Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24326 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24326 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 04/09/1988
avverso l’ordinanza del 31/10/2024 del GIP TRIBUNALE di FROSINONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG dottor NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio
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RITENUTO IN FATTO
1.Lago NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Frosinone, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Frosinone del 29/10/2024, notificato al ricorrente in data 29/10/2024 alle ore 19,45, con il quale è disposto l’obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la d di cinque anni, in occasione delle competizioni sportive della squadra del Napoli, sia in casa fuori casa.
2.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio di violazione di legge in rela all’art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla all’interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorre data 29/10/2024 alle ore 19,45. Tuttavia, alle ore 16,30 del 31/10/2024, il GIP ha provvedu a convalidare il provvedimento del Questore, senza dunque attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di d come da giurisprudenza costante di legittimità.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. GLYPH Il ricorso è infondato.
1.2. GLYPH Ritiene il Collegio di dover dar seguito al più recente indirizzo interpret elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questo impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia (cd. DASPO) non può intervenir pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore d notifica, concesso al destinatario per consentirgli l’esame della documentazione e il deposit memorie e deduzioni, ferma restando la necessità, ove il predetto eccepisca la lesione del propr diritto di difesa, di verificare, in concreto, il pregiudizio da lui subito» (Sez. 3, n 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286707 – 01. Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 19640 de 01/02/2024, COGNOME, Rv. 286523 – 01, secondo la quale «in tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento d questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia non può intervenire dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e present memorie, ma l’inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen., non i legittimità dell’ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamen
notificata all’interessato e quest’ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiu causalmente derivante dalla violazione del termine indicato»).
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, assume un dirimente rilievo il fatto che la d ricorrente si è limitata a segnalare il mancato rispetto del termine di quarantotto ore,
peraltro evidenziare alcun concreto pregiudizio derivante da tale circostanza, non essend sufficiente, al riguardo, la generica deduzione della compressione del termine minimo posto a
garanzia dell’esercizio del diritto di difesa.
2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso all’udienza del 17/04/2025
il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente