Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15953 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15953 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Montebelluna (Tv) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dell’8/11/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8/11/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso convalidava il provvedimento emesso dal locale Questore il 2/11/2023, con il quale era stato vietato ad NOME COGNOME di accedere ad impianti sportivi per 5 anni, ed imposto allo stesso – per il medesimo periodo – di presentarsi presso la polizia giudiziaria in occasione degli incontri disputati dal Treviso RAGIONE_SOCIALE.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo i seguenti motivi:
t
violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, I. 13 dicembre 1989, n. 401. Il G.i.p. avrebbe violato la disposizione sotto un duplice profilo: per un verso, non avrebbe rispettato il termine massimo per la convalida, pari a 96 ore dalla notifica del provvedimento; per altro verso, non avrebbe verificato che il Pubblico Ministero avrebbe richiesto la convalida oltre le 48 ore dalla stessa notifica. La violazione di entrambi i termini, dunque, imporrebbe l’annullamento dell’ordinanza;
si contesta, poi, il vizio di motivazione con riguardo all’obbligo d presentazione per due volte, in occasione di tutti gli incontri disputati dal Treviso calcio, interni e in trasferta, nonché l’omessa valutazione della memoria difensiva inviata via PEC il 4/11/2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato con riguardo al primo motivo, assorbente le ulteriori questioni.
L’art. 6, comma 3, I. n. 401 del 1989 stabilisce che “il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive”.
4.1. Ebbene, il provvedimento del Questore è stato notificato al NOME il 3/11/2023 alle 15, mentre il Pubblico Ministero ha depositato la richiesta di convalida nella cancelleria del G.i.p. il 6/11/2023, dunque oltre le 48 ore; il superamento di questo termine, contestato nel primo motivo, non costituisce, tuttavia, causa di inefficacia della misura. Come infatti ripetutamente affermato da questa Corte, le prescrizioni in esame cessano di avere efficacia soltanto nell’ipotesi in cui il giudice, provvedendo sulla richiesta del pubblico ministero, non disponga la convalida entro le novantasei ore dalla notifica del provvedimento all’interessato. Non è prevista, infatti, un’autonoma sanzione per la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle istanze al g.i.p. nel rispetto delle quarantotto ore decorrenti dalla notifica del provvedimento all’interessato. L’inefficacia del provvedimento del Questore consegue, al contrario, per ogni sua parte, unicamente se il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive alla notifica del provvedimento all’interessato, emette decreto motivato con il quale dichiara che non sussistono i presupposti per richiedere la convalida al G.i.p. (tra le molte, Sez. 3, n. 41170 del 21/9/2021, Ndiaye, Rv. 282231).
Di seguito, il Giudice ha convalidato il provvedimento soltanto ‘8/11/2023, senza dunque rispettare il termine complessivo – pari a 96 ore – fissato dalla norma, che decorre dal momento della notifica dell’ordinanza questorile al destinatario; ebbene, proprio in linea con l’indirizzo appena richiamato, ed in forza del chiaro tenore della disposizione, il mancato rispetto di questo termine complessivo comporta l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con inefficacia del provvedimento questorile limitatamente all’obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore di Treviso del 2/11/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Treviso.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024
GLYPH Il Presidente
Il C§ igliere estensore