Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33741 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PAVIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/03/2024 del TRIBUNALE di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 marzo 2024, il Tribunale di Pavia, a seguito della presentazione di COGNOME NOME in stato di arresto per la convalida e il contestuale giudi direttissimo in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625, n. 2, cod. p ha convalidato l’arresto, ritenendo insussistente il presupposto della quasi flagranz reato.
Secondo la descrizione dei fatti di cui all’imputazione, l’indagato dopo essersi introd all’interno del cortile condominiale sito in Voghera alla INDIRIZZO, era sor dall’agente di polizia COGNOME NOME NOME condomino di tale complesso, sceso in corti perché aveva udito un rumore anomalo del cancello carraio – nascosto dietro la propria autovettura, ivi parcheggiata.
Contemporaneamente, il COGNOME notava che il box appartenente alla famiglia COGNOME abitante nel condominio aveva il portone aperto e che a pochi metri di distanza dall’odier imputato era appoggiata ad un muro una bicicletta di proprietà dei COGNOME.
Il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, ha osservato che l’arrestato non era stato vis entrare all’interno del garage ove era stato consumato il furto e che la bicicletta era dis dallo stesso circa quindici metri; inoltre non era stato accertato dove si trovava la bic prima che fosse rinvenuta. Analogamente, sebbene la serratura del box fosse stata forzata con l’uso di uno strumento metallico, la perquisizione del COGNOME aveva dato esit negativo.
Contro l’ordinanza, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pavia ha propos ricorso deducendo violazione dell’art. 381 cod. proc. pen.
Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concl per l’annullamento senza rinvio, sul rilievo che nel caso di specie la Pg si trovava in presenz tracce della recente commissione di un reato che legittimavano la misura precautelare, non avendo il giudice neppure preso in considerazione la fuga dell’indagato alla presenza carabinieri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso promosso dal P.M. avverso l’ordinanza di non convalida dell’arresto fondato e deve essere accolto.
L’art. 381, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che si procede all’arresto soltanto s misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto de dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
Ai fini della legittimità dell’arresto, quindi, non si richiede la presenza congi entrambi i parametri previsti dall’art. 381, comma 4, cod. proc. pen., essendo sufficie come si desume dalla formulazione disgiuntiva della norma, la presenza di uno solo di essi (Sez. 1, n. 17332 del 30/03/2006, COGNOME, Rv. 234259).
D’altro canto, è evidente come i requisiti che consentono l’arresto in flagranza non son sovrapponibili a quelli enunciati dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. con riferi significato da assegnare al concetto di “gravità del fatto” e “pericolosità del sogge implicanti una valutazione che non può essere apprezzata da parte della polizia giudiziari al momento dell’arresto.
L’approccio che deve governare la valutazione che il tribunale è chiamato a svolgere in sede di udienza di convalida dell’arresto deve essere caratterizzato da un giudizio ex ante che abbia riguardo alla situazione che si prospetta dinanzi alla polizia giudiziaria, s tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili, emersi solo successivamente all’adozione dell’atto precautelare (Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Barnaba, Rv. 266930)
Pertanto, in sede di convalida, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei te previsti dall’art. 386 c.p.p., comma 3 e art. 390 c.p.p., comma 1, deve controllare ricorrenza dei presupposti che consentono l’adozione del provvedimento di arresto e, pertanto, valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di una verifica, a criteri di ragionevolezza, che coinvolge lo stato di flagranza e la ipotizzabilità di reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen.
Tale valutazione, secondo i principi più volte ribaditi dalla Corte di legittimità essere esercitata su aspetti che non devono riguardare la gravità indiziaria e le esigen cautelari, né l’apprezzamento sulla responsabilità dell’arrestato (ex multis Sez. 5, n. 5040 del 01/10/2015, P.M. in proc. Dunisha, rv. 266048; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, P.M. in proc. Ahamad, Rv. 262502).
Invero, il primo profilo riguarda il giudizio da esperirsi in sede di adozione delle m cautelari; il secondo profilo riguarda la fase del giudizio di merito (Sez. 6, n. 256 12/04/2012, COGNOME, Rv. 253022).
Si è inoltre precisato che la valutazione da rendere al momento della convalida, deve tenere conto della situazione di fatto conosciuta dalle Forze di Polizia all’atto dell’ad del provvedimento restrittivo o, comunque, conoscibile in quel momento con la dovuta diligenza da adoperarsi da parte del personale che procede all’arresto (così Sez. 1, n. 870 dell’8/02/2012, COGNOME, Rv. 252217; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252949).
Occorre, quindi, tenere distinto il piano del controllo dell’operato della polizia da della prova necessaria a sostenere un provvedimento cautelare, nonché, a maggior ragione, da quello attinente al merito dell’imputazione, che è riservato alla fase dell’accertam processuale. Il controllo, infatti, non attinge il tema della colpevolezza, che è riser giudizio di merito, e neppure quello della gravità indiziaria, rilevante per l’eve applicazione di una misura cautelare.
Orbene, il giudice della convalida non si è attenuto ai consolidati principi s richiamati.
Lungi dal verificare la ragionevolezza dell’atto di polizia, in relazione allo stato flagranza ed alla astratta configurabilità del reato, il provvedimento impugNOME ha introd elementi valutativi alieni al giudizio di convalida, che coinvolgono aspetti riservati al del merito.
Il giudice, infatti, è pervenuto alla decisione di non convalidare l’arresto spingendo operare valutazioni di merito, senza limitarsi alla sola verifica della ragionevo dell’operato del personale di polizia, tenuto conto della situazione esistente al momento suo intervento. Ha peraltro limitato le sue considerazioni alla circostanza che l’arrestato era stato visto entrare all’interno del garage ove era stato consumato il furto e ch bicicletta era distante dallo stesso circa quindici metri, senza che fossero rinvenuti propria persona strumenti da scasso.
Tuttavia, il Tribunale ha trascurato di considerare che l’arrestato era stato tr nascosto dietro ad un autoveicolo e che approfittando di un momento di distrazione, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine aveva cercato di far perdere le proprie tracce, dand precipitosa fuga.
È, allora, sufficiente in questa sede osservare che la polizia giudiziaria aveva rite sussistente l’ipotesi di tentato furto aggravato in quasi flagranza e, in ragione della con in concreto accertata (l’arrestato è stato trovato in orario notturno all’interno di un g condominiale, nascosto dietro un autoveicolo, distante circa dieci metri dalla bicicl precedentemente custodita all’interno di un box), sulla base di quanto al momento noto agl operanti, ha legittimamente operato l’arresto del COGNOME.
Il Tribunale non si è limitato ad effettuare la verifica del legittimo utilizzo d concesso dalle norme processuali alla polizia giudiziaria, ma ha sostituito detto giudizio una propria valutazione, specie nella parte in cui sono stati esclusi i gravi ind colpevolezza, apprezzamento di cui sì sarebbe potuto tenere conto, se del caso, in fase d emissione di misura cautelare.
Pertanto, in linea con l’orientamento prevalente della Corte di legittimità (Sez. 21389 del 11/03/2015, P.M. in proc. Morelli, Rv. 264026; Sez. 5, n. 12508 del 07/02/2014, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 260000; Sez. 1, n. 5983 del 21/01/2009, P.M. in proc. NOME, Rv. 243358) deve pervenirsi all’annullamento senza rinvio della ordinanza di non convalida dell’arresto, attesa l’inutilità di investire il giudice a quo di una pronuncia che avrebbe valore meramente formale, essendo già stata riconosciuta in questa sede la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito
Così deciso in Roma il 25/06/2024
L’estenso