Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15091 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova avverso l’ordinanza del 16/10/2023 emessa dal Tribunale di Padova nei confronti di NOME COGNOME, nato a Vigonza il DATA_NASCITA;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IIl FATTO
Con ordinanza del 16 ottobre 2023 il Tribunale di Padova non ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME COGNOMEora indagato per il reato ex artt. 81 e 337 cod. pen.), effettuato dallarolizia giudiziaria per avere usato violenza nei confronti dei Carabinieri intervenuti (spingendo uno e tentando di mordere la mano dell’altro), perché egli stava inseguendo, armato di un palo, suo fratello NOME COGNOME.
Il Tribunale ha valutato che gli spintoni e il tentativo di mordere rivolti a militari non hanno prodotto altro effetto che quello di consentire a COGNOME di sottrarsi momentaneamente alla loro presa. Inoltre, ha escluso la pericolosità dell’indagato, osservando che trattasi di soggetto con gravi problemi di salute mentale, arrestato dai Carabinieri solo perché non era stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio.
Nel ricorso presentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova si chiede l’annullamento della ordinanza deducendo erronea applicazione dell’art. 381, comma 4, cod. proc. pen.
Si osserva che il Tribunale ha basato la sua motivazione su un’apparente mancanza di effetti delle condotte di COGNOME nei confronti dei pubblici ufficiali, trascurando che, a causa di tali condotte, i Cairabinieri hanno dovuto applicargli le manette di sicurezza, sicché deve concludersi che egli abbia reso più difficoltoso il loro intervento.
Si rileva che, in occasione della visita neurologica effettuata presso l’ospedale universitario di Padova, sono emerse precedenti condotte aggressive di COGNOME, conseguenti a un intervento neurochirurgico per meningioma frontale destro, ma senza crisi comiziali o altri eventi neurologici acuti, sicché non è stato necessario somministrargli una terapia sedativa, e che, su questa base, i Carabinieri, escludendo che si palesasse un’infermità tale da inficiare la capacità di intendere e di volere del soggetto, lo hanno arrestato.
Si evidenzia che il Tribunale non ha considerato che dal casellario giudiziario risulta un decreto di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. per il reato ex art. 651 cod. pen. commesso nel dicembre del 2022 e che COGNOME è indagato ex artt. 612bis, 582 e 577 cod. pen. (oltre che ex art. 651 cod. pen.) per condotte del luglio e del settembre del 2023 sempre nei confronti del fratello NOME.
Si conclude che la decisione adottata dal Tribunale ha esorbitato dalla mera verifica della ragionevolezza dell’operato della Polizia giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente ribadirsi che per la consumazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, ma basta che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di atto del suo ufficio o servizio, indipendentemente dall’esito, positivo o negativo, di tale azione e dall’effettivo prodursi di un ostacol al compimento di tali atti (Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Soffino, Rv. 278207; Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, Ezzamouri Rv. 257513).
Nel giudizio sulla convalida di un arresto, il giudice, deve verificare l’osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., e i presupposti dell’arresto, valutando la legittimità e la ragionevolezza dell’operato della polizia in relazione allo stato di flagranza e alla ipotizzabilità uno dei reati ex artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza considerare la gravità
indiziaria e le esigenze cautelari. In altri termini, il suo giudizio riguarda solo elementi che hanno legittimato l’adozione della misura con una verifica ex ante, considerando la situazione che si prospettava alla Polizia giudiziaria al momento dell’intervento, come conosciuta, o conoscibile con l’ordinaria diligenza, non le informazioni acquisite successivamente, utilizzabili solo per l’ulteriore pronuncia sullo status hbertabs. In presenza di un esercizio non irragionevole del potere discrezionale spettante alla polizia giudiziaria i – il giudice deve convalidare l’arresto, rinviando alle successive decisioni le valutazioni sui presupposti per l’applicazione di una misura cautelare in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che ritiene appropriata (ex plurimis Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, NOME., Rv. 278382, Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, NOME, Rv. 266930; Sez. 4, n. 35558 del 27/04/2015, Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, NOME, Rv. 262502).
Nel caso in esame, il Tribunale non si è attenuto a tali principi perché non si è posto nella stessa situazione in cui è avvenuto l’arresto, ma ha sovrapposto una propria autonoma valutazione sul fatto, osservando come le spinte rivolte ai militari e il tentativo di morso non avessero prodotto effetto. Invece, le modalità della condotta delittuosa e la pericolosità del suo autore risultano congruamente rappresentate nel verbale di arresto e danno conto del ragionevole esercizio dei poteri discrezionali concessi alla polizia giudiziaria.
Pertanto, l’ordinanza va annullata e l’annullamento va disposto senza rinvio, ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., trattandosi di situazione in cui appare superfluo che si svolga un giudizio di rinvio riferito a una fase oramai esauritasi, in cui il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente la correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria e la legittimità dell’arresto e, perciò, l’esistenza dei GLYPH presupposti che avrebbero giustificato la relativa convalida (ex multis, Sez. 6 n. 45910 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 258162; Sez. 3, n. 26207 del 12/05/2010, Camera, Rv. 247706; Sez. 1 n. 5983 del 21/01/2009, NOME, Rv. 243358; Sez. 6, n. 37009 del 28/09/2007, COGNOME, Rv. 237192).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso il 12/03/2024