Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15821 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15821 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 40010/2024
NOME FILOCAMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 11/12/1992 avverso il decreto del 21/10/2024 della Corte d’appello di Caltanissetta; vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto reso in data 21 ottobre 2024 la Corte di Appello di Caltanissetta ha respinto l’appello introdotto da NOME COGNOMEquale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE) avverso la decisione di rigetto della domanda di ammissione al controllo giudiziario su domanda di parte (art. 34 comma 6 d.lgs. n.159 del 2011).
In sintesi, secondo la Corte di merito, non può ammettersi la società al controllo volontario in ragione della esistenza di concreti indizi (indicati nella decisione) di «ingerenza» nella gestione aziendale di NOME e NOME NOME (rispettivamente padre e zio di NOMECOGNOME, soggetti ritenuti stabilmente vicini ad una cosa mafiosa e rinviati a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa e fatti di riciclaggio.
Da ciò la prognosi negativa in punto di risanamento aziendale, derivante da un rapporto funzionale con contesti mafiosi.
Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME COGNOME deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Secondo la difesa le evidenze indiziarie circa il – preteso – collegamento funzionale tra la criminalità organizzata e le persone di NOME COGNOME e NOME NOME Ł smentito per tabulas dal fatto che costoro con dispositivo di sentenza emesso in data 22 ottobre 2024 (che si allega all’atto di ricorso) sono stati assolti – perchØ il fatto non sussiste – all’esito del giudizio di primo grado.
Non potrebbe, pertanto, ipotizzarsi alcun condizionamento negativo sulla attività di impresa da
parte di NOME e NOMECOGNOME come affermato in sede di merito.
Si ritengono, inoltre, non persuasivi gli indizi evidenziati dalla Corte di Appello circa i collegamenti operativi tra le diverse società del gruppo e circa l’assenza di capacità imprenditoriale della RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono.
Va rilevato che la doglianza difensiva prende le mosse da un dato fattuale potenzialmente rilevante – l’assoluzione nel giudizio penale correlato di NOME COGNOME e NOME – ma pacificamente posteriore alla emissione della decisione impugnata.
Il provvedimento impugnato Ł stato emesso in data 21 ottobre 2024 mentre la decisione penale Ł stata emessa il giorno successivo, il 22 ottobre 2024.
Dunque si tratta di «fatto nuovo» rispetto al momento di emissione del provvedimento impugnato che non può essere direttamente portato alla attenzione del giudice di legittimità, come correttamente prospettato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria (viene citata Sez. I n. 42817 del 2016 secondo cui nel giudizio di legittimità instaurato a seguito di ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di misure di prevenzione, ammesso soltanto per violazione di legge, possono essere introdotti solo documenti, non attinenti al merito, che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi e dai quali possa derivare l’applicazione dello ius superveniens di cause estintive e di disposizioni piø favorevoli).
D’altra parte va anche rilevato che la produzione difensiva – specie a seguito del deposito dei motivi della sentenza di assoluzione, fatto che consentirebbe una piø ampia valutazione in fatto – ben potrebbe dare luogo alla riproposizione della domanda di controllo volontario innanzi al giudice di primo grado, data la natura di ‘giudicato debole’ tipica dei provvedimenti in tema di prevenzione, natura che consente di riproporre – a seguito di un mutamento della situazione di fatto – una domanda in precedenza respinta.
Dunque proprio tale possibilità di riproposizione della domanda di applicazione del controllo impone di fermare la cognizione di questa Corte alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per l’avvenuta produzione di un elemento nuovo, non valutabile in sede di legittimità, con limitazione delle conseguenze sfavorevoli al solo pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/01/2025.
Il Presidente NOME COGNOME