Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30730 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30730 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso proposto nell’interesse di NOME e la memor depositata;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la corrette della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è pri concreta specificità, posto che si limita ad eccepire che nel caso in esa sarebbe stato soltanto un inadempimento contrattuale ed a richiamare massime giurisprudenziali, senza nulla altro argomentare in proposito;
rilevato che il secondo motivo di ricorso non si confronta con la parte del motivazione nella quale si precisa che il capitale sociale della società p operava COGNOME (e della quale è poi divenuto legale rappresentante) interamente detenuto dalla moglie del ricorrente e che la persona offesa av concluso con NOME l’acquisto della cucina;
rilevato che con il terzo motivo di ricorso si tende a prefigurare u rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione de mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del m estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazi di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate giudicanti;
che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propr valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cogniz mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventu altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificar coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valu da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticament sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, co argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convinci non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 – 7);
considerato, relativamente al quarto motivo di ricorso, che la Corte di appell ha ritenuto che la piena conoscenza dell’illecito sia emersa soltanto a seguito verifiche compiute dalla persona offesa, con ragionamento logico ed immune da censure;
rilevato che la Corte di appello ha anche motivato sulla impossibilità d concedere la sospensione condizionale della pena (si veda ultima pagina sentenz impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna’t1,4 ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.