Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16839 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila;
avverso la ordinanza del Tribunale di L’Aquila del 06/12/2023;
nell’ambito del procedimento relativo a:
COGNOME NOME nata a Pescara il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di L’Aquila non convalidava l’arresto in flagranza di NOME COGNOME effettuato dai Carabinieri il giorno 3 dicembre 2023 per il delitto di tentato omicidio commesso in Prata d’Ansidonia il 2 dicembre 2023.
In particolare, il Tribunale aveva escluso la sussistenza del fumus oggetto della provvisoria contestazione e pertanto non convalidava l’arresto e respingeva la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti della predetta, ritenendo che le sue condotte fossero piuttosto riconducibili alla fattispecie di reato di cui all’art.612, secondo comma, cod. pen. (minaccia).
Avverso la predetta ordinanza il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art.391, comma 4, cod. proc. pen., affidato a due motivi, insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato con riferimento alla mancata convalida dell’arresto.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art.391 del codice di rito poiché il Tribunale – per non convalidare l’arresto – avrebbe utilizzato canoni di valutazione del fatto propri della fase dibattimentale e non già della convalida travalicando, in tal modo, i limiti fissati dalla citata disposizione normativa.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 56 e 575 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione per essere stata ricondotta la fattispecie nella fattispecie prevista dall’art.612, secondo comma, cod. pen. nonostante tutti gli elementi di carattere indiziario confermassero il tentato omicidio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo (da ritenersi assorbente) è fondato per le ragioni appresso indicate.
Come noto/la valutazione del giudice sulla legittimità dell’arresto, pur non estendendosi all’accertamento dell’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia avere ad oggetto la configurabilità in astratto del reato per cui si è proceduto all’arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni
legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 3, n. 8422 del 18/01/2018, Glory, Rv. 272392; Sez. 6, n. 45883 del 20/10/2009, COGNOME, Rv. 245444). Infatti il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamat dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l’apprezzamento sulla responsabilità che è riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahnnad, Rv. 262502).
Ciò richiamatosi osserva che la stessa ordinanza impugnata evidenzia che, dalle immagini tratte dall’impianto di videosorveglianza del bar dove è avvenuto il fatto, era possibile vedere l’indagata puntare un coltello (con lama lunga 24 centimetri) al collo della vittima come se fosse pronta ad infliggere un fendente e che solo l’ azione repentina di un terzo le aveva impedito di procedere oltre, poiché il soggetto intervenuto le aveva afferrato la mano sfilandole il coltello; pertanto, sulla base di tali elementi, era ipotizzabile il reato di cui agli artt. e 575 cod. pen., con la conseguente legittimità dell’operato dei Carabinieri.
Alla stregua dei rilievi che precedono, a nulla rilevando i successivi sviluppi processuali quanto alla fase cautelare, e ciò proprio in ragione degli illustrati principi e dell’autonomia del procedimento di convalida, deve ritenersi la fondatezza del ricorso, col conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Invero, l’annullamento, su ricorso del Pubblico ministero, dell’ordinanza di non convalida dell’arresto va disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria e l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata per essere stato l’arre legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024.