Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7453 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7453 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMENOME nato a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/08/2023 del Tribunale di AVV_NOTAIO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, tramite i sui difensori di fiducia, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa, in data 14/08/2023, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO che ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 24/07/2023, notificato al medesimo 1’11/08/2023, con il quale gli applicava, il divieto accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, e luoghi limitrofi, prescrivendo allo stesso di presentarsi presso i Carabinieri di Cantù (o altro ufficio di PS da questa delegata) dalla data di notifica fino alla fine de stagione calcistica 2024-2025.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 6 comma 3 della I. n. 401 del 1989, 178 lett. c) cod.proc.pen. Sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto di difes nonché dell’incertezza del rispetto dei termini di cui all’art. 6 legge 401 del 1989.
Secondo il ricorrente, al fine di rendere concreto il diritto di difesa riconosciu dalla legge all’interessato, sarebbe necessario che lo stesso sia messo in grado di presentare al gip le proprie memorie deduzioni in un termine ragionevole che non essendo stato determinato dal legislatore non può che essere rapportato a quello eventualmente fissato dal questore nel provvedimento del quale richiesta la convalida o quello entro il quale il pubblico ministero è tenuto a richiedere la convalida cioè 48 ore. In caso contrario verrebbe ad essere vanificato principio affermato dalla Corte costituzionale tenuto conto che l’interessato, qualora la convalida intervenga nel giro di qualche ora dopo la notifica del provvedimento, si troverebbe impossibilitato materialmente ad esplicare la propria difesa. Nel caso in esame il Daspo era stato notificato in data 11 agosto 23 alle 08:20, il pubblico ministero ha richiesto l convalida in data 12 agosto 2023 alle 13:00, il gip ha convalidato in data 14 agosto 2023 in orario imprecisato. Nel caso in esame il Daspo è stato notificato all’interessato alla mattina del venerdì prima di Ferragosto, il Pm ha chiesto la convalida il giorno dopo e solo dopo questo momento la parte avrebbe potuto avere accesso agli atti; tuttavia, come è noto, le cancellerie già in settimana chiudono alle 13:00 e di sabato sono aperte solo per alcuni presidi per deposito atti, ergo non sarebbe stato possibile per la difesa depositare una memoria difensiva in favore del proprio assistito. L’interessato non sarebbe stato posto in concreto nelle condizioni per esercitare il suo diritto di difesa ovvero del diritto di presentare memorie. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’impossibilità del concreto esercizio del diritto di difesa renderebbe nulla l’ordinanza di convalida di cui non vi è neppure certezza del rispetto del termine per la validità della convalida.
2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione con riferimento alla gradualità della misura applicata.
Sotto un primo profilo il giudice avrebbe motivato l’obbligo di presentazione in ragione del fatto che l’interessato era stato destinatario di altro provvedimento di Daspo, per la durata di anni 5, emesso dal questore di AVV_NOTAIO in data 8 luglio 2007, non considerando che il Daspo a cui ci si riferisce è terminato nel 2012. Non avrebbe considerato, il giudice, il portato della giurisprudenza di legittimità secondo cu occorre distinguere il caso dei “recidivi datati” da quelli “recenti” e che solo per quest ultimi vige la presunzione assoluta di pericolosità, mentre nei confronti di quelli datat
vigerebbe solo una presunzione relativa di pericolosità. Sotto altro profilo il giudice non avrebbe argomentato la congruità della durata della misura.
Il AVV_NOTAIO generala ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va ricordato che questa Corte, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare da cui è caratterizzata la fase della convalida del provvedimento questorile in oggetto, ha affermato, dando una lettura costituzionalmente orientata all’art. 6, comma 2-bis in oggetto, che prevede per l’interessato la “facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento” – la necessità che la convalida del G.i.p. non possa intervenire prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica all’interessato stesso del provvedimento.
Si è precisato, in particolare, che se il pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch’egli un identico termine a difesa (parimenti decorrente dalla notifica) per presentare memorie o deduzioni al Giudice competente per la convalida del provvedimento». Entro quarantotto ore dalla notifica dell’atto, infatti, la documentazione rilevante – già reperibile in Questura sar trasmessa dal AVV_NOTAIO al AVV_NOTAIO della Repubblica e da quest’ultimo inviata al G.i.p. in caso di richiesta di convalida.
Ed ancora, superando un minoritario orientamento, è ormai principio consolidato quello secondo cui il termine a difesa in favore del destinatario del provvedimento del questore è soltanto quello di quarantotto ore dalla notifica dell’atto stesso, entro il quale possono essere esercitati il diritto di accesso all documentazione e la facoltà di presentazione di una memoria difensiva, essendo irrilevante, ai fini del contraddittorio cartolare, che la convalida del giudice interven prima di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del P.M. presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari (Sez. 3, n. 17411 del 30/03/2023, Salvador, Rv. 284660 – 02; Sez.3, n. 15851 del 03/11/2016, dep.30/03/2017, Rv. 269871 01; Sez.3, n.29760 del 1/04/2013, Rv.255962; Sez.3, n.32824 del 11/06/2013, Rv.256379; Sez.3, n.31639 del 2019, non massimata).
Tenuto conto della notificazione del provvedimento questorile, in data 11/08/2023, e della convalida del G.I.p. intervenuta il 14/08/2023, risulta pienamente rispettato il termine dilatorio per l’esercizio del diritto di difesa.
Quanto al concreto esercizio del diritto di difesa, che il ricorrente assume essere stato violato, si è osservato, in particolare, (Sez.3, n.29760 del 1/04/2013, cit.) che “la garanzia a tutela del soggetto destinatario del provvedimento del questore è tutta interna al più ampio termine di quarantotto dalla notifica del decreto del questore”. Ciò significa che egli può prendere visione della documentazione anche in questura senza attendere che gli atti siano trasmessi dalla questura alla Procura della Repubblica in attesa che questi ne chieda la convalida al Giudice. Inoltre, si è specificato che l’ulteriore termine di ventiquattro ore (decorrente dal deposito nella cancelleria del g.i.p. della richiesta del pubblico ministero) “sarebbe privo d ragionevolezza perché, una volta che il destinatario ha la garanzia di quarantotto ore (termine decorrente da una data per lui certa decorrente dalla notifica del decreto del questore) per consultare la documentazione che lo riguarda e presentare al G.i.p. una memoria a sua difesa (è questa la garanzia del c.d. contraddittorio cartolare), sarebbe una formalistica superfetazione la garanzia ulteriore di un termine più breve (ventiquattro ore) e decorrente da un momento non noto al destinatario del provvedimento del questore (in mancanza di avviso di deposito della richiesta del pubblico ministero) per fare le stesse cose: accedere alla documentazione che lo riguarda e presentare al g.i.p. una memoria a sua difesa”.
Il soggetto interessato, infatti, può accedere agli atti non solo presso l’uffic del giudice delle indagini preliminari, ma anche presso la Procura della Repubblica prima del giudizio di convalida o comunque della Questura (Sez.3, n.7033 del 18/01/2012, 252035; Sez. 3, n. 12806 del 06/11/2015, 266480; Sez. 3, n. 32824 del 11/06/2013, Rv. 256379-01; da ultimo Sez.3, n. 12355 del 14/02/2023, Rv.284235 – 01, che ha precisato che, in tema di convalida del provvedimento del questore ex art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, l’esercizio da parte della difesa del diritto di accesso agli atti non è presidiato da termini dila predeterminati, sicché è onere di chi vi abbia interesse esercitarlo tempestivamente presso la Questura, la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice per le indagini preliminari.
Più recentemente si è ulteriormente chiarito che è onere del destinatario della misura, che deduca la lesione del diritto di difesa, dimostrare di non essere stato posto in condizione, nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici de giudice per le indagini preliminari e della Procura della Repubblica, di ottenere ed
esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida (Sez. 3, n. 17411 del 30/03/2023, Salvador, Rv. 284660 – 02).
Non consta, per non averlo neppure allegato il ricorrente, che la difesa abbia svolto alcuna richiesta di accesso agli atti all’autorità giudiziaria, essendosi limita il ricorrente, alla generica affermazione che gli uffici giudiziari avrebbero ora incompatibili con l’accesso per la visione degli atti nel giorno di sabato. Ma lo stesso ricorrente neppure allega di essersi recato presso gli uffici giudiziari e men che meno di essersi recato presso la Questura già il giorno precedente.
In definitiva il ricorrente non ha allegato l’impossibilità di esercitare in temp utile il proprio diritto di accesso agli atti.
Il motivo è sotto tutte le prospettazioni difensive infondate.
2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
Il G.I.P. ha convalidato il provvedimento del questore che imponeva anche l’obbligo di presentazione all’autorità di PS, perché l’interessato era già stat destinatario di un altro provvedimento di daspo, della durata di anni cinque, emesso dal AVV_NOTAIO in data 08/07/2007, dunque terminato alla data di emissione del decreto del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO.
La giurisprudenza di legittimità, come osservano i difensori, ha distinto la posizione dei recidivi “datati” da quelli “recenti” rispetto ai quali sussiste u presunzione di pericolosità assoluta, mentre per quelli risalenti sussisterebbe una presunzione di pericolosità relativa. Tale principio è stato espresso da Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, Sangrelli, Rv. 269305 – 01, secondo cui la presunzione di pericolosità (che impone la prescrizione dell’obbligo di presentarsi all’autorità di PS) ha carattere di assolutezza solo quando il nuovo divieto viene applicato per fatti commessi nel triennio successivo alla cessazione di quello precedente. Superato tale periodo, la presunzione diviene, nei fatti, relativa (e dunque valevole fino a prova contraria), proprio in virtù del meccanismo riabilitativo previsto dal comma 8-bis, dell’art. 6, a favore dell’interessato, sicché in caso di nuovo daspo la presunzione di pericolosità che fonda la necessaria applicazione dell’obbligo di presentazione assume carattere meramente relativo, dal momento che l’interessato ha la possibilità di fornire prova contraria, attivando il meccanismo di rimozione degli effetti della misura preg ressa, di cui al citato comma 8-bis).
In tale ambito si è chiarito che «non pare arbitrario, né irrazionale presumere che chi reitera comportamenti suscettibili di applicazione del divieto di accesso agli impianti sportivi in un arco di tempo, successivo alla cessazione di quello precedentemente applicatogli, relativamente breve, necessiti di misure
maggiormente contenitive della sua rinnovata pericolosità e ciò, sia in termini di maggior durata del nuovo divieto, sia in termini di applicazione di misure rafforzative del suo rispetto. È insomma l’unita di misura temporale (i tre anni successivi alla cessazione del precedente divieto) a rendere non arbitraria tale presunzione. Il giudizio di astratta affidabilità che deriva dal rispetto del precedente divieto viene concreto annullato da un comportamento positivamente uguale e contrario tenuto successivamente alla sua scadenza, che prova come tale misura non sia stata idonea a contenere la pericolosità del soggetto (di qui la non irrazionalità della previsione d una maggiore durata di quello successivo)» (Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016 Rv. 269305 – 01).
Quanto al caso concreto, fermo il giudizio di pericolosità mediante richiamo per relationem al provvedimento impositivo di daspo (vedi il “considerato” a pag. 2 del provvedimento questorile) a cui si può fare riferimento tenuto conto che il Giudice è chiamato a verificare i presupposti del provvedimento impositivo sicchè a questo si può fare riferimento per la valutazione della congruità della motivazione, in un contesto nel quale, peraltro, il ricorrente neppure lo censura specificatamente appuntandosi, la censura, sulla gradualità e dunque sulla durata, rileva, il Collegio, che questi non ha offerto alcun elemento per superare la presunzione di pericolosità relativa che, peraltro, sussiste in ragione del fatto che il ricorrente si era r responsabile di una rissa, occupando la carreggiata della SS 38, dopo l’incontro di calcio, condotta certamente indicativa della sua rinnovata pericolosità. Quanto, infine, alla congruità della durata osserva, il Collegio, che essa è stata determinata, addirittura in misura inferiore a quella legale, “fino alla fine della stagione calcis 2024-2025”.
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/01/2024