Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14641 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/08/2023 del GIP TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, dottoressa NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del
•ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Como del 28/08/2023, di convalida del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazione sportive emesso dal AVV_NOTAIO di Como del 17/08/2023, della durata di un anno, con il quale si prescrive al ricorrente l’obbligo di compa personalmente presso la Questura.
2.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione del diritto al contraddi non avendo il Giudice di merito consentito di formulare argomentazioni difensive, posto che i provvedimento questorile gli è stato notificato il 26/08/2023, alle ore 11,20, la richiesta de è stata formulata in data 28/08/2023 ad orario imprecisato, e la convalida da parte del G.i. è stata emessa in pari data, il 28/08/2023, ad orario imprecisato. Non è quindi possibi stabilire se il giudice abbia o meno rispettato il termine minimo di 48 ore decorrente da notifica al prevenuto del provvedimento del AVV_NOTAIO.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rig del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice del convalida; per cui la convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo d presentazione all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termin indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il manc rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un t incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di appro congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autori di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore d sua notifica all’interessato poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effet esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga).
Si è tuttavia specificato che, ove l’interessato abbia comunque esercitato le proprie facol difensive, la mera inosservanza del predetto termine – avente valenza sostanziale e non meramente formale – non è idonea ad inficiare la legittimità dell’ordinanza di convalida (Sez. n. 15973 del 04/03/2020 Cc. (dep. 27/05/2020 ) Rv. 280796).
Inoltre, qualora sia possibile ricavare dagli atti che il giudice per le indagini prelimi rispettato il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento amministra all’interessato, prescritto a pena di nullità, a tutela dell’effettivo esercizio del diritto l’omessa indicazione dell’orario di deposito dell’ordinanza non comporta la caducazione della misura Sez. 3, n. 24260 del 28/04/2023 Cc. (dep. 06/06/2023 ) Rv. 284667).
1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile del 16/03/2023 è stato notificato ricorrente in data 26/08/2023 alle ore 11,20; la convalida da parte del G.i.p. risulta emessa data 28/08/2023 ad orario imprecisato.
Tuttavia, dall’esame degli atti, emerge che il ricorrente, con comunicazione pec del 28/08/2023, alle ore 11,21, ha fatto pervenire alla cognizione del giudice note scritte, di giudice da atto nel provvedimento impugnato, indicando la data di ricevimento della memoria e richiamandone succintamente i contenuti. Ne segue, pertanto, che il ricorrente non ha subito alcun concreto pregiudizio, avendo esercitato le proprie facoltà difensive.
Inoltre, dall’orario dell’invio della memoria difensiva all’ufficio del giudice (ore emerge in modo incontrovertibile che il lasso di tempo minimo, necessario per esercitare il dirit al contraddittorio è stato ampiamente assicurato, posto che il giudice, pur non avendo indicat espressamente l’orario della emissione del provvedimento, ha certamente provveduto successivamente alle ore 11,21, avendo’clato atto del ricevimento della memoria difensiva e dei suoi contenuti difensivi. Pertanto, sebbene il provvedimento non rechi espressa indicazione dell’orario di emissione del provvedimento impugnato, il rispetto del termine di quarantotto o dalla notifica all’interessato è desumibile aliunde, posto che il ricorrente ha inviato l’atto difensivo alle ore 11,21 e che il giudice ha esaminato e dato atto del ricevimento della memoria.
Infine, con riferimento al termine entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la convalid richiama l’indirizzo maggioritario secondo il quale il mancato rispetto, da parte del pubbl ministero, del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore per presentazione della richiesta di convalida non comporta l’inefficacia della misura, ove la convali del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica (Sez.3 n. 41170 del 21/09/2021, Rv. 282231). Pertanto, anche sotto questo ulteriore profilo, il ricor è infondato, posto che la convalida del giudice è intervenuta in data 28/08/2023, entro termine complessivo di novantasei ore dalla notifica del provvedimento questorile, avvenuta il 26/08/2023.
2.11 ricorso, dunque, deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso all’udienza del 29 febbraio 2024
il Consigliere estensore
Il Presidente