Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18925 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso
proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME, internato presso la Casa di lavoro di Tolmezzo, avverso il decreto emesso dal Ministro RAGIONE_SOCIALEa Giustizia in data 5 gennaio 2023, con il quale era stato prorogato il regime detentivo differenziato di cui all’art. 41 bis ord. pen.
Nel valutare ia sussistenza dei presupposti di legge ed in particolare la capacità di COGNOME di mantenere, ove ammesso al regime ordinario, i collegamenti con l’organizzazione criminale, il Tribunale, valorizzando, in risposta
alle doglianze difensive, quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative trasmesse dagli organi investigativi, ha posto in evidenza:
l’inserimento, giudizialmente accertato con sentenze irrevocabili, per un lungo periodo nel sodalizio criminale di appartenenza (la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ricompresa nel mandamento di Resuttana), con un fondamentale ruolo nella gestione RAGIONE_SOCIALEe attività estorsive;
la recente sottoposizione, con provvedimento del 5 aprile 2017, alla misura di prevenzione personale RAGIONE_SOCIALEa sorveglianza speciale di P.S. nonché a quella patrimoniale RAGIONE_SOCIALEa confisca di immobili e di altri beni, per un valore di circa 30 milioni di euro
l’attuale vitalità RAGIONE_SOCIALEa compagine associativa di appartenenza desunta dalla confisca di prevenzione di immobili, rapporti finanziari ed altri beni riconducibili a NOME COGNOME al vertice RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sottoposto a custodia cautelare perché gravemente indiziato del reato di associazione RAGIONE_SOCIALE e di diversi reati Ci intestazione fittizia con l’aggravante di cui all’art. 416-bis cod. pen.
l’assenza nelle relazioni di sintesi aggiornate di indicazioni sull’avvio di un processo di revisione critica.
Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del suo difensore, articolando un unico motivo, per violazione degli artt. 41-bis Ord. pen., 125 e 666 cod. proc. pen. nonché 27 Cost. e 6 Convenzione EDU, che sviluppa più censure di seguito enunciate sia pure nei limiti strettamente necessari per la decisione come previsto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il Tribunale è partito dalla premessa, erronea in diritto, che i suoi poteri di verifica sono ;imitati alla congruità, logica ed argomentativa, RAGIONE_SOCIALEa motivazione del decreto di proroga, a prescindere dall’esame del contenuto degli atti informativi su cui essa è fondata, e che tali limiti del giudizio rendono superfluo rispondere alle richieste istruttorie e financo interessarsi RAGIONE_SOCIALEa questione sollevata dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui all’art. 416-bis cod. pen. in relazione ai reati ascritti a COGNOME in un recente procedimento, ancora pendente a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione.
Il Tribunale si è limitato a riportare la condanna subita da COGNOME in epoca remota, ritenendola, di per sé, giustificativa dlela proroga del regime detentivo differenziato. Avrebbe, invece, dovuto, come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, verificare, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEe allegazioni difensive e RAGIONE_SOCIALEe richieste istruttorie, la pertinenza e correttezza RAGIONE_SOCIALEe informazioni contenute nelle relazioni degli organi investigativi e la loro idoneità a dimostrare la
permanenza RAGIONE_SOCIALEe eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che legittimano l’adozione del regime speciale.
Non sono stati adeguatamente valutati gli indici sopravvenuti di segno positivo, tra cui la regolare condotta serbata in carcere e il conseguimento di risultati nell’ambito del trattamento di risocializzatone.
Sono stati trascurati le evenienze favorevoli come l’annullamento da parte del Tribunale del riesame di Palermo RAGIONE_SOCIALEa più recente ordinanza cautelare applicata al ricorrente per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 416 bis cod. pen. Tale provvedimento ha considerato privi di significato accusatorio gli sporadici incontri in carcere d COGNOME con alcuni parenti e ha valorizzato in favore RAGIONE_SOCIALE‘indagato l’inesistenza di riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore COGNOME, il mancato accertamento di un ruolo apicale, l’assoluzione da tre dei quattro reati fine ascrittigli.
In definitiva, essendosi il provvedimento impugnato limitato a valutare la risalente sentenza di condanna per associazione RAGIONE_SOCIALE, non risulta approfondito il tema centrale per la proroga RAGIONE_SOCIALEa concreta possibilità del detenuto di riallacciare rapporti con il gruppo di appartenenza anche a causa dlele sue deteriori condizioni di salute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini chiariti nel prosieguo.
Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall’art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all’esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i’ membri di queste che si trovino in libertà collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997; ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020). Con l’applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponenti RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario normale, possano continuare a tenere contatti illeciti e ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mant anche °all’interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose in se all’organizzazione stessa (sentenza n. 143 del 2013). 2.
Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta la sospensione, in tutto o in parte, RAGIONE_SOCIALEe ordinarie regole del trattamento
penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati, occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva». Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri RAGIONE_SOCIALE‘accertamento probatorio ai fini RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (fra le altre, Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Rv. 267248;). Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il pericolo di reiterazione deiie medesime condotte delittuose perché, in ‘un’ottica di tutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento operativo con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa detenzione
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa proroga del regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti dì collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione RAGIONE_SOCIALE‘elusione RAGIONE_SOCIALEe particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi – non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti – la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericob che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra Rv. 274912; Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, COGNOME, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, COGNOME; Rv. 232114). Va, infatti, verificata, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all’interno RAGIONE_SOCIALE‘associazione, la perdurante operatività RAGIONE_SOCIALEa stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto. Mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce elemento da solo sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra.
Il perimetro e le modalità del controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministeriali previsti dall’art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., circoscritto nel testo attuale del successivo comma 2-sexies alla verifica RAGIONE_SOCIALEa “sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento” sono state precisate da numerosi interventi RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale.
2.1. Con riferimento ai provvedimenti di applicazione del regime differenziato, il Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi ha affermato la loro piena sindacabilità, ad opera del giudice 3 ordinario, e precisamente del Tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui all’art. 14-ter Ord pen., sia sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘esistenza dei presupposti per t applicazione e RAGIONE_SOCIALEa congruità RAGIONE_SOCIALEa relativa motivazione, sia sotto il profilo de rispetto – nel contenuto RAGIONE_SOCIALEe misure restrittive disposte – dei limiti del pote ministeriale: tanto quelli “esterni”, collegati cioè al divieto di incidere sul resi di libertà personale spettante al detenuto, e dunque pure sugli aspetti RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione che toccano, anche indirettamente, la qualità o la quantità RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva da scontare o i presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe misure così dette extramurali, quanto quelli “interni”, discendenti dal necessario collegamento funzionale fra le restrizioni concretamente disposte e le finalità di tutela RAGIONE_SOCIALE‘ordin e RAGIONE_SOCIALEa sicurezza cui devono essere rivolti i provvedimenti applicativi del regime differenziato, nonché dal divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e dall’obbligo di non vanificare la finalità rieducativa RAGIONE_SOCIALEa pena (sentenza n. 376 del 1997 che, espressamente richiama le precedenti pronunce n. 349 del 1993 e n. 351 del 1996; e più, di recente, n. 186 del 2018 e 97 del 2020).
2.2. Con riferimento ai provvedimenti di proroga del regime differenziato, la Consulta è pervenuta a conclusioni RAGIONE_SOCIALEo stesso tenore, esplicitamente avallando la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo le modifiche apportate all’art. 41bis Ord. pen dalla legge n. 279 del 2002 e dalla legge n. 94 del 2009. La Corte costituzionale, dapprima, nell’esaminare le conseguenze RAGIONE_SOCIALE‘introduzione al comma 2-bis cit. RAGIONE_SOCIALE‘inciso «purché non risulti che la capacità del detenuto o RAGIONE_SOCIALE‘internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno» (oggi soppresso), ha escluso che nella verifica dei presupposti possa operare una inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova (nello stesso senso Sez. 1, n. 15283 del 30/03/2006, COGNOME Rv. 234844; Sez. 1, n. 41316 del 23/09/2009, COGNOME, Rv. 245048), ribadendo che il provvedimento di proroga deve contenere una adeguata motivazione sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali (nello stesso senso ex plurimis Sez. 1, n. 48396 del 06/10/2011, Lucchese, Rv. 251583) e che, conseguentemente, “in sede di controllo giurisdizionale spetterà al giudice verificare in concreto – anche alla luce RAGIONE_SOCIALEe circostanze eventualmente allegate dal detenuto – se gli elementi posti dall’amministrazione a fondamento del provvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenza RAGIONE_SOCIALEe eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l’adozione del regime speciale” (sentenza n. 417 del 2004). Successivamente, nel considerare infondata la censura relativa all’asserita cancellazione di ogni controllo di legalità, da parte del tribunale di sorveglianza,
C –
sui contenuti del provvedimento ministeriale applicativo RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni dettate dall’art. 41-bis, comma 2-quater, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 354 del 1975, nel testo modificato 4 dalla legge n. 94 del 2009, con conseguente violazione degli artt. 13, secondo comma, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, ha precisato, sulla base di ricostruzione sistematica RAGIONE_SOCIALEe norme RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento penitenziario, che le proroghe a prescindere dalla soppressione, nella disciplina del reclamo di cui al comma 2 -sexies cit. contro il decreto applicativo del regime speciale, del riferimento ai controllo sulla congruità di contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza -al pari di tutti i provvedimenti adottati nei confronti dei detenuti lesivi di posizioni giuridiche che, per la loro stretta inerenza alla persona umana, sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, continuano ad essere reclamabili con lo strumento generale previsto dall’art. 14ter Ord. pen. davanti al giudice dei diritti e cioè al giudice ordinario ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione (sentenza n. 190 del 2010). Il sindacato giurisdizionale attivato dai detenuti attraverso tale rimedio, proprio perché funzionale alla tutela di diritti soggettivi, si estende «non solo alla sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla legge e dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo», con la conseguenza che «eventuali misure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere a questi fini disattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e gli atti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione solo in quanto legittimi » (sentenza n. 351 del 1996, richiamata dalla n. 190 del 2010 ).
2.3. Conclusivamente, il controllo da parte del Tribunale di sorveglianza, adito in sede di reclamo avverso i provvedimenti di proroga del regime differenziato, lungi dal costituire un sindacato di mera legittimità sulla congruità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, come tale limitato alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa correttezza, logica e giuridica, del provvedimento reclamato, è, invece, volto a verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti normativi di cui all’art. 41-bis Ord. pen. mediante il ponderato apprezzamento RAGIONE_SOCIALE‘intero materiale probatorio raccolto, quindi non solo degli elementi fattuali posti a fondamento del decreto ministeriale ma anche di quelli, eventualmente, allegati dal reclamante o comunque emersi dall’istruttoria, al fine di riscontrarne, con congrue e pertinenti argomentazioni critiche sulle contrapposte prospettazioni, la idoneità dimostrativa RAGIONE_SOCIALEa capacità del soggetto sottoposto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, RAGIONE_SOCIALEa sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra prescrizioni imposte e la tutela RAGIONE_SOCIALEe esigenze di ordine e di sicurezza. Ed in ciò si apprezza la distinzione con i margini più limitati di intervento del sindacato del giudice di legittimità, circoscritto al solo vizio di violazione di legge sostanziale e processuale e quindi esercitabile quanto alla legalità RAGIONE_SOCIALEa decisione sul reclamo in riferimento ai
parametri normativi che regolano il procedimento e la materia nonché alla presenza di motivazione, reale ed effettiva (cfr. Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361 – 01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, COGNOME, Rv.267248).
Tanto posto, il ricorso è fondato laddove contesta la natura del controllo giurisdizionale in concreto esercitato dal Tribunale e, conseguentemente, la mancata acquisizione degli elementi di prova indicati dalla difesa al fine di esercitare una verifica completa sulla sussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALEa proroga del regime differenziato.
L’assunto dei Tribunale di sorveglianza per il quale oggetto del suo vaglio «è il decreto ministeriale», e che gli sia inibito il sindacato sulla «correttezza dei dati riportati nelle relazioni PNAA o RAGIONE_SOCIALEa DDA di Palermo e degli organi investigativi» è erroneo, così come è erronea la conseguenza applicativa che il Tribunale ne ha tratto non prendendo neanche in considerazione la richiesta difensiva di acquisire alcuni atti, facenti parte del materiale probatorio posto a fondamento del decreto ministeriale oggetto di reclamo, in ipotesi rilevanti al fine di escludere l’attuale operatività RAGIONE_SOCIALEa consorteria di cui faceva parte il reclamante. Parimenti, nonostante ie allegazioni difensive nessuna attenzione è stata prestata alle condizioni di salute dei detenuto, che pure è astrattamente un fattore in grado di incidere sul pericolo di mantenere i collegamenti con l’esterno.
A causa di tale errore di diritto l’ordinanza in verifica non risulta, in definitiva, corredata da motivazione effettiva e chiaramente esplicativa RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione non avendo adeguatamente investigato i profili fattuali necessari per ravvisare la legittima proroga RAGIONE_SOCIALEa sottoposizione del ricorrente al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis L. n. 354 del 1975.
Il provvedimento impugnato si è nella sostanza riportato al contenuto RAGIONE_SOCIALEe sentenze di condanna più risalenti nel tempo, ha considerato irrilevante l’esito del giudizio ancora pendente, pur riferito ad un periodo ben più recente, ha attributo decisiva rilevanza all’applicazione di misure di prevenzione, pur riferite a soggetti diversi da COGNOME e, soprattutto, alle precedenti proroghe. Riguardo a queste ultime, non ha esplicitato le linee portanti del ragionamento seguito per pervenire alla decisione sull’attuale sussistenza del pericolo di mantenimento dei contatti con l’organizzazione di appartenenza da parte del ricorrente. Non si comprende, dunque, la consistenza di tale pericolo con la conseguenza che il giudizio prognostico riferito al diverso periodo interessato alla proroga appare il frutto di un mero automatismo.
4 I superiori rilievi convincono che il provvedimento è censurabile, non già per l’incompiutezza o la logicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, quanto per la sua apparenza
rispetto all’ambito oggettivo devoluto alla cognizione dei giudici di sorveglianza col reclamo e per la non corretta applicazione del parametro normativo di riferimento.
S’impone dunque l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata affinché il Tribunale di sorveglianza proceda al rinnovato esame del reclamo, che, in piena libertà di cognizione, rispetti il dato normativo e renda una motivazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma
Così deciso, in Roma 3 aprile 2024.