Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16459 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16459 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME, nato a Gemona del Friuli il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 09/05/2023 del GIP del Tribunale di AVV_NOTAIO, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 9 maggio 2023 il GIP del Tribunale di AVV_NOTAIO ha convalidato l’ordine di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza competente impartito nei confronti di NOME COGNOME con decreto del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO dell’ 8 maggio 2023.
Il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa perché la convalida del GIP era intervenuta prima delle 48 ore dalla notifica del daspo.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 512 del 2002, ha affermato che la misura di prevenzione di cui al secondo comma dell’art. 6 I. 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modif. rientra tra le forme di restrizione della libertà personale, per cui trovano applicazione le garanzie previste dall’art. 13 Cost. Può essere imposta, quindi, solo con atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previst dalla legge; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, è però consentito all’autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e se non convalidati nelle successive 48 ore sono revocati e restano privi di ogni effetto.
Le Sezioni Unite Labbia (sentenza n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 22911012), dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale (sent. N. 512 del 2002, n. 136 del 1998 e 222 del 2004), hanno ribadito, quanto al diritto di difesa, che il destinatario della misura deve poter interloquire ne procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l’adozione della misura e che è stata trasmessa dal questore, perché “diversamente la possibilità di presentare memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire- già sensibilmente ridotta per un contraddittorio solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristretta- sarebbe sostanzialmente elusa”. Siccome il diritto di difesa dev’essere effettivo e il PM ha il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore per richiedere o meno la convalida della prescrizione, deve ritenersi che anche l’interessato abbia analogo termine (decorrente ugualmente dalla notifica ) che gli consenta di esercitare il suo diritto di difesa. Il GIP non può provvedere dunque prima delle 48 ore e se lo fa l’ordinanza di convalida è affetta da vizio di violazione di legge e dev’essere annullata senza rinvio (tra le più recenti, Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Belviso, Rv. 280796-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso in esame, risulta agli atti che il daspo è stato notificato all’interessato 1’8 maggio 2023 alle ore 10,40 , il PM ha chiesto la convalida nei termini di legge e il GIP ha convalidato il 9 maggio 2023 alle ore 15,55, come indicato nel timbro di depositato del cancelliere, senza rispettare il termine delle 48 ore. Non risulta poi che il ricorrente si sia comunque difeso prima delle 48 ore, ciò che consentirebbe di ritenere valida la convalida anticipata del GIP, come spiegato nel precedente giurisprudenziale citato.
Afferendo il vizio alla procedura di convalida, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio (ex plurimis, Sez. 3, n. 50455 del 11/11/2015, COGNOME, Rv. 267281-01), con conseguente declaratoria di cessazione dell’efficacia
del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, limitatamente all’obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO dell’8.5.2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO
Così deciso, il 31 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente