Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17226 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17226 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Licata il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2022 del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO di Agrigento con provvedimento in data 02/11/2022, notificat il 07/11/2022, ore 09.00, imponeva a COGNOME NOME le prescrizioni di cui al 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, rich convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribuna Agrigento con ordinanza depositata in data 9/11/2021, ore 10.45, convalidav provvedimento del AVV_NOTAIO.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore d fiducia, articolando quattro motivi.
Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 6 I. n. 401 del 1989 e ss., 203 cod.pen., lamentando che il Giudice per le indagini preliminari errato nel considerare il ricorrente un soggetto pericoloso e, come tale, meri della convalida dell’obbligo di presentazione; il COGNOME, infatti, quando l’ calcistico era già terminato, aveva intrattenuto, per brevissimo temp colloquio amichevole e pacato con i giocatori del Licata presenti sul campo; quindi, evidente che la condotta del COGNOME non aveva comportato o agevol situazioni di allarme o di pericolo per la sicurezza pubblica; inoltre, i fatti a circa sei mesi prima del provvedimento di COGNOME e, quindi, l’attualità del per era certamente scemata.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt.3 e 27 della Costituzio
Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 6 del 401 del 1989 e della Convenzione internazionale per i diritti dell’U lamentando l’irragionevolezza delle prescrizioni connesse all’obbli presentazione, la mancata specificazione di tutte le competizioni per le quali la misura interdittiva, l’eccesiva durata della misura (anni otto); aggiung ricorrente è un piccolo imprenditore agricolo e svolge la sua attività lavor maniera autonoma.
Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, lamentando l’omess motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza per l’applicazione misura, circa il pericolo concreto ed attuale e la congruità della misura ap in relazione alla sua durata.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va precisato, in diritto, che: 1) l’ambito di operatività della convali giurisdizionale del provvedimento del AVV_NOTAIO emesso ai sensi dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è circoscritto alla sola prescrizione dell’obbligo di presentazione all’autorità di P.S. (trattandosi di limitazione che, incidendo sull libertà personale, è soggetta all’inderogabile controllo giurisdizionale di cui all’ 13 Cost.), non anche a quella con cui si impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (che, in quanto limitativa della sola libert di circolazione e soggiorno di cui all’art. 16 Cost., è soggetta al controllo legittimità del giudice amministrativo; cfr., sul punto, Sez. U., n. 44273 d 27/10/2004, COGNOME; Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, COGNOME; Sez. 3^, n. 11151 del 17/12/2008, COGNOME; Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, COGNOME; Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009, COGNOME; Sez. 3, n. 36276 del 04/905/2011, COGNOME); 2) l’obbligo di controllo (e della relativa motivazione), che incombe al giudice dell convalida, deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione (la pericolosità del soggetto e le ragioni di necessità ed urgenza) e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata (Sez. 3, COGNOME cit.; Sez U, COGNOME, cit; Sez. U, COGNOME, cit).
Va, poi, ricordato che il divieto, disposto dal questore, ai sensi dell’art. comma quinto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dal D.L. n. 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014), di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all’autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio, ha contenuto obbligatorio, quanto alle prescrizioni, n confronti del soggetto che sia già destinatario di altro, analogo, provvedimento del questore (Sez.3, n.33539 del 14/07/2016, Rv.267720); tale norma è stata ritenuta compatibile con i principi di cui agli articoli 3, 13 e 27 della Costituzi atteso che il trattamento censurato è sorretto da una ragionevole giustificazione, in quanto attinge il soggetto recidivo che commetta ulteriori atti di violenza occasione o a causa di manifestazioni sportive, ed in quanto, ai sensi dell’art. 6, comma 8-bis, della stessa legge, il rigore del trattamento sanzionatorio è suscettibile di attenuazione in funzione della condotta positiva osservata dal destinatario del provvedimento (Sez.3, n.44621 del 08/07/2016, Rv.269203; Sez.3, n.33539 del 14/07/2016, Rv.267720; Sez.3, n.5621 del 08/07/2016, dep.07/02/2017, Rv.269305); la predetta disposizione non esime, comunque, il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall’autorità di P.S., al fine di verificare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’ad dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti dall circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma)
e di valutare altresì la durata della miswa che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (Sez.3, n.28067 del 03/11/2016, dep.07/06/2017, Rv.270329).
Nella specie, il Giudice per le indagini preliminari, in conformità ai principi diritto suesposti, esaminati gli atti e il provvedimento del AVV_NOTAIO, nel convalidare la prescrizione dell’obbligo di presentazione all’autorità di P.S., ha rilevato c l’interessato aveva posto in essere comportamenti indicativi di una sua concreta pericolosità ed integranti i presupposti della necessità ed urgenza della misura adottata; ha, in particolare, rimarcato come NOME NOME, già destinatario di due precedenti provvedimenti di COGNOME, in occasione della partita di calcio “LICATA vs GIARRE” disputatasi in data 22.05.2022, “scavalcava l’alta recinzione che divide gli spalti dal campo di gioco e si avvicinava ai giocatori ai quali chiedeva spiegazioni della loro condotta in campo in un clima di evidente accesa contestazione verso gli stessi, intimorendoli quanto meno nel momento in cui registravano l’invasione di campo e così fomentando di fatto anche gli altri tifosi ad atti emulativi in ipotesi anche più gravi”.
Le argomentazioni sono congrue e logiche, e, come tali insuscettibili di essere sindacate in sede di legittimità,
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente deduce, peraltro in maniera generica, la violazione degli artt. 3 27 Cost.
Trova, pertanto, applicazione, il principio di diritto secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme costituzionali, poiché l’inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costitu fondamento di questione di legittimità costituzionale (Sez.2, n.12623 del 13/12/2019, dep. 21/04/2020, Rv. 279059 – 01; Sez.2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 12/01/2015, Rv.261551 – 01; Sezioni Unite n.29541/2020, COGNOME, in motivazione).
Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati.
Questa Corte ha sempre affermato che il riferimento dell’art. 6 alle “manifestazioni sportive specificamente indicate” va inteso nel senso che esse siano individuabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento e che tale determinabilità deve essere valutata in concreto, caso per caso, con riferimento alle partite, ufficiali o amichevoli, anticipatamente programmate e pubblicizzate attraverso i normali mezzi di comunicazione, con esclusione, pertanto, di tutti gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione (Sez. 3 n.13741, 30 marzo 2009; Sez. 3 n.11151, 13 marzo 2009; Sez 3 n. 3437, 26 gennaio 2009; Sez 3 n.47451, 22 dicembre 2008;
Sez. 3 n.9793, 8 marzo 2007). Si è precisato che l’obbligo di “comparire personalmente” presso un ufficio o comando di polizia è applicabile a tutti gli incontri che siano individuabili con certezza ed in concreto dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata organizzazione, dovendo, conseguentemente, rimanere escluse solo le gare decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza preventiva programmazione, e, come tali, non previamente conoscibili (Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, NOME, Rv. 259659; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Fratea, Rv. 249363)
Da ciò consegue che, ai fini della validità del provvedimento con cui il AVV_NOTAIO vieta l’accesso allo stadio in occasione di alcune competizioni sportive e invita i destinatario a presentarsi all’autorità di P.S., non è necessario che le manifestazioni sportive siano nominativamente indicate, essendo sufficiente che queste ultime siano determinabili, sulla base di elementi di identificazione fornit nel provvedimento, in modo certo dal destinatario che ha l’onere di tenersi informato sul punto (Sez. 3, n. 7948 del 03/11/2016, dep. 2017, Morelli, Rv. 269318) e che l’eventuale inesigibilità dell’obbligo di presentazione potrà essere agevolmente verificato nel merito sulla scorta del materiale probatorio acquisito (Sez.3, n. 8435 del 16/02/2011, Rv.249363 – 01).
La durata della misura, applicata nella misura massima, è stata adeguatamente motivata attraverso il richiamo alla lesività della condotta ed alla mancata efficacia deterrente dei precedenti provvedimenti di COGNOME emessi nei confronti del NOME.
Quanto all’obbligo di duplice presentazione imposto, va ricordato che è legittimo il provvedimento del AVV_NOTAIO con il quale si dispone l’obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia anche in concomitanza con partite cd. esterne, all’inizio e al termine di ogni incontro, purché adeguatamente motivato in ordine alla pericolosità del sottoposto essendo lo stesso finalizzato a sottoporre a controllo persone che potrebbero dar vita a condotte violente durante le manifestazioni sportive, anche lontano dai luoghi dove queste si svolgono, e non ad impedire l’ingresso negli impianti sportivi, per il quale già soccorre la misur amministrativa del divieto di accesso (Sez.3, n. 16521 del 08/11/2018, dep.16/04/2019, Rv.275562 – 01).
Il giudice della convalida, attraverso il rinvio alla gravità della condotta ed a personalità del sottoposto, quale emergente dalle modalità della condotta e dal fatto di essere già stati destinatari di altri analoghi provvedimenti coercitivi e divieto di accesso agli impianti destinati a ospitare manifestazioni sportive, ha dato atto, sia pur implicitamente, della particolare pericolosità del ricorrent determinante la necessità non solo di stabilire nel massimo la durata della misura
ma anche di estendere la presentazione alla autorità di pubblica sicurezza volte anche in occasione degli incontri cosiddetti esterni.
Del tutto generica, e pertanto inammissibile, è la deduzione con la qua lamenta la mancata considerazione da parte del giudice della convalida dell’at lavorativa del ricorrente, difettando qualsiasi indicazione di concret riguardo.
Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che la motivazione sulle ragioni della necessità ed urgenza l’applicazione della misura è necessaria solo se la stessa abbia avuto esec anticipata. Nella specie, non risulta che il provvedimento del AVV_NOTAIO abbia esecuzione prima della convalida nè il ricorrente ha allegato e dimos documentalmente una diversa circostanza (Sez.3 n.20789 de 15/04/2010,Rv.247186; Sez.3,n.22256 del 06/05/2008,Rv.240244).
Nella specie, peraltro, il giudice della convalida, attraverso il rinvio al della condotta ed alla personalità del sottoposto, come detto destinatari analoghi provvedimenti coercitivi e di divieto di accesso agli impianti dest ospitare manifestazioni sportive, ha dato atto, sia pur implicitamente particolare pericolosità del ricorrente, a giustificazione dei requisiti di ne urgenza della misura.
Da tanto discende la manifesta infondatezza delle censure proposte.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 61 proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della cau inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condann ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indica dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso il 29/03/2023