Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12018 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12018 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/02/2025
SENTENZA
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PISA nel procedimento a carico di:
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a VOLTERRA il 12/03/1961 COGNOME NOME nato a EMPOLI il 08/11/1973
avverso l’ordinanza del 20/09/2024 del TRIBUNALE di PISA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME la quale ha chiesto dichiararsi l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento.
Con ordinanza del 20 settembre 2024, il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, ha disposto la non convalida dell’arresto nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME tratte a giudizio con rito direttissimo per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen. Il furto era commesso presso un supermercato “RAGIONE_SOCIALE“: dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio, COGNOME e COGNOME s’impossessavano di merce per un valore di euro 252, oltrepassando le casse.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso la Procura del Tribunale di Pisa, affidando le proprie censure a un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di violazione di legge sostanziale e processuale, con riferimento agli artt. 110, 624, 625, primo comma, n. 2, 62, primo comma, n. 4, cod. pen., 380 e 381, comma 4, cod. proc. pen.
Con giudizio affatto contrastante rispetto ai principi posti dalla giurisprudenza di legittimità in tema d’interpretazione dell’art. 380 ss. del codice di rito, il Tribunale ha espresso una valutazione inerente al merito della vicenda processuale, anziché limitarsi a motivare in ordine alla sussistenza, o meno, dei presupposti legittimanti l’arresto obbligatorio in flagranza. Nel riqualificare l’ipotesi di reato aggravato – correttamente contestata dal pubblico ministero -, con conseguente arresto obbligatorio in flagranza, nell’ipotesi di furto attenuato dalla circostanza di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., il Tribunale ha impropriamente valorizzato la speciale tenuità del danno (ciò che contrasta, peraltro, con gli orientamenti elaborati da questa Corte sulla citata circostanza attenuante) e l’asserita irrilevanza della recidiva specifica gravante sulle due persone arrestate.
Sono state trasmesse le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME la quale ha chiesto dichiararsi l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1.1 I principi giurisprudenziali invocati dal ricorrente forniscono un corretto sfondo interpretativo per inquadrare il caso in esame e per individuare l’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale.
Come correttamente ricordato nel motivo di ricorso, il vaglio cui è chiamato il giudice in sede di convalida del provvedimento di arresto obbligatorio in flagranza consta unicamente della verifica circa 1) la sussistenza degli elementi che ne abbiano legittimato l’adozione e 2) il ragionevole uso dei poteri discrezionali da parte della polizia giudiziaria. Ove il giudice ravvisi la mancanza di uno dei presupposti indicati dall’art. 380 cod. proc. pen., ovvero un ammanco di ragionevolezza nell’uso dei poteri spettanti alla polizia giudiziaria, egli dovrà deve fornire sul punto adeguata argomentazione giustificativa (Sez. 5, n. 21577 del 27/03/2009, P.m. in proc. COGNOME e altri, Rv. 243885 – 01).
Tale vaglio è da effettuarsi ex ante, vale a dire con riferimento «alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi» (Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, P.m. in proc. COGNOME, Rv. 266930 – 01; Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, P.m. in proc. COGNOME, Rv. 248479 – 01).
Nel caso di specie, al momento dell’arresto, si prefigurava la condizione di cui all’art. 380, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., posto che, come già ricordato, il furto veniva commesso con violenza sulle cose (rimozione dei dispositivi antitaccheggio). E tutto quanto rilevato dal Tribunale in merito all’assenza di pericolosità sociale delle due persone arrestate attiene, appunto, a una valutazione ex post, che non può incidere sui requisiti legittimanti l’arresto in flagranza di reato.
Non utilmente invocabile, come eccepito dal ricorrente, è la sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., che, alla luce del menzionato art. 380, comma 2, lett. e), cod. proc. pen, vale a escludere l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza: la giurisprudenza di legittimità è, invero, consolidata nel ritenere che la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presupponga «necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato» (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 – 01: in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l’imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato. Corsivi aggiunti).
Quanto fin qui affermato non esclude certo la possibilità che il giudice possa diversamente qualificare il fatto-reato contestato, per negare la convalida; ma, in
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tal caso, egli dovrà valorizzare unicamente la situazione che si prospettava alla polizia giudiziaria operante all’atto dell’intervento e non anche elementi sopravvenuti acquisiti nel corso dell’udienza di convalida, che possono assumere rilievo soltanto ai fini della eventuale successiva emissione di una misura cautelare (Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, P., Rv. 278382 – 01).
Nel caso in scrutinio, invece, il giudice ha valorizzato elementi (la modesta portata del fatto, l’assenza di pericolosità, l’atteggiamento collaborativo delle due persone arrestate, lo stato di disagio economico e sociale delle stesse, la consapevolezza del disvalore di quanto commesso), acquisiti successivamente all’arresto: elementi certamente rilevanti ai fini di un eventuale giudizio cautelare e/o di merito, ma non anche ai fini del giudizio di convalida dell’arresto.
Per tali ragioni, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia stato adottato in violazione dell’art. 380 comma 2, lett. e), cod. proc. pen, ciò che impone l’annullamento senza rinvio dello stesso, dacché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma, il 24/02/2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente