Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38133 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38133 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA Avverso l’ordinanza emessa in data 22/03/2024 (ore 13.30) dal G.i.p. de Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut Procura GenAVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvi dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22/03/2024, il G.i.p. del Tribunale di Milano h convalidato il provvedimento emesso in data 13/03/2024 dal Questor1e della stessa città, con cui era stato applicato a COGNOME NOMENOME NOME la durata Ii anni otto d.a.spo. ex art. 6 I. n. 401 del 1989, unitamente all’obbligo, applicato per la di quattro anni, di presentarsi negli uffici di Polizia trenta minuti brima l’inizio delle partite disputate dalla squadra dell’RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre per cassazione il COGNOMECOGNOME a mezzo del pr prio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla compressione del empo concesso all’interessato per difendersi. Con ampi richiami giurisprudenzia i, si dedu nullità del provvedimento di convalida, emesso alle ore 13.30 del 22/03/2024 quindi a meno di quarantotto ore dalla notifica, al COGNOME, del provvedimento del AVV_NOTAIO, effettuata alle ore 14 del 22/03/2024.
2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata valutazio e, da parte G.i.p., dei fatti fatti indicati dall’autorità di P.S., non essendo prese te ne processuale la copia della comunicazione della notizia di reato edatta in 05/02/2023 dalla RAGIONE_SOCIALE di Milano.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO sollec l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, condivi endo i rili compendiati nel primo motivo di ricorso e ritenendo assorbite le ulte iori doglia
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo ordine di dogli nze.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ritiene invero il Collegio di dover dare seguito all’indirizzo anche di recente ribadito, secondo cui «in tema di misure volte fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazion polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 o destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l’inoss termine, comportando una nullità genAVV_NOTAIO a regime intermedio, condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen., non inficia dell’ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, su notificata all’interessato e quest’ultimo non alleghi un concret pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indi n. 19640 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 286523 – 01. In senso analo Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, COGNOME, Rv. 280796). nterpretativo, a prevenire i convalida del all’autorità di e concesso al rvanza di tale educibile alle la legittimità essiva mente e specifico ato» (Sez. 3, o, cfr. d es.
In tale prospettiva ermeneutica, deve osservarsi che, nel ca o di spe nessuna attività difensiva risulta essere stata espletata durante i decor termine dilatorio, né è stato dedotto alcun concreto pregiudizio ri onducibi mancato rispetto del termine medesimo, da parte del G.i.p. Ciò impo e di riten infondata la censura difensiva.
E’ invece fondato il secondo motivo.
Questa Suprema Corte ha invero avuto modo di chiarire c e «in tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestaz oni sportive, disposto dell’art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, ne prevedere c il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai I oghi dove e si svolgono, emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto analoga misura, sia sempre accompagnato dall’ulteriore prescrizi ne dell’obbli di presentazione personale, in occasione delle competizioni, a un uffici comando di polizia e che la durata del divieto o della prescrizione n n sia infe a cinque e superiore a dieci anni, non esime il giudice della convali a dal val compiutamente i fatti indicati dall’autorità di pubblica sicurezza, on e verific riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la lo o attrib al soggetto, nè dal dare conto del proprio convincimento in ordine alla pericolo concreta e attuale del destinatario del provvedimento» (Sez. 3, n. 41899 13/09/2023, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Per l’assolvimento di tale dovere di compiuta valutazione dei fa ti posti a del provvedimento del AVV_NOTAIO, assume rilievo decisivo a necessari disponibilità, in sede di convalida, quantomeno dell’informativa di PG. fondante provvedimento medesimo (nel precedente qui ·appena richiamato, si è dato addirittura rilievo alla mancanza nel fascicolo degli atti di P.G compend nell’informativa che, invece, era stata ritualmente allegata).
Nella specie, come osservato dalla difesa, l’informativa in cuestione n risulta essere stata a disposizione del G.i.p. investito della convalida, che resto richiamato, quale fonte della propria conoscenza dei fa ti, propr provvedimento di divieto di accesso con obbligo di prtntazione emanato dal AVV_NOTAIO Milano in data 13/03/2024 (cfr. pag. 1 dell’ordinanza im ugnata): t richiamo appare peraltro, con ogni evidenza, insufficiente per riten effettivamente e compiutamente assolto il dovere giudiziale di “valuta compiutamente i fatti indicati dall’autorità di pubblica sicurezza”, ind viduato costante elaborazione giurisprudenziale.
Deve quindi ritenersi sussistente il denunciato vizio motivazi nale: da consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, I mitatamente all’obbligo di presentazione imposto dal AVV_NOTAIO, la cui efficacia v ene in parte qua sospesa. Gli atti devono conseguentemente essere trasmessi al Tribunale di Milano – Ufficio GRAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALE, per nuovo giudizio.
La Cancelleria comunicherà il dispositivo della presente sentenz al Questor di Milano.
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Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudiz Tribunale di Milano limitatamente all’obbligo di presentazione alla l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di Milano del 13/03/202 Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO o al G.i.p. del P .G. Sospende e manda alla no.
Così deciso il 10 settembre 2024
Il Pres nte
Il Consiglier -tensore