Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4760 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 4760  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/04/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG PERLA LORI
Il PG conclude per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata
Depositata in Cancelleria
Oggi,  GLYPH 2 FE. 2624
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza depositata il 15 aprile 2023, alle ore 10.00, il Giudic le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, accogliendo la richiesta del Pub Ministero presentata nello stesso giorno, ha convalidato il provvedimento AVV_NOTAIO della Provincia di RAGIONE_SOCIALE del 13 aprile 2023 – notificato all’interes 14 aprile 2023, alle ore 9.35 – con cui si è disposto nei confronti di NOME COGNOME il divieto di accesso per 5 anni in tutti i luoghi nazionali ed est svolgono manifestazioni sportive e l’obbligo di presentazione, per 5 anni, pr la stazione dei Carabinieri di Nuvolento, in occasione di ogni incontro calcistic «RAGIONE_SOCIALE», disputato sia in casa sia in trasferta, secondo le diverse ca temporali indicate nel provvedimento.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore NOME COGNOME.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 6, comma 3, I. n. del 1989, e del diritto di difesa, in ragione dell’omesso rispetto del termin ore. Il «Daspo» è stato notificato a NOME COGNOME il 14 aprile 2023 al 9.35; il Pubblico Ministero ha chiesto la convalida il 15 aprile 2023 ed il Gi per le indagini preliminari ha emesso l’ordinanza sempre il 15 aprile 2023 alle 10, prima delle 48 ore concesse alla difesa per presentare memorie difensive.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione sulla memoria difensiva depositata a mezzo PEC il 15 aprile 2023, alle ore 10.43, ent il termine di 48 ore concesso alla difesa; il deposito della memoria è avve tempestivamente ma il Giudice per le indagini preliminari aveva già convalidato provvedimento del AVV_NOTAIO.
2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione dell’art. 6, commi 1 e n. 401 del 1989, e la mancanza di motivazione sull’obbligo di presentazione occasione delle partite amichevoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri motivi.
La giurisprudenza ha riconosciuto al soggetto destinatario della mis dell’obbligo di presentazione ex art. 6 legge 12 dicembre 1989 n. 401, cd. da in sede di convalida, l’esercizio del diritto di difesa, mediante il dep memorie, deduzioni e l’esame della documentazione, trasmessa dal AVV_NOTAIO, che giustifica l’adozione della misura; ha individuato il termine di 48 ore, in an
con quello stabilito dalla legge per il pubblico ministero, per poter eser effettivamente tale diritto.
1.1. L’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di convalida provvedimento del AVV_NOTAIO che sia stata depositata prima della scadenza de termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO all’interess senza che sia stato concretamente esercitato il diritto di difesa, è di conseg affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. In ta l’ordinanza di convalida deve essere annullata senza rinvio e deve ess dichiarato inefficace l’obbligo di presentazione disposto dal AVV_NOTAIO (Sez. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341-01).
1.2. L’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari è nulla perch provvedimento del AVV_NOTAIO è stato notificato all’interessato il 14 a 2023 alle ore 9.35 mentre l’ordinanza impugnata è stata depositata il 15 ap 2023 alle ore 10.00: prima del decorso del termine di quarantotto ore, conseguente violazione del diritto di difesa.
1.3. A seguito del deposito a mezzo PEC il 15 aprile 2023, ore 10.43, del memoria difensiva, il Giudice per le indagini preliminari, sempre il 15 aprile 2 ha adottato un provvedimento «confermativo» dell’ordinanza di convalida – in cu si dava atto della mancata presentazione di memorie difensive da par dell’interessato – rilevando che la pronuncia di convalida era stata notifica ore 10.41 dello stesso giorno. Tale provvedimento «confermati vo» è radicalmente nullo per mancanza di motivazione; non concretizza neanche una revoca del provvedimento emesso con la valutazione delle questioni sottoposte dal difensore
L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, co conseguente declaratoria di inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO limitatamente all’obbligo di presentazione, limitativo della libertà personale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia d provvedimento del AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE del 13.4.2023, limitatamente all’obbligo d presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 21/12/2023.