Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39763 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39763 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Roma DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 14/04/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia ha convalidato il fermo di NOME COGNOME contestualmente disponendo nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di detenzione a fine di cessione a terzi di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina e sequestro di persona.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e nullità del provvedimento di convalida del fermo, per essere stato disposto dal GIP del Tribunale di Civitavecchia su richiesta del Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale e non di quello presso il Tribunale di Roma, che aveva competenza assoluta ed inderogabile ad assumere ogni iniziativa, trattandosi di reati ricompresi nella previsione di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. in relazione ai quali era pendente, presso l’ufficio della Procura della Repubblica di Roma, il procedimento penale n. 46339/2022 RGNR iscritto a carico di altri soggetti, correi del ricorrente, attinti da misura cautelare disposta dal GIP presso il Tribunale di Roma;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga, rispetto al quale il Tribunale avrebbe adottato una motivazione meramente apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che, come risulta dagli atti, la richiesta di convalida del AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia era collegata alla iscrizione del ricorrente, presso il medesimo ufficio di Procura, quale indagato dei reati per cui si procede, circostanza idonea a legittimare la richiesta di quella Autorità Giudiziaria e la successiva convalida del GIP.
In ogni caso, deve richiamarsi il principio di diritto, più volte ribadito da questa Corte di legittimità e che si attaglia al caso in esame, secondo cui, non determina nullità né costituisce vizio sindacabile in sede di legittimità la violazione della norma (art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen.) che attribuisce all’ufficio del pubblico ministero in sede distrettuale la titolarità delle indagini riguardo ai procedimenti per i reati in essa elencati (Sez. 6. N. 21265 del 15/12/2011 dep. 2012, COGNOME, Rv. 252851; Sez. 3, n. 10068 del 13/12/2008, dep. 2009, Derin, Rv. 243087).
Il secondo motivo è generico poiché non si confronta con quanto specificato dal Tribunale sul pericolo di fuga a fg. 119 e 120 della ordinanza impugnata, in particolare sul fatto che il ricorrente si fosse già reso latitante ed irreperibile presso il suo domicilio, circostanze ampiamente idonee a giustificare l’esigenza cautelare di cui si discute.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att.cod.proc.pen..
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 20.09.2023.
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME