Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48075 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48075 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SASSARI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2023 del GIP TRIBUNALE di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sere le conclusioni del PG
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione il P.M. presso la Procura della Repubblica di Sassari avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari in data 27/6/2023, di non convalida dell’arresto in flagranza di COGNOME NOME NOME NOME reato di tentato furt aggravato dall’avere commesso il fatto in uffici o stabilimenti pubblici (presidio ospedaliero).
L’indagata era tratta in arresto, essendosi impossessata di due camici, di guanti in lattice e di oggetti di culto rinvenuti nella cappell dell’ospedale.
Il Tribunale, nella ordinanza impugnata, riteneva non ricorrente l’aggravante contestata, in quanto citi oggetti di culto sottratti ripost presso il simulacro della Madonna, custoditi all’interno della cappella dell’ospedale, non assolvono ad una funzione pubblica.
Il P.M. ha impugnato l’ordinanza, deducendo violazione degli artt. 625 n. 7 cod. pen. e 381 cod. proc. pen.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata per essere stato l’arresto legittimamente eseguito.
Il ricorso promosso dal P.M. avverso l’ordinanza di non convalida dell’arresto è fondato e deve essere accolto.
In sede di convalida, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma 3′ cod. proc. pen. e art. 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la ricorrenza dei presupposti che consentono l’adozione del provvedimento di arresto e, pertanto, valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di una verifica, ispirata criteri di ragionevolezza, che coinvolge lo stato di flagranza e la ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381, cod. proc. pen.
Tale valutazione, secondo i principi più volte ribaditi dalla Corte di legittimità, deve essere esercitata su aspetti che non devono riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né l’apprezzamento sulla responsabilità dell’arrestato (ex multis Sez. 5, n. 5040 del 01/10/2015, Rv. 266048; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Rv. 262502).
Invero, il primo profilo riguarda il giudizio da esperirsi in sede di adozione delle misure cautelari; il secondo profilo riguarda la fase del
giudizio di merito (Sez. 6, n. 25625 del 12/04/2012, NOME, Rv. 253022).
Si è inoltre precisato che la valutazione da rendere al momento della convalida, deve tenere conto della situazione di fatto conosciuta dalle Forze di Polizia all’atto dell’adozione del provvedimento restrittivo o, comunque, conoscibile in quel momento con la dovuta diligenza da adoperarsi da parte del personale che procede all’arresto (così Sez. 1, n. 8708 dell’8/02/2012, COGNOME, Rv. 252217; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252949).
Occorre, quindi, tenere distinto il piano del controllo dell’operato della polizia da quello della prova necessaria a sostenere un provvedimento cautelare, nonché, a maggior ragione, da quello attinente al merito dell’imputazione, che è riservato alla fase dell’accertamento processuale. Il controllo, infatti, non attinge il tema della colpevolezza, che è riservato al giudizio di merito, e neppure quello della gravità indiziaria, rilevante per l’eventuale applicazione di una misura cautelare.
Orbene, il giudice della convalida non si è attenuto ai consolidati principi sopra richiamati.
Lungi dal verificare la ragionevolezza dell’atto di polizia, in relazione allo stato di flagranza ed alla astratta configurabilità del reato, i provvedimento impugnato ha introdotto elementi valutativi alieni al giudizio di convalida, che coinvolgono aspetti riservati alla fase del merito.
Il giudice, infatti, è pervenuto alla decisione di non convalidare l’arresto spingendosi ad operare valutazioni di merito, senza limitarsi alla sola verifica della ragionevolezza dell’operato del personale di polizia, tenuto conto della situazione esistente al momento del suo intervento. Ha peraltro limitato le sue considerazioni agli oggetti di culto, trascurando di considerare che la indagata era stata trovata in possesso anche di camici e guanti in lattice di proprietà dell’ospedale.
Ha poi valutato unicamente la natura dei beni, trascurando di considerare il luogo in cui era avvenuto il fatto (ospedale), Sulla natura di ufficio pubblico dell’ospedale la giurisprudenza di questa Corte è concorde (si vedano Sez. 4, n. 17391 del 21/02/2018, Rv. 272648:”Sussiste la circostanza aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, nel caso in cui il furto sia commesso in un ospedale, inserito nel servizio nazionale e, pertanto, stabilimento pubblico”, conforme a Sez. 5, n. 29023 del 20/04/2012, Rv. 253323). .
5. Pertanto, in linea con l’orientamento prevalente della Corte di legittimità, (Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, P.M. in proc. Morelli, Rv. 264026; Sez. 5, n. 12508 del 07/02/2014, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 260000; Sez. 1, n. 5983 del 21/01/2009, P.M. in proc. NOME, Rv. 243358) deve pervenirsi all’annullamento senza rinvio della ordinanza di non convalida dell’arresto, attesa l’inutilità di investire i giudice “a quo” di una pronuncia che avrebbe valore meramente formale, essendo già stata riconosciuta in questa sede la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere l’arresto stato legittimamente eseguito. In Roma, così deciso in data 3 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente