Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17117 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17117 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TIVOLI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/10/2023 del GIP TRIBUNALE di TIVOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ricorre p cassazione avverso l’ordinanza resa il 4.10.2023 dal GIP del Tribunale di Tivo con la quale non è stato convalidato l’arresto eseguito dalla polizia giudiziar confronti di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 589-bis e 589-te pen., in relazione all’omicidio stradale aggravato in danno di NOME COGNOME
Il ricorrente deduce violazione di legge, per l’apodittica motivazione provvedimento impugNOME, con cui il giudice si è limitato a rilevare c trattandosi di arresto facoltativo, la misura precautelare non era giustificata gravità del fatto, né dalla pericolosità del soggetto, senza ulterior argomentare in proposito e senza valutare la legittimità dell’operato della po giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza ex ante.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullam senza rinvio del provvedimento impugNOME.
Il difensore dell’arrestato ha depositato memoria scritta con cui chied rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Occorre considerare che, in fase di convalida dell’arresto o del fermo, vaglio cui è tenuto il giudice attiene soltanto alla verifica del ragione legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quind sussistenza, con valutazione ex ante, di quelle condizioni che legittimavano la privazione della libertà personale. Nell’operare tale controllo, il giudice convalida deve verificare se la polizia giudiziaria, in una situazione indifferib urgente, si sia legittimamente o meno sostituita all’autorità giudiziar comprimere il diritto di libertà personale del cittadino e, per fare ciò, il deve porsi, trattandosi di una verifica che attiene al passato, nella mede situazione nella quale la polizia giudiziaria ha operato, verificando dal verba arresto (o di fermo), che certifica e cristallizza la situazione di fatto e g che ha indotto la polizia giudiziaria ad eseguire la misura precautelar sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per imporre al cittadi
via provvisoria ed in attesa dell’intervento del giudice, un sacrificio della libert personale (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Rv. 267999 – 01)
In sostanza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità (cfr., ex pluribus, Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015 – dep. 2016, Rv. 265885 – 01).
È evidente che tale verifica presuppone che il giudice, nel suo provvedimento, dia adeguata motivazione delle ragioni per cui abbia ritenuto di condividere o meno le valutazioni poste a sostegno dell’arresto da parte della polizia giudiziaria, con riguardo a tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini delibazione di legittimità della disposta misura precautelare.
Ebbene, sul punto la motivazione dell’ordinanza impugnata è palesemente erronea e apodittica, non risultando specificate le ragioni per cui l’arresto non sarebbe stato giustificato dalla gravità del fatto o dalla pericolosità dell’indagato. In realtà, il giudicante si dilunga sulla valutazione di gravità indiziaria del reat chiaramente confondendo la verifica dei presupposti del fumus del reato, avuto riguardo alla verifica di ragionevolezza sull’operato della polizia giudiziaria in relazione alla sua sfera di discrezionalità nell’apprezzamento dei presupposti dell’arresto, con la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, attinenti al merito dell’accusa, sia sotto il profilo della eventuale emissione di una misura cautelare, sia nella prospettiva del giudizio di cognizione.
Invero, in tema di arresto facoltativo in flagranza di reato, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l’hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell’arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell’arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (cfr. Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Rv. 267999 – 01).
D’altro canto, è legittimo che il giudice effettui sulle attestazioni della polizi giudiziaria un sindacato di attendibilità, che, però, va condotto con l’oggetto e gli standard propri della sede, senza, cioè, che vengano sviluppati argomenti e metodi tipici della fase cautelare o di merito e senza soprattutto tener conto di
possibili ed eventuali successivi sviluppi istruttori (cfr. Sez. 6, n. 700 d 03/12/2013 – dep. 2014, Rv. 257851 – 01).
Nel caso in disamina, invece, il giudicante dimostra di svolgere una valutazione di merito ex post della situazione indiziaria, non ponendosi, invece, come avrebbe dovuto, nell’ottica della situazione valutata ex ante dalla polizia giudiziaria al momento dell’arresto, in cui veniva evidenziato che l’indagato, dopo il sinistro mortale, si era allontaNOME dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso, da ciò ragionevolmente desumendo la gravità del fatto.
In definitiva, nel caso di specie il giudice di merito ha affidato la motivazione in ordine alla non convalida dell’arresto ad un apprezzamento indiziario di merito che non ha tenuto conto delle contrapposte ragioni che erano state offerte in maniera specifica dalla polizia giudiziaria nel verbale di arresto, in alcun modo considerate né confutate dal giudice secondo il principio di ragionevolezza indicato.
E’ dunque viziato in diritto il giudizio del Tribunale; pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, poiché un eventuale rinvio determinerebbe lo svolgimento di un nuovo giudizio relativo ad una fase processuale ormai esauritasi, dovendo ritenersi la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria alla luce delle risultanze evidenziate dal PM, e quindi essendo già stata riconosciuta dalla Corte di cassazione la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, Rv. 266868-01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’omessa convalida dell’arresto perché quest’ultimo è stato legittimamente eseguito.
Così deciso il 22 febbraio 2024
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Il Consiglie estensore
Il Presidente