Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7263 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7263 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze , decidendo sull’appello del Pubblico Ministero, ha riformato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Firenze -che, nel giudizio abbreviato, aveva assolto NOME COGNOME ai sensi degli artt. 223 co. 1 e 2 e 217 L.F., per avere procurato il fallimento, ovvero per averne aggravato il dissesto, della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 29/11/2017, falsificando i bilanci della società fino al 2017 e per avere ritardato la richiesta di fallimento in proprio -affermandone la responsabilità, previa rinnovazione della istruttoria dibattimentale mediante nuova escussione del curatore fallimentare, e riqualificato il fatto nel reato di cui all’art 217 co.1 n. 4 Legge fall. , lo ha
condannato alla pena di mesi sei di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e con la riduzione per il rito, e alle pene accessorie per la corrispondente durata.
1.1. La Corte di appello ha condiviso la valutazione del curatore fallimentare in merito alle criticità riguardanti i crediti sociali, per i quali ha ritenuto che, nella rappresentazione, fatta dalla società fallita, della situazione patrimoniale al 31/12/2016, i crediti inizialmente indicati in oltre sei milioni e mezzo di euro, poi ridotti dalla stessa società a meno della metà in occasione della presentazione dell’istanza di fallimento nel novembre 2017, avrebbero dovuto essere ulteriormente svalutati, perché per lo più irrecuperabili, onde fornirne una rappresentazione realistica, secondo l’espressa previsione di cui all’art. 2426 cod. civ . e i principi contabili dell’O .I.C..
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che formula due motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Violazione del diritto alla controprova, per avere la Corte d’appello disposto come assolutamente necessaria la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale con l’audizione del curatore, come richiesto dal Pubblico ministero appellante, al contempo, negando il diritto alla controprova richiesta dalla difesa, in violazione dell’art 495 c omma 2 cod. proc. pen., in quanto, erroneamente e in modo contraddittorio rispetto alle sue stesse ordinanze ammissive della rinnovazione, la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile una ipotesi di rinnovazione del dibattimento di primo grado ex 603 comma 1 cod. proc. pen., con diritto alla prova contraria, e, comunque, adottando una ordinanza viziata, per motivazione assente o apparente, per avere affermato la inammissibilità dell’istanza difensiva per contenuto generico, anche in ciò errando perché la difesa aveva fatto esplicito riferimento ai testimoni da sentire (i commercialisti redattori del bilancio) e ai capitoli di prova richiesti (la redazione del bilancio stesso e, quindi, le relative voci oggetto di contestazione).
2.2. Vizi della motivazione, manifestamente illogica e contraddittoria, e utilizzo di un documento dichiarato inutilizzabile dal G.I.P., costituito dalla integrazione della relazione del curatore fallimentare, successiva alla formalizzazione del rito abbreviato, datata 24/12/2019, prodotta dal P.M. con visto del g.i.p. del 17/01/2020.
Nel merito della valutazione della Corte di appello, il curatore avrebbe espresso personali e soggettive valutazioni, effettuate ex post , dopo l’intervenuto fallimento e solo a seguito di una relazione del legale della curatela in merito alle percentuali di recuperabilità del singolo credito ai fini di una azione di recupero, non ancorate, come avrebbe dovuto essere, a criteri tecnico normativi che la giurisprudenza ha ritenuto essere l’unico parametro vincolante. Inoltre, nessuna argomentazione è stata svolta in merito all’aggravamento del dissesto.
Il difensore del ricorrente ha depositato in data 11/11/2025 motivi nuovi, insistendo sui temi oggetto del ricorso.
Con ulteriore memoria del 12/11/2025, il difensore del ricorrente ha chiesto il rinvio del giudizio di legittimità a data successiva a quella (10/02/2026), di celebrazione del giudizio pendente dinanzi alla Corte costituzionale, in seguito a ll’ ordinanza di remissione della Corte di appello di Lecce in data 11/07/2025 che ha posto la questione di legittimità della disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., commi secondo, terzo e quarto, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, secondo la interpretazione data dalla Corte di cassazione con sentenza delle sezioni unite penali, 12 dicembre 2024-5 giugno 2025, n. 20989.
In data 20/11/2025, il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G., confutandone le deduzioni, e insistendo nelle proprie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il primo motivo di ricorso. Conseguentemente, deve dichiararsi l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
2.Come si è premesso, la Corte di appello, nel ribaltare il verdetto assolutorio di primo grado, ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 217 l.f. , condannando l’imputato per l’inadeguata svalutazione delle poste attive di credito e per il ritardo nella richiesta di fallimento.
2.1. Da quanto risulta dalla sentenza impugnata, su richiesta dell’Accusa appellante, la Corte territoriale dispose -‘ ritenuta la necessità ai fini di decidere, visto il disposto dell’art. 603 c.p.p . ‘ – la riapertura del dibattimento per il riesame del curatore fallimentare, ma negò alla difesa l’ammissione e l’esame di altri testimoni, dedotti al fine di contrastare le nuove (eventuali) acquisizioni, sul rilievo che ‘ l’audizione del curatore fallimentare è stata disposta ai sensi dell’art. 603 c.3 bis c.p.p. e che in t al caso non è prevista la possibilità di chiedere la prova contraria ‘, nonché per la genericità dell’istanza difensiva.
2.2. La spiegazione data dalla Corte del merito per giustificare la decisione, sostenuta dal rilievo della possibilità di decidere sulla base delle acquisizioni in atti, non è condivisibile, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche a seguito di rito abbreviato, implica il diritto delle parti all’ammissione della prova contraria (Sez. 1, n. 31686 del 26/4/2010 Rv. 248011; Sez. 3, n. 5863 del 23/11/2011, G. e altro (dep. 2012 ), Rv. 252128), per tale dovendosi intendere quella diretta a contrastare o a mostrare sotto una diversa prospettiva lo stesso fatto oggetto della prova assunta d’ufficio, o comunque ad illuminare aspetti di tale fatto rimasti oscuri o ambigui all’esito della nuova acquisizione, salvo che non si
tratti di profili manifestamente superflui o irrilevanti ( Sez. 6, n. 15912 del 28/01/2015, Rv. 263120), con la precisazione che, anche nel caso di “prova sopravvenuta o scoperta” successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, l’obbligo di procedere alla rinnovazione del dibattimento fissato dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., comprende anche quello di ammettere la prova contraria secondo quanto previsto dall’art. 495, comma 2, stesso codice (Sez. 4, n. 3614 del 23/02/2000, Rv. 215877).
2.3. Giova ricordare che l’ art. 603 cod. proc. pen. contempla plurime ipotesi di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
2.3.1. Con il comma 1 è prevista l’ipotesi in cui con l’atto di appello o con motivi aggiunti sia chiesta la riassunzione di prove già acquisite o di prove nuove, tali intendendosi quelle prove che comunque non erano state oggetto di acquisizione nel corso del dibattimento di primo grado (cfr.: Sez. III, 16/11/1995, COGNOME, Rv. n.203274). In questa ipotesi, il giudice dell’appello ammette le prove richieste solo quando ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, fornendo adeguata motivazione delle ragioni per cui la presunzione di completezza dell’acquisizione probatoria di primo grado risulti smentita dalla situazione processuale nel caso concreto (Sez. 1, 11/01/1995, COGNOME, rv. n.201493; Sez. 1, 22/11/1994, COGNOME, rv. n.200027, Sez. 1, 10/01/1995, NOME COGNOME, Rv. n.200975).
2.3.2. Nella terza ipotesi (comma 3, rimasto invariato a seguito della riforma Cartabia) che disciplina in generale il potere istruttorio ufficioso del giudice d ‘ appello, ed è contemplato il caso in cui, indipendentemente da richieste delle parti, il giudice si trovi in una situazione probatoria tale da non gli consentirgli di assumere la decisione. In questo caso, in cui, al di là della regola ne procedat ex officio , è il giudice a disporre l’assunzione della prova, la legge richiede che sussista l’assoluta necessità funzionale (alla giusta decisione) per consentire l’esercizio di quell’eccezionale potere che, a sua volta, rappresenta ulteriore eccezione alla regola di completezza dell’istruttoria dibattimentale di primo grado.
2.3.3. Infine, il comma 2 dell’art. 603 cod. proc. pen. prevede l’ipotesi in cui prove nuove (nel senso sopra precisato) sopravvengano al, o siano scoperte (pur fenomenicamente preesistendo) dopo il giudizio di primo grado. In questa ipotesi, fermo il potere – dovere del giudice di verifica ex art. 190 comma 1 e 495 cod. proc. pen., l’ammissione della prova è doverosa negli stessi termini di cui all’art. 495 comma 1, richiamato dall’art. 603 comma 2.
2.4. in tutti i casi, la fondamentale regola del contraddittorio, arricchita, quanto alla posizione dell’imputato, da quella del diritto di “difendersi provando”, impone al giudice, per salvaguardare indiscutibili principi costituzionali (art. 24 della Carta costituzionale), di ammettere sempre la prova che la “controparte” abbia articolato a contrasto dell’elemento probatorio che si intende introdurre attraverso la rinnovazione dell’istruttoria. È fondamentale che il giudice salvaguardi il reale, e non solo formale, contraddittorio tra le parti portanti interessi diversi, in ciò realizzandosi l’essenzialità del dibattimento, fermo, ed in aggiunta, il diritto dell’accusato “a ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni a discarico nelle
stesse condizioni dei testimoni a carico”, secondo l’enunciato dell’art. 6 paragrafo 3 lett. d) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. (Sez. 5, 28/03/1995, Layne, rv. 201150).
2.4.1. Netta in tale senso è la giurisprudenza di questa Corte, che riconosce, in particolare, all’imputato il diritto all’ammissione delle prove a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico assunte in sede di rinnovazione istruttoria, tutte le volte, cioè, in cui venga ampliata, su richiesta di parte, o su iniziativa del giudice, la piattaforma probatoria, nel rispetto dei parametri previsti dagli artt. 190 e 190-bis cod. proc. pen., con esclusione, quindi, delle sole prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Cass. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME e altri, Rv. 254585; Sez. 6, n. 15912 del 28/01/2015,Rv. 263120).
2.5. Venendo al caso di specie, va ricordato che, in caso di abbreviato secco, l’obbligo della rinnovazione potrebbe sorgere – solo – in relazione alla prova ritenuta decisiva oggetto di integrazione istruttoria su richiesta di parte ai sensi dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o su iniziativa del giudice ex art. 441, comma 5, cod proc. pen.; e ciò in forza dei dettami della giurisprudenza della Corte EDU, in particolare della pronuncia Maestri c. Italia e sentenza CEDU del 25 marzo 2021, COGNOME e Molinari c. Italia, ric. riun. n. 15931/15 e 16459/15, che limita la rinnovazione della prova dichiarativa al caso in cui la stessa sia avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente esclusione di quello in cui siano state valutate dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 10401 del 13/02/2024, Rv. 286100 – 01), dettami oramai recepiti dal novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. che, ora, espressamente disciplina in tali termini la rinnovazione istruttoria in caso di giudizio abbreviato.
2.5.1. Precisato, quindi, che, sostanzialmente, l’obbligo di rinnovazione del dibattimento introdotto dall’art. 603 comma 3 -bis, per il caso di appello del Pubblico ministero fondato su una diversa valutazione delle prove dichiarative (ipotesi che qui viene in rilievo), è divenuto ope legis uno dei casi ‘assolutamente necessari ‘ di cui all’art. 603 co. 3 cod. proc. pen., alla luce della copiosa storia giurisprudenziale che l’ha preceduta, a cui la legge ha inteso dare sistemazione definitiva, si osserva, in primo luogo, che, per quanto emerge dalla decisione impugnata, viene in rilievo un rito abbreviato c.d. semplice, non essendo stata svolta in primo grado alcuna attività istruttoria, cosicchè il richiamo all’art. 603 co. 3 -bis da parte della Corte di appello è improprio.
2.5.2. In secondo luogo, dal verbale di udienza, emerge che la Corte a qua dispose la riapertura del dibattimento per consentire l’acquisizione della testimonianza indicata dall’Accusa , ovvero l’esame del curatore fallimentare, e, quindi, ai sensi dell’art. 603 co. 1 ; poi, respinse la richiesta della difesa di esame di testi (indicati nominativamente nelle persone dei ‘ commercialisti che hanno curato la redazione del bilancio della società ‘ ) che, nella prospettiva del deducente, sarebbero valsi a contrastare l ‘ acquisenda prova, assumendo, come parametro normativo della decisione, la disposizione dell’art. 603 comma 3bis cod. proc. pen.( come
detto, erroneamente), ed evidenziando che ‘ in tal caso non è prevista la possibilità di chiedere la prova contraria’.
2.6. Alla luce di quanto già spiegato, appare evidente l’errore nel quale la Corte territoriale è incorsa. Può, pertanto, convenirsi con la difesa nel senso che la censurata decisione ha comportato una evidente compromissione del diritto dell’imputato a difendersi provando, e, più ampiamente, della essenzialità del contraddittorio.
2.7. A tanto deve aggiungersi che neppure la censura di genericità è fondata, dal momento, che come si le gge nello stesso verbale dell’udienza del 30 marzo 2023 della Corte di appello, i testi di cui la difesa chiedeva l’assunzione erano stati nominativamente indicati, così come il ruolo da loro svolto, di commercialisti redattori del bilancio della società fallita, su cui essi avrebbero, evidentemente, dovuto riferire. Risulta, dunque, anche rispettata la regula juris che richiede, affinché il diritto alla controprova possa avere piena esplicazione, che si tratti di una prova effettivamente qualificabile come tale, vale a dire di una prova diretta a contrastare o a mostrare sotto una diversa prospettiva lo stesso fatto oggetto della prova assunta d’ufficio, o comunque ad illuminare aspetti di tale fatto rimasti oscuri o ambigui all’esito della nuova acquisizione, salvo che non si tratti di profili manifestamente superflui o irrilevanti( Sez. 6, n. 15912/ 2015 cit.)
Alla fondatezza del ricorso segue la declaratoria di estinzione del reato, per prescrizione intervenuta in data 29 maggio 2025.
3.1. A norma dell’art. 159 cod. pen., a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi dell’art. 159, secondo comma, cod. pen., come novellato dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si determina la sospensione del termine prescrizionale dopo la sentenza di condanna emessa in primo grado fino alla definizione del grado successivo, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.
3.2. Tale norma è stata abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, vigente dal 19 ottobre 2021.
3.3. Le Sez. Un. Polichetti hanno affermato il principio che La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.
3.4. Nondimeno, nel caso di specie, l’accoglimento del ricorso per cassazione non determina la sospensione del termine prescrizione giacchè la sospensione del procedimento, ai sensi del secondo comma punto n. 2 del predetto art. 159, si applica ‘ dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del
dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi ‘, dunque, esclusivamente, nel caso in cui il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile o rigettato, statuizioni che determinano, appunto, la definitività della condanna, che, nel caso di specie, manca.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, 28 novembre 2025
Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME