Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20029 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Reggio Emilia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/01/2024 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza senza rinvio limitatamente all’obbligo di presentazione.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO, con ordinanza del 10/01/2024, ha convalidato il decreto del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, emesso in data 30/12/2023, e notificato in data 08/01/2024, ore 18,00 con cui si vietava a COGNOME NOME l’accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, relative a campionati nazionali, interregionali, regionali nonché alle partite della nazionale italiana e agli incontri amichevoli della squadra RAGIONE_SOCIALE, ai luoghi di transito e sosta, con obbligo di presentazione alla Questura di Reggio Emilia per la durata di anni cinque.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso il COGNOMECOGNOME a mezzo deli
difensori di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo:
con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della legge 13 dicembre 1989, art. 6, comma 3 e successive modificazioni e dell’art. 178 c.p.p., lett. c) sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa stante l’avvenuta convalida prima del decorso delle 48 ore;
con il secondo motivo si deduce l’omessa motivazione dell’ordinanza impugnata in merito alle ragioni di necessità e urgenza che giustificano la misura;
con il terzo motivo si deduce il difetto di motivazione in merito alle ragioni per cui l’interessato debba presentarsi presso la polizia giudiziaria in occasione delle partite amichevoli della RAGIONE_SOCIALE,
con il quarto motivo si deduce l’omessa valutazione del contenuto della memoria difensiva, depositata prima della scadenza del termine di quarantotto ore,
con il quinto motivo si deduce la violazione di legge e difetto di motivazione in merito alle ragioni per cui interessato deve presentarsi in questura due volte in un’occasione delle partite di trasferta.
Il AVV_NOTAIO Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiarare cessata l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO limitatamente all’obbligo di presentazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il provvedimento impositivo del AVV_NOTAIO è stato notificato 1’8 gennaio 2024, alle ore 18,00, il P.M. ha chiesto la convalida nei termini di legge, in data 10/01/2024 ore 9,34, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento in data 10/01/2024 ore 12,46.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello per cui al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare, cui è contraddistinta la fase della convalida del provvedimento questorile di cui alla legge n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, (ovvero di presentazione alla p.g. in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive), è necessario che la convalida del G.I.P. non intervenga prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all’interessato stesso del provvedimento del questore (Sez. 3, n. 32824 dell’11.6.2013, Cesare, Rv. 256379). Il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa, come è avvenuto nel caso in esame nel quale il ricorrente aveva depositato memoria difensiva in data 10/01/2024, ore 16,00,
dopo il provvedimento impugnato, ma prima della scadenza delle 48 ore, è causativo di nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c) (Sez. 3, n. 3282 dell’11.6.2013, Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372).
Nel caso in esame, la convalida è intervenuta prima delle 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento all’interessato il quale aveva anche depositato memoria scritta entro il termine dilatorio che non è stata scrutinata proprio perché intervenuto il provvedimento di convalida prima della scadenza del termine dilatorio, e, pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con perdita di efficacia del provvedimento erroneamente convalidato, quanto all’obbligo di presentazione, ferma restandone l’intangibilità quanto al divieto di accesso (ex multis Cass. 26/5/2011, n. 21022). Restano assorbiti tutti gli altri motivi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO in data 30/12/2023 limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO.
Così deciso il 09/05/2024