Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30388 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30388 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria;
avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria dell’11/04/2024;
nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato in Siria il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
udito il difensore AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, per quanto di interesse in questa sede, non convalidava il fermo di NOME effettuato dalla polizia giudiziaria il giorno 8 aprile 2024 per violazione degli artt. 110 cod. pen. e 12, commi 3, 3-bis e 3-ter d.lgs. 286/98 per avere effettuato – unitamente a due coindagati per i quali il fermo era stato invece convalidato – il trasporto illegale nel territorio dello Stato, a mezzo di una imbarcazione, di 38 cittadini extracomunitari soccorsi nelle acque del Mar Mediterraneo e quindi trasportati fino al porto di Reggio Calabria a bordo della nave ‘Fiorillo’ della RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, il Giudice per le indagini preliminari non convalidava il fermo nei confronti del predetto evidenziando che – pur essendo stato riconosciuto da tre migranti quale componente dell’equipaggio che aveva effettuato il trasporto risultavano credibili le dichiarazioni rese dallo stesso NOME, secondo il quale egli era soltanto un migrante e che, essendo l’unico tra i trasportati a parlare arabo (dato che tutti gli altri erano bengalesi), gli erano stati soltanto demandati alcuni compiti dal ‘capitano’ dell’imbarcazione.
Inoltre, a sostegno della estraneità del soggetto, il Giudice aveva osservato che le sopra riportate dichiarazioni erano state confermate dall’indagato NOME COGNOME (il cui fermo era stato convalidato) e che la perquisizione personale effettuata sulla persona di NOME COGNOME aveva dato esito negativo visto che egli, a differenza degli altri due fermati, non era stato trovato in possesso di un telefono cellulare.
Per le stesse ragioni, infine, non veniva emessa alcuna misura cautelare nei riguardi del predetto fermato.
Avverso la sopra indicata ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con il quale insiste per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con riferimento alla mancata convalida del fermo di NOME.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l’erronea interpretazione di legge rispetto ai limiti che il Giudice per l indagini preliminari ha in ordine alla valutazione dei presupposti legittimanti l’adozione del fermo di polizia giudiziaria; in particolare, il vaglio sulla legittim dell’operato della polizia giudiziaria deve essere effettuato al momento della sua adozione con una valutazione ex ante rispetto alle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, non rilevando al riguardo gli elementi acquisiti
successivamente nel corso della udienza preliminare e non noti agli operanti all’atto del fermo.
Il difensore di NOME ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.
Infine, nel corso della udienza in camera di consiglio, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate.
Come noto la valutazione del giudice sulla legittimità dell’arresto o del fermo, pur non estendendosi all’accertamento dell’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia avere ad oggetto la configurabilità in astratto del reato per cui si è proceduto all’arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata o fermata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 3, n. 8422 del 18/01/2018, Glory, Rv. 272392; Sez. 6, n. 45883 del 20/10/2009, COGNOME, Rv. 245444). Infatti il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma terzo, e 390, comma primo ; cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito fermo, ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo ragionevolezza, in relazione ai gravi indizi di colpevolezza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l’apprezzamento sulla responsabilità che è riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, NOME, Rv. 262502).
Ciò richiamato, si osserva che la stessa ordinanza impugnata evidenzia che tre dei migranti trasportati avevano riconosciuto ed indicato NOME come uno dei componenti l’equipaggio e, in particolare, che egli si era occupato della navigazione e della conduzione del natante con il quale essi erano stati trasportati dalle coste libiche sino a quelle italiane.
Alla stregua dei rilievi che precedono, a nulla rilevando i successivi sviluppi processuali quanto alla fase cautelare, e ciò proprio in ragione degli illustrati principi e dell’autonomia del procedimento di convalida, deve ritenersi la
fondatezza del ricorso, col conseguente annullamento senza rinvio de provvedimento impugnato relativamente alla mancata convalida del fermo di NOME perché legittimamente eseguito.
Invero, l’annullamento, su ricorso del Pubblico ministero, dell’ordinanza di non convalida del fermo va disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria e l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente al diniego di convalida del fermo di NOME.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2024.