Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10308 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10308 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE nato in Guinea il 01/01/1996 avverso l’ordinanza del 29/10/2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 29 ottobre 2024 con cui il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto effettuato in data 28 ottobre 2024 in relazione al reato di cui all’art. 493-ter cod. pen.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 381 e 391 cod. proc. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della flagranza di reato e dei gravi indizi di reità in ordine al reato di cui all’art. 493 -ter cod. pen.
La difesa ha evidenziato, in proposito, che l’indagato è stato trovato in possesso di alcune carte di credito di provenienza delittuosa mentre si trovava nei pressi di un bancomat, circostanza assolutamente inidonea a dimostrare che il COGNOME si stesse accingendo ad effettuare un prelievo con conseguente insussistenza dello stato di flagranza per il reato contestato.
È stato, in proposito, affermato che gli elementi logico-fattuali posti a fondamento della convalida potrebbero configurare il delitto di ricettazione ma non il reato di cui all’art. 493 -ter cod. pen., in assenza di elementi univocamente indicativi l’imminente utilizzo delle carte di credito di provenienza delittuosa.
La motivazione sarebbe, inoltre, erronea in ordine alla sussistenza dei presupposti per procedere all’arresto previsti dall’art. 381, comma quarto, cod. proc. pen. (gravità del fatto o pericolosità del soggetto arrestato).
In particolare, il giudice della convalida avrebbe posto a fondamento del giudizio di pericolosità i precedenti penali del COGNOME, elementi non conosciuti dalla polizia giudiziaria al momento dell’arresto e che, di conseguenza, non potevano essere utilizzati per la valutazione della convalida, ma esclusivamente per l’ulteriore pronuncia sullo status libertatis .
La motivazione sarebbe, inoltre, del tutto carente in ordine alla gravità del fatto in quanto fondata su una ricostruzione meramente ipotetica, il giudice della convalida avrebbe, infatti, ritenuto grave il fatto che il ricorrente si aggirava in strada con in mano delle carte di credito, senza effettuare alcuna verifica della ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria e, quindi, della sussistenza delle condizioni che legittimavano la privazione della libertà personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Deve essere, preliminarmente, ricordato che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, COGNOME, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, COGNOME, Rv. 269199 – 01).
Deve trattarsi, pertanto, di interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante, né un tale interesse può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull’economia del procedimento.
Come hanno, peraltro, chiarito le Sezioni unite, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, presupporre in modo automatico che l’indagato agisca all’utile fine di precostituirsi il titolo in funzione di una futura richiesta di un’equa riparazione per l’ingiusta detenzione ai sensi della disposizione contenuta nell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. significa accogliere una nozione troppo ampia di “interesse”, essendo invece necessaria una specifica e motivata deduzione del ricorrente a tal fine (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, COGNOME, Rv. 249002 – 01).
Se è vero, pertanto, che l’indagato potrebbe avere un interesse astratto all’accertamento della insussistenza dei presupposti per la convalida dell’arresto per precostituirsi un titolo in funzione della futura richiesta di equa riparazione, è anche vero che è necessario che egli ne faccia espressa richiesta in termini positivi e univoci.
In proposito, deve essere richiamato l’univoco indirizzo ermeneutico secondo cui l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di convalida dell’arresto o del fermo non può presumersi, avendo l’interessato l’onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre l’azione di riparazione per l’ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 13522 del 13/02/2009, COGNOME, Rv. 244141; Sez. 5, n. 9167 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269038 -01; Sez. 6, n. 9376 del 03/02/2021, Nije, non massimata).
A giudizio del Collegio, tale principio affermato in relazione all’ipotesi in cui alla convalida della misura precautelare non sia seguita l’applicazione di alcuna misura cautelare- è applicabile anche nel caso in cui il ricorso sia rivolto ad impugnare la sola convalida dell’arresto senza investire la legittimità della misura cautelare non detentiva applicata a seguito della disposta convalida, tenuto conto della autonomia strutturale e funzionale che esiste tra i due provvedimenti, fondati su presupposti diversi e soggetti a distinti mezzi di impugnazione (tra le tante vedi Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, COGNOME, Rv. 275968 -01), e considerato che dall’accoglimento del ricorso avverso la convalida dell’arresto non potrebbe derivarne alcun effetto sulla efficacia e validità della misura cautelare.
In ogni caso deve essere ribadito, nel merito delle deduzioni esposte in ricorso, ch e per l’ arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della
discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità o sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 26588501).
Il perimetro del giudizio di convalida è, dunque, limitato, oltre che all’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., alla valutazione della legittimità dell’operato della polizia sulla base del citato parametro di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l’apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, COGNOME, Rv. 262502-01; Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284596 – 01).
L’ordinanza impugnata si è uniformata a tale quadro di principi. Ed infatti, sulla base di quanto emerso dai verbali di arresto, perquisizione e sequestro e dalla relazione orale effettuata in sede di udienza di convalida da parte del Car. NOME COGNOME il giudice ha convalidato l’arresto facoltativo in flagranza del reato di cui all’art. 493 -ter cod. pen., ritenendo integrate le condizioni previste dall’art. 381, comma 4, cod. proc. pen. sulla base di una valutazione dei dati fattuali, priva di manifesta illogicità, che dà conto esaustivamente delle ragioni di fondatezza della ricostruzione accusatoria.
Il giudice della convalida, con motivazione esaustiva e conforme agli atti di indagine (vedi pagg. da 1 a 3 dell’ordinanza impugnata), ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di reità in ordine al reato di cui all’art. 493 -ter cod. pen. e dettagliatamente indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la ricorrenza dei presupposti di legge per l’arresto facoltativo (stato di flagranza circostanze fattuali sintomatiche della pericolosità dell’arrestato e del fondato rischio di reiterazione di reati della medesima indole), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Il ricorrente, anche dove invoca una rilettura di elementi indiziari estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dal giudice della convalida ed invocando una
indebita anticipazione del giudizio in ordine alla gravità indiziaria, giudizio, quest’ultimo, esclusivo della corrispondente fase di merito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025