Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24594 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/02/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto di COGNOME NOME NOME di COGNOME NOME in relazione al delitto di detenzione di sostanza stupefacente suddivisa in diversi involucri in Bastia Umbra, a seguito di attività di osservazione, pedinamento e controllo attuate dal personale della locale stazione RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, il giudice riconosceva la ipotesi di flagranza nel reato ascritto e, riqualificati i fatti ai sensi dell’art.73 comma 5 dPR 309/90, disponeva nei loro confronti misure cautelari personali non detentive.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa degli arrestati deducendo violazione di legge e vizio motivazionale per contraddittorietà, assumendo che il giudice da una parte si era limitato a riconoscere che ricorrevano i presupposti per l’arresto obbligatorio in flagranza, mentre al contempo aveva riconosciuto che i fatti potessero essere sussunti sotto il paradigma dell’art.73 comma 5 DPR 309/90 e quindi pervenendo ad una inammissibile contraddizione in termini.
Il ricorso risulta inammissibile. Le censure concernenti vizi riconducibili al verbale dell’arresto in flagranza e a carenze argonnentative del provvedimento giudiziale di convalida non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti i presupposti della misura precautelare eseguita dalla P.G.
Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della ordinanza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, in relazione all’asserita carente esplicitazione dei presupposti dell’arresto in flagranza.
Invero la polizia giudiziaria non è tenuta a fornire una articolata motivazione del provvedimento precautelare adottato, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale di arresto e dagli atti complementari in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e sindacarle (sez.6, 6/05/2009, COGNOME, Rv.244680; sez.3, 11/05/2016, PM in proc.Cobuccio, Rv.267999).
4.1 Orbene dall’esame degli atti processuali, emerge che i verbalizzanti hanno fornito ampio conto delle ragioni sottese all’arresto in ragione del
non modesto quantitativo di stupefacente e del denaro in possesso di ciascuno degli indagati, nonché con riferimento alle modalità di presentazione dello stupefacente già suddiviso in dosi e alle azioni degli indagati monitorate dalle forze dell’ordine nell’atto di ripartirsi le dosi
4.2 Quanto alla diversa qualificazione giuridica data ai fatti dal giudice che ha provveduto alla convalida dell’arresto, la censura risulta manifestamente infondata, in quanto la riqualificazione giuridica è intervenuta in un momento successivo alla verifica della legittimità dell’eseguito arresto e del rispetto delle condizioni legittimanti la sua esecuzione e attiene alla necessaria valutazione, pure rimessa al giudice per le indagini preliminari, afferente alla gravità indiziaria ai fini della emissione del provvedimento de libertate. Costituisce invero principio pacifico della Suprema Corte che il giudizio di convalida si risolve in una valutazione di mera ragionevolezza, ponendosi il giudicante nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto per verificare, sulla base degli elementi disponibili al momento del fatto, se essi fossero idonei per procedere all’arresto, in relazione alla gravità del fatto e alla pericolosità del reo, esclusa ogni valutazione sui presupposti per il riconoscimento di responsabilità, il giudice pertanto deve valutare la legittimità dell’operato della PG in relazione allo stato di flagranza e in relazione alla ricorrenza di un titolo di reato che giustifichi il provvedimento precautelare operato dalla polizia, apprezzamento che non si estende né alla gravità indiziaria né alle esigenze cautelari, che afferiscono a tutt’altro compito eventualmente demandato al giudice su richiesta dell’ufficio del PM ( cfr sez.6, n.8341 del 12.2.2015, NOME; Rv.262502; PMT/Bezzari Oussama, Rv.284596 ). In tema di convalida dell’arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione “ex ante” – ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l’arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi – l’astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale. (cosi in relazione a coltivazione di organismi vegetali da cui è ricavabile sostanza stupefacente, in cui la Corte ha precisato che non poteva giustificare la non convalida dell’arresto la circostanza che, nella contestazione provvisoria, fosse stato indicato un ridotto numero di piante – per di più, a fronte della detenzione di una non indifferente quantità di semi di canapa indiana, di un bilancino e di una considerevole somma di danaro contante Cfr.sez.3, n.12954 del 14 Gennaio 2021, PMTc/La Spina Graziano, Rv.280896).
Risulta pertanto del tutto errato il richiamo operato dal ricorrente ad una violazione di legge, ovvero ad una contraddittorietà della motivazione, concernente la qualificazione giuridica dei fatti reato laddove il giudice della convalida da un lato ha riconosciuto l’assolta ragionevolezza dell’operato arresto, alla stregua della situazione di fatto prospettatasi dinanzi agli agenti di PG al momento della perquisizione, salvo poi procedere ad una diversa qualificazione dei fatti sulla base degli ulteriori elementi acquisiti e del contraddittorio realizzatosi all’esito del giudizio di convalida..
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente