Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18818 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18818 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
NOME
COGNOME NOMECOGNOME nato a Martina Franca il 10/01/2000
avverso l’ordinanza del 09/01/205 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Taranto
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette per il ricorrente le conclusioni scritte dell’avv. NOME COGNOME che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
IL
NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Questore di Taranto con provvedimento in data 9/01/2025, notificato in pari data, alle ore 12:45, imponeva a Tramonte Pierdavide le prescrizioni di cui all’art. 6 della I. n. 401 del 1989. Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto con ordinanza depositata in data 11/01/2025, alle ore 13:00, convalidava il provvedimento del Questore.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per mancanza e contraddittorietà della motivazione.
Lamenta che l’ordinanza impugnata era carente di motivazione in ordine alla necessità di applicare l’obbligo di firma; neppure era stato esplicitato il presupposto della pericolosità del prevenuto, anche a fronte del fatto che il Tramonte non era stato riconosciuto tra coloro che si dirigevano verso la tifoseria opposta ed era stato destinatario del provvedimento di DASPO solo perché aveva anche riportato gravi ferite, per le quali aveva presentato denuncia-querela contro ignoti.
Chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il PG ha depositato requisitoria scritta. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile, sulla base delle argomentazioni che seguono.
Va osservato che presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura.
Nella specie, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, con adeguato percorso argomentativo, ha congruamente svolto il ruolo di garanzia e di controllo che la legge gli dernanda.
Nel provvedimento impugnato, sono stati esposti e valutati i fatti emergenti dal risultato delle indagini del Commissariato P.s. di Martina Franca, dimostrativi della concreta ed attuale pericolosità di COGNOME, soggetto già attinto da precedenti di polizia, il quale, tifoso del Martina Franca, concorreva alla determinazione della rissa con i tifosi del Casarano in occasione della partita di calcio in programma presso lo stadio Tursi di Martina Franca alle ore 16:30 del 22.9.2024; nel corso della rissa il Tramonte riportava anche esiti lesivi non lievi.
E’ stata ritenuta comprovata l’attribuibilità di tale condotta al Tramonte in ragione delle specifiche dichiarazioni rese da COGNOME NOME, altro tifoso del Martina Franca ed amico del Tramonte.
Da tali emergenze il Giudice ha tratto la consequenziale e ragionevole conclusione circa la pericolosità del soggetto e l’inadeguatezza del mero divieto di accesso per prevenire il ripetersi di fenomeni violenti, risultando, pertanto, manifestamente infondata la doglianza con la quale si lamenta l’omessa motivazione sul punto.
Del pari manifestamente infondata è la doglianza con la quale si lamenta l’omessa motivazione sul presupposto della necessità di provvedere.
Va ricordato che, in tema di motivazione dell’ordinanza di convalida del provvedimento sulle ragioni di necessità ed urgenza, questa Corte ha precisato che la motivazione sulla necessità non richiede obbligatoriamente formule esplicite, potendosi anche desumere – come nella specie- dalla gravità dal fatto in generale e, in particolare, dall’inaffidabilità del destinatario del provvedimento deducibile dalla stessa gravità del fatto ascrittogli o dalla sua pericolosità, poiché è evidente, in tali casi, l’esigenza di assicurare, mediante la presentazione in un ufficio di polizia, l’osservanza del divieto di accesso agli stadi. Non era, quindi, necessaria una esplicita motivazione sui requisiti della necessita e della urgenza, in quanto la gravità dei fatti esposti ben può integrare una motivazione implicita in ordine a tali requisiti (cfr Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008, Rv.238935 – 01, che ha affermato che l’onere di motivazione, da parte del giudice, del provvedimento di convalida del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive disposto dal questore, è assolto con riguardo alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza che legittimano l’adozione della misura, anche solo attraverso il riferimento alla marcata gravità dei fatti accertati (in senso conforme, cfr Sez. 3 n. 32739 del 06/10/2020, Rv. 279826).
Va aggiunto, con riferimento alle ragioni di urgenza, che è stato anche chiarito che la motivazione si impone nei soli casi in cui il provvedimento abbia avuto
esecuzione prima dell’intervento del giudice in relazione a competizioni tenutesi nel breve lasso di tempo intercorrente tra la notificazione del provvedimento e la
convalida giudiziaria (Sez.3, n. 23305 del 28/01/2016, Rv.267293 – 01). Incombe perciò sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di
necessità ed urgenza, l’onere di provare che il provvedimento impugnato abbia avuto in concreto esecuzione prima dell’intervento del magistrato; su tale punto il
ricorso è rimasto silente.
Infine, deve osservarsi che l’ordinanza impugnata ha assolto in maniera adeguata anche all’obbligo motivazionale in ordine alla congruità della durata della
prescrizione (anni due), richiamando la gravità del pericolo determinato dalla condotta ed i precedenti di polizia del prevenuto.
Va, comunque, ricordato che questa Corte ha affermato che, in tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive,
quando la durata della misura dell’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza imposto con provvedimento del Questore rientra nella media dell’arco
temporale fissato dall’art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, in difetto di contestazioni specifiche, non è necessaria una specifica motivazione sulla sua
legittimità da parte del giudice della convalida, non potendo costituire la fissazione di una durata intermedia tra il minimo e il massimo stabilito dalla legge un arbitrario esercizio del potere discrezionale (Sez. 3, n. 37656 del 07/12/2018,dep.12/09/2019, Rv. 277673 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura di euro tremila, ritenuta equa in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/04/2025