Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28514 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28514 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SCALA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 del GIP TRIBUNALE di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG dotto NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente all’obbligo di presentazione
Depositata in Cance1 ,- —‘
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RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice per le i Preliminari del Tribunale di Verona del 07/12/2023, di convalida del provvedimento di d di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazione sportive D.A.RAGIONE_SOCIALE, emesso dal Quest Verona in data 27/11/2023, con il quale si prescrive al ricorrente l’obbligo di personalmente presso gli uffici della Stazione dei Carabinieri di Villafranca della dura cinque.
2.1 Con il primo motivo .. ~st, il ricorrente deduce violazione del diritt contraddittorio, non avendo il Giudice di merito consentito al ricorrente di f argomentazioni difensive, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ric 05/12/2023, alle ore 20,00, che la richiesta del Pm è stata depositata il 06/12/202 12,05, e che la convalida da parte del G.i.p. risulta emessa in data 07/12/2023 alle Il giudice non ha quindi rispettato il termine minimo di 48 ore dalla notifica provvedimento del Questore all’interessato per l’adozione di quello di convalida conseguente eccessiva ed indebita compressione del tempo concesso all’interessat depositare memorie difensive.
2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione in ordi valutazione dei presupposti di adozione della misura, e in particolare sulla congruità del posto che il giudice nulla ha specificato in proposito, neppure con una formula di stile.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, h annullamento senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’obbligo di presentazio
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è infondato.
Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giud convalida; per cui la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbl presentazione all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogament quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essend incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Perta la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’ di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto
sua notifica aftinteressato .poiche rinosservanza GLYPH tale termine, non consentendo reffettivo esercizio del dirktoc» ddresa, e causa dì nullita generale (Sez. 3, n. 15973 del’ 04/03/2020 3, n , . 20366 del 02/1212020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie dei tutto anakozia5.
1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 05/12/2023, alle ore 20,00, la richiesta del Pm è stata depositata il 06/12/2023 alle ore 12,05, e la convalida da parte del G.i.p. risulta emessa in data 07/12/2023 alle ore 15,30.
Tuttavia, dall’esame degli atti processuali, emerge che la notifica dell’ordinanza di conval del 07/12/2023 all’interessato è avvenuta solo in data 12/12/2023 e che nell’intervallo di tempo intercorso tra l’emissione del provvedimento impugNOME e la sua notifica, il ricorrente non esercitato il diritto di difesa producendo al giudice memorie difensive che non sono state vagl dal giudice.
Né il ricorrente, nel formulare la doglianza, ha dedotto l’incidenza della violazione sul di di difesa, evidenziando il concreto pregiudizio cagioNOME a quest’ultimo (Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023 Ud. (dep. 12/07/2023) Rv. 284802).
Pertanto, si ritiene che, pur non avendo il giudice osservato il termine minimo delle 48 o il ricorrente non ha subito alcun concreto ed attuale pregiudizio dalla suddetta violazione, avendo affatto esercitato il diritto al contraddittorio cartolare, neppure tardivamen lamentando la violazione dell’art. 178, lett. c) cod. proc. pen., e la nullità dell’or impugnata, e non avendo quindi interesse all’osservanza della disposizione violata. Ne seg che, la nullità non è deducibile ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1999 25/06/1990 Cc. (dep. 13/07/1990) Rv. 184905).
2. La seconda doglianza è manifestamente infondata. Al riguardo il giudice ha evidenziato la particolare pericolosità della condotta ascritta dal ricorrente, peraltro già destinatario provvedimenti Daspo emessi dal Questore di Verona in data 21/07/2014 e in data 22/05/2018. il giudice ha altresì ritenuto congrua la durata della misura iititApositiva dell’obbli presentazione personale in relazione alla gravità degli episodi contestati, consistenti partecipazione ad una rissa con i tifosi avversari con uso di oggetti contundenti e lancio di ogg
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso all’udienza del 12 marzo 2024
il Consigliere estensore
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Il Presidente