aver consegnato tre pezzi di hashish, per complessivi grammi 64,5 lordi, si era recato di scatto sul balcone, lanciando giø una scatola di colore azzurro che, recuperata dai militari, conteneva ulteriori 94,5 grammi lordi di hashish.
Tale ricostruzione non Ł in alcun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, essendo fondata su una valutazione dei dati fattuali – possesso di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish, oltre che di strumenti per la pesatura e il frazionamento – priva di manifesta illogicità e che dà esaustivamente conto delle ragioni di fondatezza della ipotesi accusatoria e perciò insindacabile in questa sede, tanto piø che la pretesa difensiva di valutazione della produzione documentale fatta in udienza si pone all’evidenza in contrasto con gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui deve tenersi conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l’arresto fu effettuato e non anche di circostanze successivamente emerse.
La difesa, nell’invocare una rilettura di elementi indiziari estranea al sindacato di legittimità, laddove fa riferimento allo stato di assuntore del ricorrente e alla sua capacità reddituale, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti – utilizzando per di piø elementi successivamente emersi – e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella piø gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dal giudice della convalida ed invocando sostanzialmente una indebita anticipazione del giudizio in ordine alla gravità indiziaria, giudizio, quest’ultimo, esclusivo della corrispondente fase di merito.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 05/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME