Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31823 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31823 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 23/03/2024, depositata il 23/03/2024, del Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Cosenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza datata 23 marzo 2024, depositata il 23 marzo 2024, alle ore 13.05, il G.I.P. del Tribunale di Cosenza, ai sensi dell’art. 6 I. n. 401 del 1989, convalidava il provvedimento del AVV_NOTAIO di Cosenza emesso in data 21 marzo 2024 nei confronti di NOME COGNOME, notificato all’interessato il 21 marzo 2024, alle ore 11.00, impositivo del divieto di accesso per anni otto ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche relative a tutti i campionati della FIGC, comprese le partite amichevoli e quelle giocate dalla nazionale italiana, e della contestuale prescrizione dell’obbligo di comparizione presso la Questura di AVV_NOTAIO quindici minuti dopo l’inizio e quindici minuti prima della fine di ogni partita che sarà disputata dalla squadra di calcio del AVV_NOTAIO, sia in casa che fuori casa, per un periodo di anni quattro.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
2.1 Con un primo motivo, deduce violazione dell’art. 6, comma 1, I. n. 401/1989 per mancanza di motivazione sotto il profilo della mancanza dei presupposti di legge per l’adozione della misura e per la mancanza del “fumus” in relazione alla riconducibilità ed attribuibilità della condotta, infine omessa motivazione in relazione alla memoria difensiva.
In sintesi, la difesa lamenta che, a carico del ricorrente, non esisteva alcun indizio di colpevolezza idoneo a configurare il fumus della condotta, non essendo egli stato identificato tra gli autori ed i protagonisti degli scontri rappresentati n provvedimento di COGNOME. Il ricorrente fu bloccato in quanto rovinò al suolo allontanandosi dai luoghi, non essendovi fotogrammi che lo ritraggono in atteggiamento violento o aggressivo, tantomeno nei confronti delle forze dell’ordine, tanto che, a conferma di ciò, il G.I.P. del Tribunale di AVV_NOTAIO ha escluso, nei suoi confronti, la gravità indiziaria per i contestati reati di resistenz a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, interruzione di pubblico servizio, danneggiamento alle vetture e il pubblico ministero di Cosenza, pervenuti gli atti per competenza, non aveva inteso formulare alcuna richiesta cautelare, condividendo le argomentazioni del G.I.P. di AVV_NOTAIO. Il G.I.P. di Cosenza, nel convalidare il provvedimento del AVV_NOTAIO, non avrebbe esaminato la memoria difensiva se non per dare atto del suo deposito, fondando il provvedimento di convalida sulla sola comunicazione della notizia di reato, senza allegati, né fotogrammi e, dunque, senza avere effettiva contezza delle risultanze probatorie che avevano indotto il AVV_NOTAIO ad emettere il provvedimento inibitorio.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 6 I. n. 401/1989 per mancanza di motivazione sotto il profilo della mancanza dei presupposti di legge per l’adozione della misura e per la mancanza della pericolosità sociale, infine omessa motivazione in relazione al contenuto della memoria difensiva.
Lamenta il ricorrente che il GRAGIONE_SOCIALE. ha individuato la sussistenza della pericolosità sociale desumendola esclusivamente sulla base di una presunta insofferenza alle regole, senza motivare con riferimento alle speciali finalità di prevenzione perseguite e senza motivare sulla pericolosità concreta ed attuale del soggetto in relazione alla recidiva. In altri termini, il RAGIONE_SOCIALE. si sarebbe limitato rilevare la recidiva, senza dare atto delle ragioni in relazione alle quali questa inciderebbe sulla pericolosità sociale. Infine, anche sotto il profilo della pericolosità sociale, il RAGIONE_SOCIALE di Cosenza, nel convalidare il provvedimento del AVV_NOTAIO, non avrebbe esaminato la memoria difensiva se non per dare atto del suo deposito.
2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 6 I. n. 401/1989 per mancanza di motivazione in relazione ai presupposti delle ragioni di necessità ed urgenza, infine omessa motivazione in relazione al contenuto della memoria difensiva.
Lamenta il ricorrente che il GRAGIONE_SOCIALE. avrebbe completamente omesso la motivazione sui presupposti di necessità ed urgenza, fornendola solo in maniera apparente, posto che il provvedimento ha avuto materialmente esecuzione prima della convalida e, quindi, prima dell’intervento del magistrato e, in ogni caso, è stato comunicato al ricorrente dieci giorni dopo (il 2 aprile) la sua adozione, vanificando la necessaria e celere conoscenza del provvedimento laddove questo sia caratterizzato dall’urgenza. Infine, anche sotto il profilo della necessità e dell’urgenza, il GRAGIONE_SOCIALEP. di Cosenza, nel convalidare il provvedimento del AVV_NOTAIO, non avrebbe esaminato la memoria difensiva se non per dare atto del suo deposito.
2.4 Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 6, comma 2, I. n. 401/1989, in relazione alla corretta determinazione delle modalità di presentazione all’Autorità preposta al controllo e per mancanza di motivazione in relazione all’attività lavorativa, infine omessa motivazione in relazione al contenuto della memoria difensiva.
Lamenta il ricorrente che il numero di presentazioni all’Autorità di pubblica sicurezza imposte nel provvedimento appare assolutamente vessatorio e privo di pratiche finalità, soprattutto per le partite in trasferta, tenuto conto altresì c esso ricorrente lavora per conto della RAGIONE_SOCIALE presso RAGIONE_SOCIALE, con orario di lavoro di venti ore settimanali, sette giorni su sette, in turni avvicendati su cinque giorni lavorativi, con riposo a scorrimento e con sede
di lavoro nel comune di AVV_NOTAIO presso l’RAGIONE_SOCIALE, inclusa disponibilità a svolgere attività anche in luoghi diversi, qualora eventuali esigenze aziendali lo richiedessero. Infine, anche sotto il profilo dell’obbligo di tener conto dell’attività lavorativa, il RAGIONE_SOCIALE di Cosenza, nel convalidare i provvedimento del AVV_NOTAIO, non avrebbe esaminato la memoria difensiva se non per dare atto del suo deposito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i presupposti della convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo del divieto di accesso alle manifestazioni sportive e dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il AVV_NOTAIO ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, COGNOME, Rv. 285286; Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, COGNOME, Rv. 272778; Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247186).
Inoltre, nel procedimento di convalida delle misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, disciplinato dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989, l’interessato ha la facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni al giudice della convalida, relativamente alla sola misura dell’obbligo di comparire presso l’ufficio o il comando di polizia territorialmente competente, in orario indicato nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni sportive. La convalida è, infatti, prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di cui al comma 1 dell’art. 6 I. n. 401/1989 configura una misura interdittiva, di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza (Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269305).
E’ così assicurato, con riferimento alla prescrizione dell’obbligo di presentazione, un “contraddittorio cartolare” che contraddistingue l’esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario del provvedimento questorile mediante la presentazione al giudice della convalida di memorie e deduzioni.
Poiché la legge non indica un termine per l’esercizio del diritto di difesa, la giurisprudenza di legittimità è ormai orientata nel ritenere che il termine entro il quale l’interessato può depositare memorie difensive e formulare deduzioni al G.I.P. competente per la convalida del provvedimento questorile emesso ai sensi
della legge 401/1989 non può essere inferiore a quello, di quarantotto ore, entro il quale il pubblico ministero deve richiedere la convalida (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266223; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, COGNOME, Rv. 267281; Sez. 3, n. 20776 del 15/4/2010, COGNOME, Rv. 247182; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009 (dep. 2010), COGNOME, Rv. 246004; Sez. 3, Sentenza n. 2471 del 11/12/2007 (dep. 2008), COGNOME, Rv. 238537). Conseguentemente, «la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all’interessato poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale» (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341; da ult., Sez. 3, n. 20593 del 03/04/2024, COGNOME, n.m.).
Il ricorrente lamenta, in relazione ad ogni motivo di ricorso, che il RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’indicazione di aver preso atto della memoria depositata dalla parte interessata, non abbia preso in effettiva considerazione gli argomenti contenuti in memoria, omettendo qualsiasi valutazione al riguardo.
In proposito, rimandando al prosieguo per la valutazione del vizio dedotto nell’esame dei singoli motivi di ricorso, è opportuno ricordare l’orientamento di legittimità consolidato secondo il quale «l’obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall’interessato in vista della convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401), si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l’esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l’implicita esclusione della loro fondatezza» (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321; Sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017, dep. 2018, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262900 – 01; Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011, COGNOME, Rv. 251330).
3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Nella fattispecie, l’ordinanza impugnata non solo ha espressamente dato atto della presentazione di memoria difensiva, ma è anche chiaramente desumibile, dalla motivazione del provvedimento di convalida, la infondatezza delle deduzioni difensive.
In primo luogo, l’ordinanza ha dato atto delle modalità attraverso le quali era avvenuto il fermo e l’identificazione del ricorrente, descrivendo come, in data 03/03/2024, dopo il termine dell’incontro di calcio di serie B tra le squadre del Cosenza e del AVV_NOTAIO, fossero avvenuti degli scontri sia in Cosenza, INDIRIZZO, tra i tifosi del AVV_NOTAIO appartenenti agli ultra e le forze dell’ordine,
sia in Rende, nei pressi dello svincolo autostradale A2 di Rende-Cosenza nord, tra i tifosi del AVV_NOTAIO appartenenti agli ultra e i tifosi del Cosenza, scontri nel corso dei quali rimanevano feriti appartenenti alla Polizia di Stato, nonché persone estranee agli scontri.
Il provvedimento impugnato ha poi descritto come, nel corso di tali scontri, in particolare di quelli avvenuti presso la rotatoria dell’autostrada, le forze dell’ordine avessero bloccato un tifoso RAGIONE_SOCIALE mentre rincorreva alcuni ragazzi; tifoso che, condotto nei locali della Questura, veniva identificato nell’odierno ricorrente. Nel provvedimento questorile, richiamato anche nel ricorso, si dà atto, inoltre, che il ricorrente, definito come uno tra i tifosi catanzaresi più esagitati e con il vi travisato tramite un passamontagna, cercasse di colpire alcuni ragazzi che rincorreva.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il livello di gravità indiziaria e il fumus di attribuibilità al ricorrente delle condotte addebitate e della riconducibilità di t condotte alle ipotesi di cui all’art. 6 I. n. 401/1989 è stato correttamente raggiunto nei termini descritti dall’ordinanza impugnata, trattandosi di condotta violenta nei confronti di persone posta in essere in occasione di manifestazioni sportive.
Rimane irrilevante la circostanza che, nella condotta del ricorrente, non sia stata ravvisata dal G.I.P. in sede cautelare la gravità indiziaria per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento alle vetture, rimanendo fermo il dato – sufficiente ai fini dei provvedimenti da assumere ai sensi dell’art. 6 I. n. 401/1989 – dell’essere stato costui colto dagli agenti mentre, con volto travisato da un passamontagna e nell’ambito di scontri tra tifosi del Cosenza e tifosi del AVV_NOTAIO appartenenti al gruppo ultra inseguiva dei ragazzi, al fine di colpirli, nei pressi del Mac Donald’s vicino allo svincolo autostradale per Rende, così integrandosi i presupposti per la misura di prevenzione atipica prevista dall’art. 6 I. n. 401/1989.
A completamente dell’esame del primo motivo, deve rilevarsi l’inesattezza della deduzione secondo cui la comunicazione di notizia di reato senza allegati fosse stato l’unico documento portato all’attenzione del G.I.P. Diversamente, alla pagina 1 dell’ordinanza, il G.I.P. dà atto di aver esaminato l’informativa redatta dalla RAGIONE_SOCIALE in data 8 marzo 2024 con gli allegati.
4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Quanto alla pericolosità del soggetto e alla congruità della durata della misura, l’ordinanza ha ritenuto sussistere la concreta ed attuale pericolosità del soggetto sia per come emergente dalla ricostruzione dei fatti operata attraverso l’informativa di reato della Polizia di Stato, sia per la sua recidivanza, sottolineando perciò una personalità del ricorrente per nulla rispettosa dei provvedimenti
dell’Autorità ed insofferente alle regole della civile convivenza a conferma della estrema pericolosità del soggetto per la sicurezza e l’ordine pubblico.
Avendo il GRAGIONE_SOCIALE. compiutamente esercitato la verifica demandatagli sugli elementi essenziali del fatto, nonché sul legame con i precedenti provvedimenti coercitivi adottati nei confronti del ricorrente in occasione anch’essi di manifestazioni sportive, evidenziandone la particolare pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico, la motivazione del provvedimento non presenza vizi logici o giuridici.
Quanto alla congruità della durata della misura, va ricordato che, ai sensi dell’art. 6, comma 5, I. n. 401/1989, nei confronti di persona “recidiva” perché già destinataria del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive è sempre disposta la prescrizione di comparire personalmente in ufficio o comando di polizia territorialmente competente e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni.
Il G.I.P. ha, dunque, sottolineato come al ricorrente, già precedentemente gravato da due provvedimenti con i quali gli era stato fatto divieto di accedere a manifestazioni sportive, l’uno con provvedimento del AVV_NOTAIO in data 17/10/2014, l’altro con provvedimento del AVV_NOTAIO Cosenza in data 25/09/2018, è stata applicata la prescrizione dell’obbligo di comparizione presso la Questura di AVV_NOTAIO in orari concomitanti con gli incontri di calcio della squadra del AVV_NOTAIO, sia in casa che fuori casa, per la durata di anni quattro. E ciò proprio in ragione dei provvedimenti inibitori di cui il ricorrente, in precedenza, era già stato destinatario.
La giurisprudenza di legittimità ha messo in evidenza, al riguardo, la non irragionevolezza della opzione legislativa di una maggiore durata e gravosità delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 I. n. 401/1989 nei confronti di soggetti già destinatari del c.d. D.A.SPO, «trattandosi di una scelta improntata a specifiche e comprensibili ragioni special-preventive in quanto riferibili a soggetti che in passato si sono distinti ed hanno dato prova di comportamenti violenti o aggressivi o pericolosi in relazione a manifestazioni sportive» (Sez. 3, n. 33539 del 14/07/2016, Azzone, Rv. 267720).
E’ stato altresì di recente affermato da Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, che la norma è perentoria nella parte in cui impone, senza mezzi termini, la adozione della prescrizione dell’obbligo di firma e per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, cosicchè, anche sotto il profilo della durata l’ordinanza resiste alle critiche difensive, tanto più che la durata dell’obbligo di comparizione prescritta nel provvedimento questorile è addirittura inferiore al periodo minimo stabilito dalla legge.
5. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Quanto alla necessità e all’urgenza, si è precisato in giurisprudenza che tali presupposti devono riguardare l’attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive, con la conseguenza che l’omessa motivazione in proposito determina l’invalidità del provvedimento del AVV_NOTAIO ed impedisce la sua convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del magistrato, ossia quando tra la notifica all’interessato e l’adozione dell’ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l’interessato abbia dovuto ottemperare all’obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401/1989 (cfr. Sez. 3, n. 32739 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 179826-01; Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, COGNOME, Rv. 267294-01; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, COGNOME, Rv. 237121-01). Inoltre, alcune decisioni hanno osservato che incombe sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l’onere di provare l’interesse al ricorso, vale a dire che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell’intervento del magistrato (cfr. Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016, COGNOME, Rv. 267256-01, nonché Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, COGNOME, Rv. 240244-01; da ult., Sez. 3, n. 51637 del 08/11/2023, Anello)).
Ancora, si è evidenziato che la motivazione in ordine alla “necessità” del provvedimento con cui il AVV_NOTAIO impone l’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, non si richiedono inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, COGNOME, Rv. 234961-01) essendo palese, in tali casi, l’esigenza di garantire, con l’obbligo di presentazione, l’osservanza del divieto (Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, COGNOME, Rv. 237120-01; Sez. 4, n. 8083 del 15/01/2008, COGNOME, Rv. 238935 – 01).
Nella specie, le deduzioni del ricorrente secondo le quali il provvedimento del AVV_NOTAIO ha avuto in concreto esecuzione prima dell’intervento del G.I.P. e che, in ogni caso, il provvedimento è stato notificato al ricorrente dieci giorni dopo la sua adozione sono del tutto da disattendere.
E’ sufficiente osservare, sul punto, che l’ordinanza di convalida ha espressamente motivato sul requisito dell’urgenza, in ragione della gravità della condotta e della prossimità temporale di altre competizioni calcistiche, ed è intervenuta due giorni dopo il provvedimento questorile senza che l’interessato abbia provato che quest’ultimo provvedimento abbia avuto concreta efficacia prima dell’intervento del magistrato.
Quanto all’obbligo di duplice presentazione imposto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che è legittimo il provvedimento del AVV_NOTAIO con il quale si dispone l’obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia anche in concomitanza con partite fuori casa, poco dopo l’inizio e poco prima del termine di ogni incontro, purché adeguatamente motivato in ordine alla pericolosità del sottoposto essendo lo stesso finalizzato a sottoporre a controllo persone che potrebbero dar vita a condotte violente durante le manifestazioni sportive, anche lontano dai luoghi dove queste si svolgono, e non ad impedire l’ingresso negli impianti sportivi, per il quale già soccorre la misura amministrativa del divieto di accesso (Sez. 3, n. 16521 del 08/11/2018, dep. 2019, Rv.275562 – 01; più di recente, Sez. 3, n. 17226 del 29/03/2023, Lauria).
Come sopra ricordato, il G.I.P. ha rimarcato la gravità della condotta e la personalità del sottoposto, quale emergente dalle modalità della condotta stessa e dal fatto di essere già stato destinatario di altri analoghi provvedimenti coercitivi e di divieto di accesso agli impianti destinati a ospitare manifestazioni sportive: in tal modo, ha dato atto, sia pur implicitamente, della particolare pericolosità del ricorrente, determinante la necessità di estendere la presentazione all’Autorità di pubblica sicurezza a due volte anche in occasione degli incontri in trasferta.
Quanto alla doglianza concernente l’attività lavorativa svolta, l’art. 6, comma 2, I. n. 401/1989 impone di conciliare ove possibile le misure limitative della libertà della persona con le esigenze legate all’attività di lavoro e compete alla persona destinataria del provvedimento questorile fornire la prova dell’esistenza di esigenze lavorative rilevanti e potenzialmente inconciliabili con dette misure.
A tal fine l’articolo 6, comma 8, I. n. 410/1989 prevede che, nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l’interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.
Tanto premesso, sebbene il provvedimento impugnato non affronti il tema della conciliabilità delle prescrizioni imposte con lo svolgimento dell’attività lavorativa, già dedotto in sede di memoria, le doglianze difensive con le quali si adducono motivi di lavoro che sarebbero ostativi all’assolvimento della prescrizione imposta sono generiche, non specificando compiutamente, in maniera puntuale, la permanente impossibilità del ricorrente ad ottemperare agli obblighi irrogati con il provvedimento questorile.
La situazione lavorativa documentata (operaio con qualifica di operaio addetto alle pulizie per venti ore settimanali che, pur con turnazioni, ricadenti in tutti giorni della settimana, h 24, ed anche, in ipotesi, in luoghi diversi dalla sede dell’RAGIONE_SOCIALE dove è stato documentato che tale attività lavorativa trovi concreto svolgimento) lascia ipotizzare, infatti,
delle sovrapponibilità orarie tra obbligo di comparizione e svolgimento di attività lavorativa solo eventuali, sicchè, ove si dovessero verificare tali ipotesi, soccorre il ricordato comma 8 dell’art. 6 I. n. 401/1989 che consente al ricorrente di prendere contatti con l’Autorità di polizia al fine di concordare altrimenti le modalità di controllo della reperibilità (Sez. 3, n. 4580 del 19/10/2017, dep. 2018, Savini).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente conseguentemente condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 luglio 2024.