Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37755 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37755 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 21/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 21/10/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato da:
COGNOME NOME, nato a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 29/03/2025 del Tribunale di AVV_NOTAIO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29/03/2025, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di AVV_NOTAIO convalidava il provvedimento imposto a NOME COGNOME dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO in data 25/03/2025, notificato il 28/03/2025, con il quale, nell’inibire per anni 6 la partecipazione del ricorrente a tutte le competizioni sportive, anche amichevoli (c.d. ‘DASPO’), in Italia e nei Paesi aderenti all’Unione europea, prescriveva altresì allo stesso di comparire personalmente per anni sei presso il Commissariato P.S. San Lorenzo di AVV_NOTAIO, con le modalità indicate nel provvedimento questorile.
Avverso tale ordinanza l’imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione.
Con il primo e unico motivo lamenta violazione degli art. 6, comma 2bis , e 3, l. n. 401 del 1989, 178, lett. c), cod. proc. pen., sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando in particolare che la convalida Ł stata depositata dal GIP prima del termine di 48 stabilito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione per attivare il contraddittorio cartolare (il provvedimento questorile Ł stato notificato il 28/03/2025 alle ore 20,00 e convalidato il 29/03/2025 alle ore 13,45).
Il 2 ottobre 2025, data originariamente fissata per la trattazione del processo, il Collegio (nella medesima composizione), ritenuta l’indispensabilità di differire la deliberazione ad una successiva udienza per l’importanza della questione, rinviava il processo a data odierna.
1. Il ricorso Ł fondato.
Come noto, il DASPO (acronimo di «divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive») c.d. «sportivo», nell’ipotesi disciplinata dal comma 2 dell’articolo 6 l. n. 401/1989, ossia allorchØ all’interessato venga imposto dal questore, oltre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, anche l’obbligo (positivo) di comparire presso un l’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato negli specifici orari in cui si svolgono tali manifestazioni, Ł soggetto a convalida da parte dell’autorità giudiziaria, trattandosi di provvedimento limitativo della libertà personale.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 512 del 2002, ha infatti chiarito che «ancorchØ prefiguri una compressione di ‘portata e conseguenze molto piø limitate sulla libertà personale del destinatario’ rispetto a misure quali l’arresto o il fermo di polizia giudiziaria (sentenza n. 144 del 1997), il provvedimento del questore rientra pur sempre ed a pieno titolo nelle previsioni dell’art. 13 della Costituzione».
L’obbligo di presentazione consiste in una «misura di prevenzione personale» (non interessa stabilire ai presenti fini se «tipica» o «atipica» rispetto a quelle disciplinate dal d. lgs. n. 159/2011), come espressamente riconosciuto da Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, COGNOME, RV. 229110, a mente della quale «conferma la natura di misura di prevenzione di questi provvedimenti la considerazione che si tratta di provvedimenti che prescindono dalla consumazione di un reato e dal suo accertamento definitivo e ciò porta ad escludere con certezza che si tratti di una misura di sicurezza».
La previsione dell’obbligo di firma non costituisce, pertanto, una «punizione aggiuntiva» rispetto al divieto di accesso alle manifestazioni sportive, bensì uno strumento attraverso cui fronteggiare la pericolosità sociale del destinatario del provvedimento, coerentemente con la natura prevenzionale dello strumento.
Tanto premesso, il comma 2bis dell’articolo 6, introdotto con il d.l. n. 336 del 2001, prevede che la notifica del provvedimento questorile (di cui al comma 2) «deve contenere l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento», senza tuttavia stabilire alcun termine.
Gli unici termini previsti dalla norma sono contenuti al comma 3, secondo cui «il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive».
Il mancato rispetto di tali termini determina la nullità insanabile (Sez. 3, n. 15314 del 05/03/2020, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 17844 del 12/12/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 17845 del 12/12/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 25936 del 15/07/2020, COGNOME, n.m.).
Nulla viene detto dalla legge in riferimento al termine «minimo» che deve intercorrere tra la notifica del provvedimento del questore e la convalida da parte del GIP, nØ in riferimento alla presenza di un termine per il deposito delle memorie difensive, nØ, infine, alle conseguenze del mancato rispetto di tale termine.
A tal proposito, occorre considerare che la presente materia impinge su due diritti costituzionali, che intervengono in combinato disposto: l’articolo 13, secondo il quale (terzo comma) i provvedimenti emanati dall’autorità amministrativa che limitano la libertà personale «devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto»; e l’articolo 24, a norma del quale all’interessato deve essere comunque assegnato un termine congruo entro cui poter esercitare fattivamente il diritto di difesa (in tal senso la Corte costituzionale, con sentenza n. 144 del 1997, ha rappresentato che, nei casi previsti dalla legge, provvedimenti provvisori possono essere adottati dall’autorità di pubblica sicurezza in situazioni caratterizzate da necessità ed urgenza, sempre che gli stessi, qualora si risolvano in misure limitative della libertà personale, siano sottoposti al vaglio dell’autorità giudiziaria, in conformità di quanto disposto dall’art. 13 della Costituzione, nonchØ per assicurare la garanzia del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione).
Come Ł evidente, dal primo principio deriva la previsione di un termine «massimo», decorso inutilmente il quale il provvedimento questorile viene caducato e ne cessano gli effetti, mentre dal secondo principio deriva la necessità di prevedere un termine «minimo», o almeno dilatorio, che consenta all’interessato di instaurare il contraddittorio, in questo caso cartolare, che equivale sostanzialmente alla vocatio in ius .
Non Ł dubbio che i termini previsti dall’articolo 6, comma 3, della l. 401/1989 si riferiscono al primo dei due aspetti, come del resto espressamente evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 229110 – 01, secondo cui «che la misura prevista dal 2° comma dell’art. 6 rientri nella garanzia giurisdizionale dell’art. 13 Ł riconosciuto – oltre che da dottrina e giurisprudenza del tutto uniformi su questo problema – dallo stesso legislatore che ha previsto una disciplina della convalida modulata sui tempi e sugli interventi previsti da questa norma»).
Il diritto di difesa Ł, al contrario, correlato all’obbligo di immediata notificazione all’interessato del provvedimento che impone le prescrizioni. Non a caso la Corte Costituzionale (sentenza n. 144/1997) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, «nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari», sentenza cui ha fatto seguito la modifica della norma nel senso sopra indicato per effetto dell’inserimento nell’articolo 6 in parola del comma 2bis (art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 20/08/2001, n. 336 , convertito, con modificazioni, dalla l. 19/10/2001, n. 377).
Il momento della notifica del provvedimento all’interessato costituisce quindi il dies a quo per l’instaurazione del contraddittorio cartolare, che si sostanzia nell’obbligo del giudice di procedere ad un controllo «sostanziale», e non meramente formale, dei presupposti per l’emanazione del provvedimento (v., ex plurimis , Sez.U. COGNOME, citata; Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Cassanelli, Rv. 267146 – 01; Sez. 3, n. 37728 del 7/07/2022, COGNOME, non massimata: «il controllo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’Autorità amministrativa»).
In assenza della espressa previsione di un dies ad quem , la giurisprudenza di legittimità, nell’evidenziare la difficile conciliazione tra i principi costituzionali coinvolti (la citata pronuncia delle Sezioni Unite COGNOME evidenzia come «ben possa la limitazione della libertà personale conseguente alle misure in questione coniugarsi ‘con la celerità nell’applicazione della misura, condizione necessaria perchØ la stessa possa rivelarsi efficace, sì da giustificare, in un equilibrato rapporto fra le esigenze in giuoco, l’adozione di forme semplificate attraverso le quali possa esplicarsi il contradditorio’») ha ritenuto che «il termine entro cui il destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, Ł di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all’interessato, analogamente a quello entro cui il pubblico ministero può richiedere al
G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all’interessato» (v., ex plurimis , Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, COGNOME, RV. 266223; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281341-01; n. 18886 del 23/02/2022, COGNOME, non massimata).
Secondo il consolidato orientamento della Corte, un termine inferiore renderebbe impossibile l’esercizio del diritto di difesa ai fini della presentazione di memorie o deduzioni al giudice, essenziali per garantire un «contraddittorio cartolare» (cfr., Sez. 3, n. 17411 del 30/03/2023, Rv. 284660, Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372; Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, dep. 2008, Rv. 238537).
In altre parole, se le 48 ore sono il termine massimo previsto dall’articolo 13 della Costituzione per poter compulsare la libertà personale senza l’intervento del giudice, si Ł ritenuto che tale termine possa e debba essere utilizzato (tutto) dall’interessato per far valere le proprie ragioni, nell’esercizio del diritto di difesa.
I due diritti si pongono, quindi, in relazione «speculare».
La giurisprudenza di legittimità ha così colmato una lacuna normativa facendo ricorso ad una interpretazione analogica basata sul giudizio di convalida del provvedimento precautelare, in presenza di una evidente identità di ratio .
Ne consegue che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l’ordinanza Ł affetta dal vizio di violazione di legge.
Questa Corte ha altresì chiarito che l’omessa indicazione della data o dell’ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine perentorio di decadenza non Ł causa di nullità della misura, purchØ risulti con certezza, da altri elementi, che il termine sia stato rispettato (da ultimo, Sez. 3, n. 7264 del 14/11/2018, dep. 2019, COGNOME, non massimata: «onde assicurare la legittimità del provvedimento emesso, sarebbe stato onere dell’autorità convalidante – in assenza di altri elementi oggettivi sulla base dei quali sarebbe stato possibile desumere l’avvenuto rispetto del termine dilatorio fra il momento della notificazione all’interessato del provvedimento del AVV_NOTAIO e la sua convalida da parte dell’Autorità giudiziaria … … offrire, in vista della possibile successiva verifica, i dati sulla base dei quali ricavare la tempestività dell’avvenuta convalida»; sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Frioni, RV. 247606)».
Tuttavia, «l’incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida della prescrizione del questore a comparire all’ufficio di polizia, prevista dall’art. 6, comma 2, I. 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., determina «la caducazione della stessa misura di prevenzione, in quanto, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non Ł consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari» (v., ex plurimis , Sez. 3, n. 26590 del 19/04/2019, AngelŁ, non massimata).
5. Tutto quanto sopra considerato, non vi Ł quindi dubbio che la convalida del DASPO con prescrizione prima del decorso del termine di 48 ore dalla sua notificazione al sottoposto integri una nullità.
Ciò che occorre valutare sono tuttavia le conseguenze dell’omessa attivazione del contraddittorio cartolare nel termine delle 48 ore nonostante il mancato rispetto di tale termine da parte del GIP: occorre in altre parole chiedersi se in tal modo il sottoposto abbia «consumato» il proprio interesse ad agire o abbia in qualche modo «sanato» la nullità occorsa.
Tale questione appare condizionare il caso in esame, posto che il provvedimento
questorile, come correttamente indicato in ricorso, Ł stato notificato il 28/03/2025 alle ore 20,00 e convalidato il 29/03/2025 alle ore 13,45, ma la convalida Ł stata notificata al proposto in data 1° aprile 2025, alle ore 08,35, ossia ben dopo la scadenza del termine di 48 ore assegnato dalla giurisprudenza di questa Corte per l’attivazione del contraddittorio cartolare, senza che, in tale lasso di tempo, la difesa lo abbia effettivamente attivato.
Sul punto, come chiarito anche dalla recente relazione tematica dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, diramata nelle more della stesura della motivazione della presente sentenza, nella giurisprudenza intrasezionale della Corte si contrappongono due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo indirizzo, largamente maggioritario nella giurisprudenza precedente il 2024, l’inosservanza del termine dilatorio di 48 ore entro cui il destinatario del provvedimento questorile ha diritto di attivare il contraddittorio cartolare, sarebbe causa di una nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da ritenersi a regime intermedio per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito ( ex multis , in tema di DASPO sportivo, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372-01; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013, COGNOME, Rv. 257350-01; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266632-01; Sez. 3, n. 06640 del 27/01/2016, cit.; Sez. 3, n. 08678 del 04/02/2016, COGNOME Marca, Rv. 266769-01; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266632-01; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281341-01; Sez. F, n. 41688 del 27/08/2023, COGNOME, Rv. 257350-01; Sez. 3, n. 9809 del 14/10/2024, dep. 2025, Marano, non mass.; Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286707-01; Sez. 3, n. 3738 del 10/10/2024, dep. 2025, Cerciello, non mass.; conf., in tema di DASPO urbano, cfr. Sez. 3, n. 28526 del 17/05/2024, COGNOME, Rv. 287368-01).
Si Ł anche osservato che il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore dev’essere comunque «interamente osservato» per consentire delle difese compiute sia al destinatario della misura che al suo legale, i quali possono depositare plurime memorie nell’arco temporale indicato (Sez. 3, n. 18886 del 23/02/2022, COGNOME, n.m.)
Detta nullità, integrando un’ipotesi di error in procedendo che colpisce l’atto in misura radicale, darebbe luogo – sempre e comunque – all’illegittimità della convalida intervenuta prima della scadenza, la quale sempre viziata da violazione di legge (Sez. 3, n. 2471 dell’11/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238537-01; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247182-01; Sez. 3, n. 20777 del 15/04/2010, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 20779 del 15/04/2010, COGNOME e altri, non mass.; Sez. 3, n. 20782 del 15/04/2010, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 20785 del 15/04/2010, COGNOME, in motivazione).
Altro e piø recente orientamento ritiene invece che «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l’inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell’ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all’interessato e quest’ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato» ( ex multis : Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 – 01; Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286707 – 01; Sez. 3, n. 25171 dell’11/06/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 24326 del 17/04/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 24325 del 17/04/2025, COGNOME, n.m.;
Sez. 3, n. 15737 del 31/01/2025, COGNOME, n.m.).
Si Ł in tali pronunce ritenuto che l’inosservanza del termine (dilatorio) Ł causa di nullità dell’ordinanza di convalida poichØ viene leso il diritto dell’interessato all’intervento nel procedimento che lo riguarda (art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.). Tuttavia, si tratterebbe di una nullità di ordine generale (in questo senso, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281341 – 01; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266223 – 01; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266632 – 01), deducibile, in quanto tale, alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen..
Ne consegue che, non trattandosi di nullità assoluta ed insanabile, occorre che il ricorrente abbia concreto interesse all’osservanza della disposizione violata (art. 182 cod. proc. pen.), non potendo al riguardo limitarsi a dolersi della violazione del termine dilatorio, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità, «ha l’onere di indicare l’esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale» (così, in motivazione, Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, in tema di conseguenze derivanti dall’omessa traduzione dell’ordinanza cautelare personale notificata all’imputato alloglotta; Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870-01, secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell’atto, laddove «sia solo l’imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto»).
Si tratta di una conclusione che, secondo tale orientamento, sarebbe imposta dalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita «in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione piø vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo».
Nel caso in esame, la nullità derivante dalla violazione del diritto di intervento dell’interessato Ł posta proprio a presidio del diritto di difesa, che non può essere compresso in misura tale da renderne sostanzialmente vano l’esercizio; occorre, tuttavia, che una effettiva lesione vi sia stata, ossia che l’inosservanza del termine abbia concretamente impedito all’interessato il pieno esercizio del proprio diritto di intervento secondo un principio causale, impedendo o rendendo vano l’esercizio del diritto (ciò che accade, ad esempio, quando l’intervento del difensore sia stato effettuato nel termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento questorile e dopo la adozione dell’ordinanza di convalida depositata prima della scadenza del termine).
Ma alcuna lesione del diritto di difesa potrebbe essere predicata se tale diritto non Ł stato concretamente esercitato e non vi Ł alcuna correlazione di causa-effetto con la violazione del termine dilatorio.
Il Collegio ritiene di dover dare continuità al primo orientamento.
Si deve infatti convenire con la dottrina secondo cui il ricorrere di un «concreto pregiudizio» all’interesse protetto rimane fatto privo di rilievo, considerato che il pregiudizio al diritto di difesa deve considerarsi «immanente» alla previsione stessa della nullità e si verifica con la circostanza pura e semplice della mancata realizzazione dello schema legale.
Come evidenziato dalla piø illustre dottrina, infatti (richiamata anche dalla citata relazione del Massimario, diramata nelle more della stesura della motivazione),
l’inosservanza di una forma prevista sotto pena di nullità rende l’atto invalido senza che siano richieste ulteriori condizioni; se la deficienza abbia o meno pregiudicato gli interessi delle parti Ł un interrogativo che la legge sottrae all’interprete: come icasticamente osservato, l’interesse delle parti, in quanto «dissolto nel calcolo prelegislativo, non forma piø oggetto di una considerazione autonoma».
Va anche osservato, a sostegno della soluzione interpretativa qui caldeggiata, che l’esercizio o, al contrario, il mancato esercizio della facoltà processuale di attivare il contraddittorio cartolare, Ł circostanza «neutra», in quanto, nel momento del deposito dell’ordinanza di convalida, il giudice ha «consumato» il suo potere giurisdizionale, con il che restano prive di rilievo le successive vicende processuali, che non sarebbero piø in grado di condizionarlo.
Neppure, d’altro canto, può ritenersi sussistente una «sanatoria» della nullità per effetto dell’omessa attivazione del contraddittorio cartolare, posto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., le nullità sono sanate solo «se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell’atto», circostanza certamente non verificatasi nel caso di specie.
In altri termini, un sindacato da parte del giudice sulla configurazione o meno di un pregiudizio effettivo deve ritenersi normativamente precluso perchØ – accertata la sussistenza di una causa di invalidità dell’atto processuale – qualsivoglia controllo sulla effettiva lesione del valore tutelato dalla fattispecie astratta deve ritenersi inibito all’interprete, sul fondamentale rilievo che la ponderazione degli interessi Ł stata compiuta, pro semper , dal legislatore nel momento in cui ha tipizzato la causa di nullità e non potendosi assegnare all’atto invalido, sulla base di circostanze fattuali postume, gli stessi effetti dell’atto valido. Questa Ł anche la ragione per la quale esclusivamente le sanatorie, quali fattispecie legali postume, possono produrre un effetto validante (art. 183 cod. proc. pen.). Da ciò consegue che l’interesse a dedurre il vizio non risiede nel pregiudizio attuale e concreto (da allegare con la formulazione dell’eccezione di nulità) che la parte interessata abbia subito a causa della difformità dell’atto rispetto al tipo legale ma consiste, puramente e semplicemente, nel diritto della parte, a vantaggio della quale la nullità Ł predisposta, ‘ all’osservanza della disposizione violata ‘ (art. 182 cod. proc. pen.).Si tratta perciò di un interesse (diverso, ad esempio, dall’interesse ad impugnare) che si sostanza in un pregiudizio parimenti tipizzato dal legislatore, cosicchØ Ł legittimato ( recte , interessato) a dedurre la nullità colui il quale aveva il diritto di pretendere l’emanazione di un atto conforme al tipo.Logico corollario di tali affermazioni Ł che soltanto la legge detta i criteri in forza dei quali l’atto invalido va rimosso oppure i casi in cui, sulla base di fattispecie tipizzate postume (le sanatorie che, come detto, non ricorrono nel caso di specie), l’atto va mantenuto nel sistema, con la conseguenza che non Ł consentito all’interprete di paralizzare l’inefficacia di atti processuali invalidi sulla base di un’analisi della vicenda concreta (nella specie, quanto alla procedura di convalida del Daspo, sul rilievo che comunque alcuna memoria sia stata presentata dall’interessato nel termine assegnatogli).
Si deve quindi affermare il principio secondo cui il mancato rispetto del termine di 48 ore per la convalida del DASPO con obbligo di presentazione, decorrente dalla sua notifica all’interessato, determina una nullità di ordine generale ai sensi dell’articolo 178, lettera c), cod. proc. pen., la quale persiste anche nel caso in cui l’ordinanza di convalida sia notificata al sottoposto dopo la scadenza del termine senza che lo stesso abbia attivato il contraddittorio cartolare, posto che il pregiudizio al diritto di difesa si verifica semplicemente con la mancata realizzazione dello schema legale .
L’ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio e va dichiarata l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 25 marzo 2025, limitatamente all’obbligo di presentazione.
Copia del dispositivo della presente sentenza va trasmessa al AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 25/03/2025, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO . Così Ł deciso, 21/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME