Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20678 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20678 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MODENA
nel procedimento a carico di:
COGNOME nato il 16/09/1976
COGNOME nato il 22/05/1951
COGNOME NOME nato a REGGIO EMILIA il 23/05/1980
avverso l’ordinanza del 07/12/2024 del TRIBUNALE di MODENA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni formulate nell’interesse dell’imputato COGNOME
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RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Modena, diversamen da quanto disposto confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME non ha convalidato l’arresto in flagranza di NOME COGNOME, eseguito dai Carabinieri di Maranello, perché ritenu responsabile, in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME, del delitto di tentato furt aggravato di materiale pellet ai danni di un supermercato.
Intervenuti sul posto a seguito di segnalazione della direttrice del supermercato, i bloccavano un furgone in uscita dal cancello perimetrale dello stesso, procedendo a identifica sia il conducente e il passeggero che si trovavano a bordo del mezzo – all’interno del qua rinvenivano il materiale denunciato come sottratto -, sia un terzo soggetto fermo a po distanza dal veicolo.
Alla luce del narrato della direttrice del supermercato, della visione dei filmati del sis videosorveglianza, del controllo dei telefoni cellulari in uso a NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché di quanto accertato de visu, i militi procedevano, come già detto, all’arresto di tutti tre i soggetti identificati.
Il Giudice per le indagini preliminari convalidava la misura precautelare eseguita confronti di NOME COGNOME conducente il mezzo, e di NOME COGNOME, impiegato del supermercato, fermo in prossimità del furgone, ma non l’arresto eseguito nei confronti NOME COGNOME, passeggero del mezzo, ritenendo l’assenza di elementi sufficienti a provare il coinvolgimento dello stesso nel tentato furto.
Con un unico motivo, il ricorrente lamenta, per un verso, che il giudice della cautela, decidere in merito alla posizione di NOME COGNOME anziché limitarsi a considerare sussistenza del presupposti legittimanti l’arresto in flagranza, abbia proceduto a valutare an la gravità indiziaria, le esigenze cautelari, nonché la consapevolezza dello stesso del contri reso per la realizzazione del fatto, svolgendo apprezzamenti riservati alle successive processuali; per altro verso, che il giudice per le indagini preliminari si sia pronunciato a ordine al reato di cui al capo 2) dell’addebito provvisorio, in merito al quale la polizia gi non aveva operato l’arresto, né, pertanto, richiesto la convalida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Quanto al primo dei profili censurati, secondo l’orientamento della giurisprudenza legittimità, in sede di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a verificare l’osservanza d previsti dall’art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legi
dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo s flagranza e all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. una chiave di lettura che, tuttavia, non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esig cautelari, riservate all’applicabilità delle misure cautelari coercitive, né l’apprezzament responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 484 28/11/2013, Rv 258230; Sez. 6, n. 8341 del 12/2/2015, COGNOME Rv 262502; Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284596).
Dunque, il giudice della convalida, ponendosi nella situazione di chi ha operato l’arresto, d valutare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, la ragionevolezza della decisione procedere all’arresto nel rispetto dei limiti della discrezionalità della polizia giudiziar estendere il controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità e sostituire, a un giudizio ragionevolmente fondato, una propria differente valutazione (Sez. 5, 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949; Sez. 1, n. 15296 del 04/04/2006, Oprea, Rv. 234211).
A tal fine, la polizia giudiziaria è tenuta a indicare le ragioni che l’hanno indotta a eser potere di privare la libertà personale, in modo da consentire al giudice della convalid prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 267999), verificando se l’atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto qu presentavano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicat dall’art. 381 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1329 del 06/05/1993, COGNOME, Rv. 195470).
L’ordinanza impugnata non si è uniformata a tale quadro di principi.
Invero, a fondamento del giudizio espresso in merito dell’arresto di NOME COGNOME, il giudice della convalida ha omesso di considerare la presenza dello stesso a bordo del veicol all’interno del quale si trovava il materiale sottratto; il rapporto di parentela con il con del mezzo; il contenuto della querela sporta dalla direttrice del supermercato e dei fil estrapolati dal sistema di video sorveglianza di cui lo stesso era dotato, – circostanze invece, hanno condotto la polizia giudiziaria a eseguire l’arresto per il delitto di furto ag dal numero di persone riunite -, limitandosi a dare rilievo alla presenza di NOME COGNOME bordo del mezzo e di NOME COGNOME in prossimità dello stesso, nonché alla conversazione intercorsa tra i due.
Quanto al secondo profilo censurato, dagli atti al fascicolo – la cui consultazio ammissibile in questa sede in ragione della natura del motivo proposto -, risulta che la pol giudiziaria ha proceduto all’arresto solo in relazione alla vicenda descritta al ca dell’addebito provvisorio e non anche, come erroneamente ritenuto dal giudice, in relazione a delitto di cui al capo 2).
Di qui, l’annullamento dell’ordinanza anche sotto tale profilo.
7. Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, l’ordinanza impugnata va annull senza rinvio in ordine alla mancata convalida dell’arresto di COGNOME – che
pertanto, va convalidato perché legittimamente avvenuto -, nonché in ordine alla decisione assunta con riferimento al delitto di cui al capo 2) della rubrica, perché non richiesta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente alla mancata convalida dell’arresto d
COGNOME COGNOME ed alla convalida dell’arresto di COGNOME NOME e COGNOME NOME per il reato di cui al capo 2).
Così deciso il 10 marzo 2025.