Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37517 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37517 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cesena il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/03/2025 del GIP del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 6 marzo 2025, ore 15,30, depositata il 7 marzo 2025, alle ore 9,30, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO di bologna del 18 febbraio 2025, notificato il 3 marzo 2025 di divieto di accedere, per anni cinque a decorrere dalla data di notifica del provvedimento “agli impianti sportivi e stadi ove si svolgono incontri di calcio del campionato di serie A-B-C- campionato nazionale dilettanti eccellenza-promozione -1°-2°-3° categoria, partite amichevoli, partire giocate dalla squadra nazionale dell’Italia, nonché partite di coppe Nazionali ed Europee e partite nazionali Primavera, Beretti e Allievi (in tali incontri sono ricompresi anche quelli che si svolgono nell’ambito di specifiche manifestazioni sportive, quali campionati del mondo, campionati europei ed olimpiadi). ]”; ha, altresì, imposto “l’obbligo di presentazione, alla P.G. per pari durata”, limitandone, tuttavia, la durata ad anni tre, e indicandone le modalità, compatibilmente con le esigenze di lavoro, come analiticamente previsto nel provvedimento del AVV_NOTAIO.
2.COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, per l’annullamento dell’ordinanza, affidato a quattro motivi, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen..
2.1. Col primo motivo denuncia vizio di motivazione, asseritamente mancante o illogica, in merito alla attribuibilità delle condotte al ricorrente ed alla riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6 I. 401/1989; alla pericolosità concreta ed attuale del ricorrente (oggetto di censure al seguente terzo motivo); travisamento della prova e violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
2.2. Col secondo motivo denuncia vizio di motivazione, asseritamente mancante o illogica, in merito alla valutazione della memoria difensiva e delle prove -ritenute inattendibili- dalla stessa allegate; violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 110 cod.pen..
Le censure con gli stessi svolte possono sintetizzarsi come di seguito. La difesa ripercorre, in concreto, dapprima, le risultanze investigative e il contenuto dei filmati realizzati dalla polizia giudiziaria e dei frame ricavatine; quindi, riporta la concreta contestazione formulata dalla Questura Bolognese a carico di COGNOME e altre sette persone, per i reati “p.e.p. dagli artt. 340 c. (interruzione di pubblico servizio), 6 bis, c.1 L. n. 401/1989 (utilizzo di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive), 635 c.p. e 110 c.p. (danneggiamento aggravato in concorso=, poiché nella tarda mattinata del 09 febbraio 2025 in concorso con altri soggetti accendeva artifizi pirotecnici e danneggiava un vagone di un treno in sosta, un carrello in uso FS per il trasporto
delle persone diversamente abili e gli arredi presenti sulla banchina; condotte che hanno causato l’interruzione del traffico ferroviario per diversi minuti …”.
Assume che con la memoria depositata la difesa aveva puntualmente esaminato le risultanze predette e contestato la configurabilità del concorso dell’odierno ricorrente nelle condotte denunciate -di danneggiamento, lancio di sassi, interruzione di pubblico servizio, accensione di fumogeni- materialmente poste in essere da altri; deduce, al proposito, vizio di travisamento della prova, individuando nell’iter logico motivazionale del Giudice un salto logico tra la affermazione della condotta, lecita, del ricorrente -brandire un’asta- e l’attribuzione delle condotte, tutte, di reato, materialmente poste in essere dai coindagati, allorquando ne ha desunto, illogicamente e contraddittoriamente, che « con grande forza, camminando avanti e indietro, scuote ripetutamente l’asta della bandiera con l’evidente intenzione di incitare i suoi compagni ultras ».
2.3. Col terzo motivo denuncia inosservanza e falsa applicazione dell’art. 6, comma 8-bis, L. 401/89, e correlato vizio di motivazione, asseritamente illogica, in ordine al presupposto della recidiva, alla pericolosità concreta ed attuale dell’odierno ricorrente.
2.4. Col quarto motivo denuncia vizio di motivazione, asseritamente assente, o contraddittoria, sui presupposti applicativi dell’obbligo di presentazione alla polizia.
Le censure con gli stessi svolte possono sintetizzarsi come di seguito.
Condizioni per la convalida sono il censimento e la valutazione delle ragioni di necessità e di urgenza legittimanti il provvedimento; della pericolosità concreta ed attuale del soggetto; della congruità della durata della misura.
Il Giudice bolognese avrebbe errato -nell’esercizio del potere di convalidanell’applicazione dell’art. 6, comma 5, L. 401/89.
Ha ritenuto l’esistenza di un risalente (2010) precedente, ritenuto rilevante a configurare la pericolosità del soggetto, nonostante fosse al proposito intervenuta riabilitazione (come dedotto con la memoria difensiva); sicché al COGNOME non poteva essere applicata la disciplina dei recidivi.
Non ha motivato sulla insufficienza del solo divieto di accesso, e, dunque, sulla necessità concreta dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, né sulla prescritte modalità dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, preliminarmente dato atto della valutazione della memoria difensiva coi relativi allegati e di quella, ulteriore, depositata lo stesso 6 marzo 2025 (con cui si invocava la revoca del D.A.Spo. e rivolta anche al AVV_NOTAIO in autotutela), descritte le condotte attribuite, in concorso con altri, all’odierno ricorrente, ordine alle quali lo stesso era stato denunciato per i reati di cui agli artt. 340 e 63 cod.pen., 6-bis L. 401/89, ha convalidato il provvedimento questorile ritenendo con valutazione indiziaria attesa la sede decisionale- le condotte contestate attribuibili al ricorrente, a titolo di concorso, e riconducibili alle ipotesi pre dall’art. 6, L. 401/89, posto che dalla lettura della cnr e dalla visione del vide emergeva il contributo causale del ricorrente, ben visibile tra i tifosi cui le condott sono state attribuite, «posizionato sul lato estremo della banchina a ridosso del binario (insomma esattamente come nella foto della C.N.R.), che si allontana velocemente verso l’interno ove vi sono vari tafferugli e pure il ragazzo che colpisce il cartellone. Diradato tutto il fumo le immagini restituiscono l chiara visione del COGNOME, come da fotografia della RAGIONE_SOCIALE, che con grande forza, camminando avanti e indietro, scuote ripetutamente l’asta della bandiera con l’evidente intenzione di incitare i suoi compagni ultras. Pertanto, contrariamente alla tesi difensiva, il comportamento tenuto dal COGNOME in quel contesto, sia pure e per fortuna circoscritto temporalmente, ben giustifica l’adozione del
provvedimento del AVV_NOTAIO.»
Ha ritenuto, quanto ai requisiti di necessità ed urgenza, che nulla il proposto ha eccepito a disconferma di quanto ritenuto dal AVV_NOTAIO; ha valorizzato, quanto alla pericolosità del soggetto, l’esistenza di due precedenti D.A.Spo., uno del 2010, l’altro del 2015 (in ordine al quale ultimo soltanto riconosce essere intervenuta riabilitazione), argomentando che «trattasi di precedenti di cui tener conto, pur risalenti, su l’ultimo peraltro è già intervenuta riabilitazione, in quanto valgono ad evidenziare la non occasionalità di condotte di questo tipo da parte di COGNOME nell’ambito di manifestazioni sportive di tipo calcistico e di tifoseria organizzata ma non una situazione di recidivanza in senso stretto».
Ha ritenuto, quanto alla congruità della durata della misura, di rimodulare, in melius, quella originariamente individuata dal AVV_NOTAIO in anni tre, in ragione delle concrete modalità della condotta da ultimo posta in essere dal ricorrente, di quelle passate come risultanti dai precedenti, che, «pur non integrando una recidiva, dimostrano la propensione del soggetto ad unirsi alla tifoseria della propria squadra anche nei momenti di concitazione e come in questo caso inneggianti alla violenza e contro squadre con le quali neppure si era in competizione, assumendo un ruolo attivo». Tanto al fine di «scongiurare ulteriori condotte violente laddove il solo divieto di partecipare a manifestazioni sportive risulterebbe del tutto
insufficiente», in considerazione della circostanza che nessuna efficacia dissuasiva hanno determinato i precedenti D.A.Spo. e che neppure l’ottenuta riabilitazione è servita a infrenare le condotte, violente, attribuitegli, laddove ha valutato, come neutra, la circostanza dello svolgimento di regolare attività lavorativa, evidentemente non incompatibile con atti di violenza come contestati.
Quanto, dunque, ai primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, osserva il Collegio che risultano del tutto infondati.
2.1. Ferma la sufficienza, reiteratamente affermata da questa Corte Suprema, del contraddittorio esclusivamente cartolare a soddisfare il diritto di difesa del soggetto sottoposto alla misura di cui all’art. 6 L. 401/89 (Sez. 3, n. 35840 del 06/11/2020) «in quanto, rientrando nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme diverse di contraddittorio purché il diritto di difesa sia garantito, anche in forma scritta, la facoltà per il sottoposto di presentare memorie prima dell’adozione del provvedimento di convalida costituisce mezzo idoneo a consentirgli di esercitare il diritto di difesa», va ribadito che quest Suprema «Corte ha già affermato che è affetta da nullità, per violazione del diritto
di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, priva di riferimento all deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini» (Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, in procedimento in cui era stata affermata la assenza di memorie difensive, invece ritualmente depositate; Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, COGNOME e altri, Rv. 247174).
Il principio del contraddittorio cartolare deve essere inteso, tuttavia, come già chiarito anche dalle pronunce appena ricordate, non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive, e, difatti, altre pronunce di questa Corte hanno affermato che «L’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive.» (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017).
2.2. Orbene nel provvedimento convalidato a carico di COGNOME il Giudice per le indagini preliminari ha dato espressamente atto del deposito della memoria difensiva e deve inferirsi, perciò, intanto logicamente, l’avvenuta valutazione giudiziale delle argomentazioni difensive.
2.3. Non solo. Il Giudice, infatti, ha -pur senza far espresso testuale riferimento alle argomentazioni della memoria, motivato in ordine alla natura, consistenza e
efficacia causale delle condotte attribuite al ricorrente ritenute integranti, almeno, una forma di concorso morale, per istigazione e adesione, alle materiali condotte integranti i reati per cui anch’egli, con gli altri, è stato denunciato.
2.4. Inoltre, circa l’onere di motivazione della decisione di convalida, che, ovviamente, partecipa delle caratteristiche di una decisione cautelare, sicché non può parlarsi, in questa sede, di affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, come necessario solo in fase di merito, occorre richiamare l’affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 44273 del 27/10/2004, Rv 229112), secondo cui in sede di convalida dell’obbligo di presentazione dinanzi all’Ufficio di Polizia, il giudice non può limitarsi ad un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all’attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura stessa idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì (specialmente se, come nel caso che ne occupa) non è intervenuta una condanna, la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l’attribuibilità al soggetto stesso della condot pericolosa posta a fondamento del provvedimento del AVV_NOTAIO.
In definitiva, come ribadito anche dalla successiva evoluzione giurisprudenziale (cfr. Sez 3, n. 22266 del 03/02/2016, Rv 267146), il controllo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e di urgenza, pericolosità concreta e attuale del soggetto, ascrivibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), e investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (come, lo si anticipa, nell’alveo delle proprie competenze il giudice qui impugnato ha correttamente fatto).
E’ stato peraltro precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 44273 del 2004, sopra citata, che, anche in questa materia, il giudice della convalida può legittimamente avvalersi della motivazione per relationem, purchè dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato, non potendosi risolvere la motivazione in una acritica recezione del provvedimento amministrativo.
2.5. Alla stregua di tale premessa ermeneutica deve senz’altro escludersi che il giudice della convalida sia venuto meno ai suoi oneri motivazionali.
Sicchè primo e secondo motivo risultano palesemente infondati.
Del pari infondati sono il terzo e quarto motivo.
3.1. Puntuali, come sopra riportate, le valutazioni al proposito svolte dal Giudice bolognese, il motivo terzo è, al proposito, meramente contestativo, e non si
confronta con la motivazione addotta dallo stesso -sopra, in sintesi, riportata- in quanto atta a superare la risalenza nel tempo dei precedenti censiti e non contestati.
La motivazione sulla pericolosità, così come sulla necessità che il divieto fosse presidiato dalla preserizione, aggiuntiva, rimodulata, in melius, solo nella sua durata, è svolta in aderenza alla norma ed alla interpretazione giurisprudenziale al proposito consolidata, con motivazione immune da vizi di logica.
Sicchè si sottrae . a censure in diritto e motivazionali.
Tanto vale, anche, con riferimento alle lagnanze in tema di necessità ed urgenza del provvedimento, al cui proposito si rammenta, condividendolo, l’approccio giurisprudenziale secondo cui «Mn tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, grava sul destinatario del provvedimento questorile, che intende contestare l’omessa motivazione circa la sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza giustificative dell’adozione della misura dell’obbligo di presentazione a un ufficio di polizia, provare che il DASPO abbia avuto concreta esecuzione prima dell’intervento del giudice, posto che l’invalidità conseguente alla mancata esplicitazione di tali ragioni è circoscritta al verificarsi del solo caso in cui tra la notifica all’interessato e l’adozio dell’ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva cui il predetto non abbia potuto partecipare», così Sez. 3, n. 6586 del 17/12/2024 Cc. (dep. 18/02/2025 ) Rv. 287519 – 01, con principio reiteratamente affermato.
Ne deriva l’infondatezza delle lagnanze tutte di cui ai motivi terzo e quarto.
Ne consegue il rigetto del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2025
La
Il
Presidente