Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4016 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 4016  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
su ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa nel procedimento a carico di: NOME, nato in Georgia il DATA_NASCITA e NOME, nato in Georgia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/06/2023 del Tribunale di Pisa;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME, letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Pisa ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza sopra indicata con la quale il Tribunale, in composizione monocratica, ha rigettato la richiesta di convalida dell’arresto in flagranza di NOME e NOME per il delitto di detenzione di droga.
Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge, con riferimento agli i3rtt. 386, 558 e :391 cod. proc. pen., in ordine alla qualificazione giuridica del fatto rilevando come l’ordinanza impugnata, da un lato, non abbia convalidato l’arresto nei confronti di NOMENOME che ignora la lingua italiana, per assenza di un interprete; dall’altro lato, abbia ritenuto insussistenti gli indizi di reità a carico di NOME NOME‘esito delle s dichiarazioni, così non limitandosi alla verifica dei presuppose legali per l’arresto e dell’uso ragionevole dei poteri da parte della polizia giudiziaria.
In data4,dicembre 2023 sono pervenute conclusioni scritte dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME e NOME, in cui si chiede di dichiarare il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II ricorso è fondato.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, non ha convalidato l’arresto eseguito dalla Stazione RAGIONE_SOCIALE di Pontedera il 28 giugno 2023, nei confronti di COGNOME NOME e NOME, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, concernente la detenzione di diverse confezioni di metadone ed altri stupefacenti, per assenza di elementi di reità nei confronti di COGNOME NOME alla luce delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio – secondo cui la sostanza stupefacente era di un amico ricoverato e per mancato reperimento di un interprete, con riferimento a NOME che non comprende la lingua italiana.
Con detti argomenti, come sostenuto anche dalla requisitoria dell’AVV_NOTAIO generale, è stato disatteso del tutto il costante orientamento di questa Corte sia in relazione all’accertamento spettante al Giudice in ordine ai presupposti legittimanti l’arresto, sia in relazione alle conseguenze dell’assenza di un interprete nell’udienza di convalida.
2.1. In sede di convalida dell’arresto, il Giudice, verificata l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma 3, cod. proc. pen. e dalli art. 390, comma 1, cod. proc. pen., è tenuto a valutare la legittimità dell’operato della Polizia sull base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e :381 cod. proc. pe (Sez. 6, n. 17616 del 27/04/2021, L., non mass.; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Rv. 262502).
La prospettiva valutativa del Giudice è di porsi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti o conoscibili, se la valutazione di procedervi rispettasse i limiti dell discrezionalità della polizia giudiziaria. Il Giudice investito della richiesta convalida, dunque, non è tenuto a valutare né l’esistenza di un quadro indiziario, più o meno concludente, a carico dell’indagato (Sez. 6, n. 14071 del 04/03/2021, Rv. 281155), né elementi sopravvenuti, perché l’oggetto del giudizio si cristallizza al momento dell’adozione del provvedimento precautelare e degli elementi che, in quel momento, esistevano (o meno) per giustificare la restrizione di libertà da parte di un’autorità non ordinariamente legittimata ad operarla (Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968).
A tali principi non si è attenuta l’ordinanza impugnata che, in relazione alla posizione di COGNOME NOME, si è impegnata in una pregnante valutazione di merito, fondata sulle generiche dichiarazioni dell’arrestato, che ha prodotto, ex post, la certificazione del ricovero del coinquilino cui aveva attribuito la detenzione della droga; anziché svolgere il dovuto accertamento, ex ante, delle circostanze emergenti al momento dell’intervento degli operanti /dalle quali risultavano le condizioni sintomatiche di sussistenza del delitto contestato.
2.2. Anche in ordine al mancato reperimento di un interprete, per la posizione di COGNOME, si richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale detta assenza può assimilarsi ad un caso di forza maggiore (Sez. 4, n. 4649 del 15/01/2015, Rv. 262034) non incidente sulla convalida dell’arresto, proprio in ragione della finalità di detta misura precautelare e del tipo di accertamento affidato al Giudice nei termini indicati al paragrafo che precede.
3. In forza di detti argomenti l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto il ricorso ha ad oggetto la rivisitazione di una fase oramai formalmente esauritasi, in relazione ad una iniziativa della polizia giudiziaria della quale va comunque riconosciuta la piena legittimità.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara la legittimità dell’arresto eseguito nei confronti di NOME e NOME.
Così deciso il 7 dicembre 2023
La Consigliera estensora
Il Presidente