Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32051 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32051 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato a GENOVA il 08/11/2001
avverso l’ordinanza del 14/03/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG dottor NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Bolzano, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Bolzano del 11/03/2025, notificato al ricorrente in data 12/03/2025 alle ore 15,00, con il quale è s disposto l’obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la du di cinque anni.
2.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio di violazione di legge in relaz all’art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla all’interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è Zitto notificato al ricorre data 12/03/2025 alle ore 15,00. Tuttavia, alle ore 11,43 del 14/10/2025, il GIP ha provvedut a convalidare il provvedimento del Questore, senza dunque attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di di come da giurisprudenza costante di legittimità, non avendo avuto il difensore il tempo minimo a disposizione per fare richiesta di copia degli atti e per redigere ed inoltrare una mem difensiva.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chie l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. GLYPH Il ricorso è infondato.
1.2. GLYPH Ritiene il Collegio di dover dar seguito al più recente indirizzo interpreta elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questor impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia (cd. DASPO) non può intervenir pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore da notifica, concesso al destinatario per consentirgli l’esame della documentazione e il deposito memorie e deduzioni, ferma restando la necessità, ove il predetto eccepisca la lesione del propri diritto di difesa, di verificare, in concreto, il pregiudizio da lui subito» (Sez. 3, n. 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286707 – 01. Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 286523 – 01, secondo la quale «in tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento de questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia non può intervenire p dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presenta memorie, ma l’inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen., non inf
legittimità dell’ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamen notificata all’interessato e quest’ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiud causalmente derivante dalla violazione del termine indicato»).
1.3. GLYPH Nel caso in disamina, la difesa ricorrente si è limitata a segnalare il manca rispetto del termine di quarantotto ore, senza peraltro evidenziare alcun concreto pregiudiz derivante da tale circostanza, non avendo inoltrato a giudice a quo una memoria difensiva che non è stata vagliata, non essendo sufficiente, al riguardo, la generica deduzione del compressione del termine minimo posto a garanzia dell’esercizio del diritto di difesa.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso all’udienza del 17/06/2025
il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente