Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15737 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15737 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOMECOGNOME nato in Colombia il 14/11/1989 Avverso l’ordinanza emessa in data 12/09/2024 dal G.i.p. del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12/09/2024, il G.i.p. del Tribunale di Genova ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Genova in data 27/08/2024, notificato all’interessato il 10/09/2024 alle ore 9.05, che aveva imposto a NOME COGNOME NOMECOGNOME ai sensi dell’art. 6 I. n. 401 del 1989, di presentarsi presso la Questura per due volte durante le partite casalinghe giocate dalla U.C. Sampdoria, e per una volta durante le partite in trasferta.
Ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla avvenuta
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compressione del diritto di difendersi nel procedimento cartolare di convalida. Si deduce che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, tale termine andava individuato in quarantotto ore dalla notifica all’interessato, e che il G.i.p. avev emesso il provvedimento di convalida in data 12/9/2024, senza peraltro precisare l’orario del deposito, non potendo quindi ritenersi rispettato il termine di quarantotto ore: in tale situazione, il COGNOME non aveva avuto tempo sufficiente per approntare le proprie difese.
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che il ricorrente non aveva dedotto alcun pregiudizio concretamente subito, come richiesto dalla più recente condivisibile giurisprudenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Ritiene il Collegio di dover dar seguito al più recente indirizzo interpretativo elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia (cd. DASPO) non può intervenire, a pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentirgli l’esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, ferma restando la necessità, ove il predetto eccepisca la lesione del proprio diritto di difesa, di verificare, in concreto, pregiudizio da lui subito» (Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286707 – 01. Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 286523 – 01, secondo la quale «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l’inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell’ordinanza convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all’interessato e quest’ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato»).
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, assume un dirimente rilievo il fatto che la difesa ricorrente si è limitata a segnalare – in termini tra l’al dubitativi – il mancato rispetto del termine di quarantotto ore, senza peraltro
evidenziare alcun concreto pregiudizio derivante da tale circostanza: non potendo evidentemente risultare sufficiente, al riguardo, la generica deduzione di non aver
avuto tempo sufficiente per preparare la difesa.
3. Le considerazioni sin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
Il Consigr estensore
Il Presidente