Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 520 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 520 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Trento il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 28/06/2025 dal G.i.p. del Tribunale di Novara visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza limitatamente all’imposizione dell’obbligo di presentazione;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28/06/2025, il G.i.p. del Tribunale di Novara ha convalidato il DASPO applicato a COGNOME NOME dal AVV_NOTAIO della stessa città in data 23/06/2025, per la durata di anni cinque, unitamente al duplice obbligo di presentazione per la stessa durata all’autorità di P.S., in concomitanza (ovvero trenta minuti prima degli incontri, e trenta minuti prima della fine) con le
manifestazioni calcistiche cui partecipa la squadra del RAGIONE_SOCIALE: misure disposte in relazione alla condotta tenuta dall’odierno ricorrente in occasione dell’incontro tra la predetta squadra e quella del RAGIONE_SOCIALE
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento all’eccessiva compressione dei diritti difensivi conseguente all’emissione dell’ordinanza di convalida alle 11.50 del 28/06/2025, e quindi senza il rispetto del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO al AVV_NOTAIO (effettuata alle 09.00 del 27/06/2025): termine ormai stabilmente individuato dalla giurisprudenza per assicurare un effettivo esercizio del diritto di difesa. Il ricorrente richiama ampiamente l giurisprudenza di legittimità, osservando che non era stato rispettato neanche il termine di 24 ore dal deposito della richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione degli argomenti contenuti nella memoria tempestivamente inviata (alle 02.11 del 29/06/2025) dalla difesa del ricorrente.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla duplice imposizione dell’obbligo di presentarsi all’Autorità di P.S.
2.4. Violazione di legge con riferimento alla presentazione della convalida da parte del P.M.
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, limitatamente all’obbligo di presentazione, condividendo le censure formulate con il primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato, ed assume valenza assorbente delle altre censure prospettate.
È invero pacifico che, come sottolineato nel motivo di ricorso, l’ordinanza di convalida è stata emessa alle 11.50 del 28/06/2024, e quindi prima dello scadere del termine di 48 ore, decorrente dalla notifica al COGNOME del provvedimento del AVV_NOTAIO (avvenuta alle 09.00 del precedente giorno 27), a disposizione della difesa per articolare memorie e produrre documentazione.
Deve conseguentemente ritenersi applicabile, in linea con quanto osservato dal P.G. nella propria requisitoria, l’indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il
termine di quarantotto ore dalla sua notifica all’interessato poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale» (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 – 01. In senso analogo, tra le altre, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 9809 del 14/10/2024, dep. 2025, Marano; Sez. 3, n. 3738 del 10/10/2024, dep. 2025, Cerciello).
3. Le considerazioni fin qui svolte evidenziano, altresì, il difetto di motivazione sulle ragioni esposte dal COGNOME nella memoria tempestivamente depositata, ed impongono, da un lato, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Novara – Ufficio G.i.p., limitatamente all’obbligo di presentazione agli uffici di P.S., imposto al COGNOME dal AVV_NOTAIO Novara (cui andrà comunicato il presente dispositivo) con il provvedimento emesso in data 23/06/2025; d’altro lato, e conseguentemente, deve sospendersi l’efficacia in parte qua di tale provvedimento in attesa della definizione del giudizio rescissorio (cfr. sul punto Sez. 3, n. 16468 del 28/03/2024, Galimberti, Rv. 286204 – 01).
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Novara e sospende l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di Novara del 23 giugno 2025, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO di Novara.
Così deciso il 20 novembre 2025
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