Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3349 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3349 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli nel procedimento nei confronti di
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza di non convalida dell’arresto emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli il 14/07/2023, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta le note conclusionali del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
del provvedimento
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Tivoli ha respinto la richiesta di convalida dell’arresto in flagranza di NOME COGNOME, eseguito dai Carabinieri in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla base dei seguenti rilievi:
la condotta per la quale COGNOME è stato tratto in arresto è inquadrabile nella ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per le modalità realizzative della condotta (l’imputato è stato sorpreso mentre fumava uno spinello in auto) e per la compatibilità con il consumo personale del quantitativo, pur non irrilevante, di sostanze rinvenuto nella perquisizione eseguita presso l’abitazione (gr. 64 di hashish), in assenza di ulteriori elementi significativi di attività di spaccio;
in forza dell’operata qualificazione giuridica, l’adozione della misura precautelare dell’arresto è facoltativa e, nella specie, l’arresto non trova giustificazione né alla stregua dei requisiti di gravità del fatto, come sopra ricostruito, né per la pericolosità del soggetto, elementi previsti dall’art. 381 cod proc. pen., atteso che l’arrestato è gravato da precedenti aspecifici e depenalizzati.
Ricorre il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli il quale deduce, con un unico motivo – a contenuto complesso – violazione di legge, in relazione agli artt. 381, 391 cod. proc. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Il vaglio giudiziale, in sede di convalida, ha investito non già le condizioni che legittimano l’eseguito arresto, quanto i presupposti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, richiesti per l’adozione della misura cautelare, nonché gli estremi della responsabilità, il cui apprezzamento è riservato al merito.
In ogni caso, sono stati ignorati profili da cui era dato desumere, con valutazione ex ante, la ricorrenza dei requisiti di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto – alternativamente richiesti – per la legittimità dell’arres facoltativo, tra i quali, il possesso da parte dell’indagato di un bilancino precisione sporco di sostanza stupefacente, unitamente a pezzi di sostanza già tagliata, all’interno dell’abitazione ed il rinvenimento di armi nella disponibil dell’indagato (un coltello a serramanico nell’autovettura ed un fucile illegalmente detenuto in casa). Quanto al comportamento assunto dal medesimo, proprio l’atteggiamento poco collaborativo dallo stesso tenuto induceva ad estendere la perquisizione all’abitazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va considerato che, ai fini della convalida dell’arresto, il giudice è tenuto a verificare l’osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., nonché la legittimità dell’operato della polizia sulla base di una verifica di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen in una prospettiva che non deve riguardare né la gravità indiziaria, né le esigenze cautelari, né l’apprezzamento sulla responsabilità (in tal senso Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885).
La valutazione da rendere al momento della convalida deve essere fatta retrocedere alla situazione in concreto riscontrata dalle forze di Polizia all’atto dell’arresto per verificare il legittimo uso da parte degli operanti dei poter discrezionali, senza prendere in considerazioni elementi sopravvenuti acquisiti nel corso dell’udienza (ex plurimis, Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, Rv. 278382; Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Rv. 266930; Sez. 4, n. 35558 del 27/04/2015; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, NOME, Rv. 262502).
Tanto puntualizzato, ritiene il Collegio che nella vicenda in scrutinio il Giudice della convalida abbia esorbitato dal perimetro dei poteri cognitivi e delibativi consentiti, operando un controllo che, oltre alla legittimità rispetto suindicati parametri, ha finito col mutare la qualificazione giuridica e considerare i presupposti per l’applicazione di una eventuale misura cautelare, e ciò ha fatto secondo criteri che non rispondono ai canoni di coerenza tra premesse e conclusioni, nè di logicità argomentativa.
Nell’apprezzare la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto, quali presupposti giustificativi dell’arresto previsto dal legislatore in forma facoltativa il Giudice, dopo la riqualificazione, ha difatti travisato elementi inequivocabili, pu correttamente evidenziati dalla polizia giudiziaria nel verbale di arresto, e ciò sia in relazione alle modalità della condotta stessa, che denota la destinazione della detenzione domestica alla cessione; sia, ai fini della pericolosità, in relazione al possesso da parte dell’indagato, di armi da taglio e da sparo.
Si impone, conseguentemente l’annullamento della ordinanza impugnata in ordine alla valutazione di non legittimità dell’arresto.
Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265886, Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042) non va disposto rinvio al giudice di merito perché, avendo il ricorso ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, il rinvio sarebbe finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato degli agenti di polizia giudiziaria e dunque a statuire su un quid che già è stato accertato in questa Sede di legittimità; solleciterebbe, dunque, una pronuncia meramente formale e priva di ricadute, quanto ad effetti giuridici, sul procedimento nei confronti della ricorrente.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara la legittimità
dell’arresto. Così deciso, il 07/11/2023