Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 62 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 62 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli nel procedimento a carico di NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli;
letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il 30 marzo 2022, COGNOME veniva colto nel possesso di diciotto involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina/crack e tratto in arresto.
Nelle more dell’udienza di convalida, accusava un malore e veniva perciò trasportato dai carabinieri in ospedale, con il sospetto che avesse ingerito altra sostanza di tal genere.
L’indomani si teneva l’udienza di convalida dell’arresto, che si concludeva con tale provvedimento e la liberazione dell’indagato, avendo il giudice ritenuto di non dover applicare alcuna misura cautelare.
Nelle ore successive, sempre in ospedale, NOME espelleva quanto ingerito, ovvero quattro involucri aperti e vuoti e due ancora integri, contenenti complessivamente 214 mg. di cocaina, pari ad una dose media singola.
In relazione alla detenzione di tal ulteriore sostanza, i carabinieri hanno dunque proceduto ad un nuovo arresto nei suoi confronti, che tuttavia il Giudice per le indagini preliminari non ha convalidato, ritenendo: che tale sostanza, in quanto sicuramente ingerita prima del precedente arresto, fosse parte di quella oggetto dello stesso, non potendo perciò configurarsi, rispetto ad essa, un’autonoma e distinta condotta di detenzione; che non ne fossero note né la natura stupefacente né la precisa quantità; che, comunque, si tratterebbe di un fatto di lieve entità.
Ricorre avverso tale decisione il Pubblico ministero procedente, chiedendone l’annullamento, perché:
erra il Giudice allorché non ritiene accertate natura e quantità di tale sostanza, risultando invece le stesse dalla relazione di consulenza tecnica trasmessagli prima dell’udienza di convalida dell’arresto ed evidentemente da lui non considerata;
il reato di detenzione di stupefacenti ha natura permanente e si protrae fintanto che il soggetto ne abbia la disponibilità;
la decisione vìola il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza, per cui il giudice della convalida debba tener conto soltanto dei fatti noti alla polizi giudiziaria, o da essa conoscibili, al momento dell’arresto, secondo, cioè, una valutazione ex ante: e, nello specifico, all’atto dell’accertata ingestione di quegli oggetti, i carabinieri non potevano conoscerne la quantità, non potendo perciò escludere di trovarsi in un’ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza.
Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo di annullare l’ordinanza impugnata.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che, di conseguenza, l’ordinanza oggetto di ricorso debba essere annullata.
4.1. In tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione della polizia giudiziaria, per verificare, sulla base degli elementi al momento da questa conosciuti o conoscibili, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga
nei limiti della discrezionalità riconosciutale e trovi ragionevole motivo nella gravit del fatto o nella pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno di tali due parametri (Sez. 6, n. 7470 del 26/01/2017, Rv. 269428; Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, Rv. 265885; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Rv. 252949).
4.2. Nello specifico, all’atto dell’espulsione dello stupefacente e del conseguente arresto, la polizia giudiziaria, non sapendo con precisione quando ed in quale quantità la sostanza fosse stata ingerita dall’indagato, né di quale specie essa fosse, non era nelle condizioni di poter ragionevolmente escludere una condotta di detenzione ulteriore rispetto a quella precedentemente accertata, perché eventualmente perfezionatasi in un momento diverso da essa e, comunque, protrattasi oltre nel tempo, nonché avente ad oggetto sostanze di tipologia differente.
Sulla base, dunque, di tali evidenze disponibili e tenuto conto, inoltre, che si trattava di aspetti suscettibili di rilevanza anche ai fini della specie e della grav della condotta nonché per la valutazione della pericolosità dell’agente, la determinazione della polizia giudiziaria di procedere ad un nuovo arresto non può reputarsi irragionevole.
A norma dell’art. 620, lett. 0, cod. proc. pen., dunque, l’ordinanza impugnata dev’essere annullata senza rinvio e, per l’effetto, l’arresto dell’NOME dev’essere dichiarato legittimo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara legittimo l’arresto. Così deciso il 26 ottobre 2022.