Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13195 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13195 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di L’Aquila nel procedimento a carico di COGNOME nato in Albania il 12/11/1993, avverso l’ordinanza in data 12/09/2024 del Tribunale di L’Aquila, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 12 settembre 2024 il Giudice del Tribunale di L’Aquila non ha convalidato l’arresto in flagranza di NOME COGNOME per la cessione di 0,49 grammi di cocaina verso il corrispettivo di euro 40,00, perché ha stimato non grave il fatto che ha qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; ha rilevato che non era altrimenti emersa la pericolosità del soggetto, il quale non aveva opposto resistenza agli operanti; ha considerato che il rinvenimento della somma di euro 395 non era un elemento di sospetto così significativo a fronte del mancato rinvenimento di ulteriore sostanza stupefacente all’interno del veicolo.
2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di L’Aquila, sostenendo che la motivazione del diniego della convalida era del tutto eccentrica, dal momento che la pericolosità del soggetto doveva essere desunta dall’irregolarità dell’arrestato sul territorio nazionale, dalla mancanza di un qualsivoglia domicilio, dalla mancanza di un impiego e dall’inspiegato possesso della somma di euro 395 in banconote di piccolo taglio, dall’utilizzo di modalità particolarmente insidiose nella perpetrazione del reato perché l’auto era noleggiata, dalla mancata collaborazione con la polizia giudiziaria alla quale si era rifiutato di fornire il pin dei due smartphone in suo possesso.
Ritiene dunque sussistere i presupposti degli art. 381 e 391, comma 4, cod. proc. pen. e chiede l’annullamento dell’ordinanza con convalida dell’arresto
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
In sede di convalida dell’arresto, il giudice, verificata l’osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l’operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli art. 380 e 38 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell’indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (tra le più recenti, Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284596 – 01). Quando l’arresto è facoltativo, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l’hanno indotta a esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell’arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell’arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, COGNOME, Rv. 267999 – 01).
Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, ai fini della convalida dell’arresto, fosse soddisfatto il requisito di legge della pericolosità dell’arrestato, ai sensi dell’art. 381, comma 4, cod. proc. pen.
Il Pubblico ministero ricorrente ha allegato, infatti, una serie di circostanze – la condizione di irregolare, la mancanza di domicilio, la mancanza di lavoro, l’auto noleggiata, la disponibilità di banconote di piccolo taglio e di due smartphone – che complessivamente considerate integrano la pericolosità richiesta dalla norma per la convalida, laddove il Giudice ha giustificato il diniego della convalida, solo
sulla base di alcuni elementi – l’incensuratezza, la mancata resistenza agli operanti e la disponibilità economica -, tralasciando inspiegabilmente di esaminare tutti gli altri elementi a carico.
Il Procuratore generale nella sua requisitoria ha chiesto il rigetto del ricorso perché, senza confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza che, come detto, ha valutato solo alcuni elementi, ha proposto un’inammissibile lettura atomistica dei singoli elementi di giudizio evidenziati dal Pubblico ministero ricorrente. E’ stato; corretto, invece, l’apprezzamento degli indici di pericolosità effettuato dalla polizia giudiziaria al momento dell’arresto, poiché il Toci appariva essere, sulla base del complesso degli elementi a disposizione, un soggetto dedito professionalmente allo spaccio.
S’impone, dunque, in accoglimento del ricorso del Pubblico ministero, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di non convalida dell’arresto, dal momento che il ricorso, avendo a oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, per cui l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (tra le più recenti, Sez. 3, n. 14971 d 10/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284323 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito
Così deciso, il 19 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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